Articolo 27 edifici matrice
1. Definizione
1.1. Sono edifici e complessi edilizi che costituiscono componenti fondative dell'identità storico-culturale del territorio e/o capisaldi del sistema insediativo. Presentano caratteri particolarmente significativi per connotazione storico-architettonica, tipologica e ambientale.
1.2. Sono meritevoli di conservazione "per particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico o estetico", ai sensi della LR 01/2005, e i relativi interventi sono subordinati alla preventiva acquisizione del nulla osta rilasciato dalla apposita commissione comunale, ovvero, se vincolati ai sensi del DLgs 42/2004, dalla competente Soprintendenza.
1.3. Sono identificati con apposita campitura e codice di riferimento, nelle tavole grafiche del RU e corrispondono a quelli riportati nell'elenco che segue, ove sono evidenziati gli edifici che risultano vincolati ai sensi del DLgs 42/2004:
| Elenco "codice riferimento tavola" | nº archivio Soprintendenza | Denominazione | Località | D.Lgs. 42/2004 | Identità catastale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA001P | Rocca Spagnola | Porto Ercole | 08/02/1980 | Foglio 83; part. 76,77,78/1, 78/2, 78/3, 79, 80/1, 80/2, 82, 83/2, 83/2 84, 85, 86, 87, 87/1, 87/3, H |
| 2 | MA002S | Forte Stella | Porto Ercole | 19/04/1979 | Foglio 84, part. 28 |
| 3 | MA003E | Torre dell'Argentiera | Porto Santo Stefano | 26/03/1979 | Foglio 49; part.A |
| 4 | MA004E | Villa Romana di Santa Liberata | Santa Liberata | 21/09/1981 | Foglio 19; part. 1, 3 parte, 9, 11, 12, 13, 14, 16 parte, 29 parte, 231 parte, 313, 314 parte |
| 5 | MA005P | Casale Terrarossa | Terrarossa | 26/03/1971 | Foglio 39; part. 18 |
| 6 | MA006S | Torrione Santa Barbara | Porto Ercole | 04/07/1977 | Foglio 83; part. 1, D, G |
| 7 | MA007E | Forte di Porto Santo Stefano | Porto Santo Stefano | 27/01/1979 | Foglio 7; part. 201 |
| 8 | MA008E | Convento del Noviziato | - | 17/02/1979 | Foglio 35; part. 25 |
| 9 | MA009P | Torre della Maddalena | - | 20/02/1979 | Foglio 66; part. A parte |
| 10 | MA010S | Torre di Calamoresca | - | 26/03/1979 | Foglio 40; part. A |
| 11 | MA011E | Convento dei Padri Passionisti | - | 11/04/1979 | Foglio 52; part. A, 33 |
| 12 | MA012E | Cappella del Cimitero dei Padri Passionisti | - | 19/04/1979 | Foglio 52; part. 21 parte |
| 13 | MA013E | Chiesa di Sant' Erasmo | Porto Ercole | 28/04/1979 | Foglio 83; part. A |
| 14 | MA014P | Casale o Podere Terrarossa | Podere Terrarossa | 19/04/1979 | Foglio 56; part. 7, 9 |
| 15 | MA015P | Torre della Peschiera | Santa Liberata | 16/07/1979 | Foglio 19; part. 227 |
| 16 | MA016P | Torre delle Cannelle | Cannelle | 11/07/1979 | Foglio 79; part. 39 parte |
| 17 | MA017P | Torre di Calagrande | Calagrande | 09/10/1979 | Foglio 20; part. A parte |
| 18 | MA018P | Torre di Lividonia | Lividonia | 26/03/1979 | Foglio 1, part. 210 |
| 19 | MA019P | Edifici difensivi (polveriera e corpo di guardia) di Poggio Polveriera | Poggio Polveriera | 14/07/1979 | Foglio 56; part. 23,24 |
| 20 | MA020P | Forte Filippo | Porto Ercole | 20/02/1979 | Foglio 75; part. 38 |
| 21 | MA021P | Torre della Cacciarella | - | 11/02/1980 | Foglio 5; part. A |
| 22 | MA022P | Forte Santa Caterina | - | 25/03/1980 | Foglio 75; part. 73 |
| 23 | MA023P | Torre di Calapiccola | - | 21/10/1980 | Foglio 59; Part. 498 parte |
| 24 | MA024P | Torre dell'Avvoltore | - | 21/10/1980 | Foglio 85; Part. A |
| 25 | MA025P | Ruderi Torre di Calvello | - | 28/03/1981 | Foglio 15; part.285 parte |
| 26 | MA026P | Palazzo del Governatore | Porto Ercole | 15/04/1989 | Foglio 83; part.8 parte |
| 27 | MA027S | Forte del Pozzarello | Poggio del Pozzarello | 11/05/1990 | Foglio 16 Part. A,B Foglio 26 part. A,B, 80,180,18 Foglio 27 part.A |
| 28 | MA028P | Torre Ciana | Torre Ciana | 21/08/1995 | NCT Foglio 85 Part.72 parte, 264 parte |
| 29 | MA029P | Casa canonica dell chiesa di Sant'Erasmo | Porto Ercole | 28/09/1993 | NCEU Foglio 83, part.52 parte |
| 30 | MA030P | Parco di Acclimatizzazione della Casa Bianca | Porto Ercole | 09/10/2000 | NCT Foglio 83 part.115 parte, 281 |
| 31 | MA031P | Torre del Molinaccio del Forte Filippo | Monte Filippo | 29/11/2001 | NCT Foglio 75, Part. 396; NCEU Foglio 75, part.39 parte |
| 32 | MA032P | Chiesa di San Rocco | Porto Ercole | 05/04/2006 | NCEU Foglio 75, part. A |
| 33 | - | Mura di Porto Ercole | Porto Ercole | 22/11/1979 | Foglio 83; part.G e E |
| 34 | - | Torre Di Capoduomo | - | In via di notifica | Foglio 66; part. B |
| 35 | - | Casale Nunziata | - | - | Foglio 79; part. 4 |
| 36 | - | Cappella di Casale dell'Olmo | - | - | Foglio 68; part.5 |
| 37 | - | Torre di Santa Liberata | Santa Liberata | - | Foglio 19; part. A |
| 38 | - | Chiesa della Peschiera di Nassa | Santa Liberata | - | Foglio 19; part. 88 |
1.4. Ad essi si applica la disciplina definita dalla Parte Quarta delle presenti norme, con le specificazioni e/o le limitazioni che seguono. Al loro interno potranno insediarsi le attività, comprese tra quelle consentite dalla disciplina di zona di cui alla Parte Quarta delle presenti norme, che non arrechino pregiudizio ai caratteri storicizzati delle costruzioni e dei relativi contesti urbani e/o territoriali.
2. Interventi sugli edifici
2.1. Su tali edifici, che dovranno essere conservati nei loro caratteri tipologici, architettonici, strutturali e formali, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, con il ricorso ai materiali e alle modalità costruttive appositamente previsti dal RE.
2.2. È consentito il frazionamento degli edifici e dei complessi edilizi, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalla Parte Quarta delle presenti norme in merito alla superficie minima delle unità immobiliari, a condizione che gli interventi non comportino modifica e/o pregiudizio alle caratteristiche storiche, architettoniche, formali e paesaggistiche, rimanendo comunque subordinati ad esse ed evitandone forzature pregiudizievoli.
2.3. Non è consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia, ancorché da fonte rinnovabile, che introduca elementi incongrui e pregiudichi la qualità formale e visuale degli edifici e delle relative aree di pertinenza.
3. Interventi sulle aree di pertinenza edilizia
3.1. I progetti sugli edifici, allorché eccedenti la manutenzione ordinaria e riguardanti intere unità immobiliari, dovranno essere estesi alle rispettive aree di pertinenza edilizia, esistenti alla data di approvazione delle presenti norme e certificate come tali da un atto sostitutivo di notorietà a firma del richiedente o, in sua vece, del tecnico incaricato, con la individuazione, la descrizione e la valorizzazione dei caratteri identificativi del paesaggio.
3.2. Le suddette aree di pertinenza edilizia, che dovranno essere sempre individuate, con evidenziazione, al loro interno o al loro intorno, di quelle vincolate ai sensi del DLgs 42/2004, potranno essere sottoposte a interventi di manutenzione e di restauro; qualora l'intervento proposto non comporti modifiche alle suddette aree, gli elaborati progettuali si limiteranno alla loro individuazione.
Nelle aree di pertinenza edilizia dei giardini storici non sono consentite nuove recinzioni, o sistemazioni in genere, che alterino il rapporto tradizionale tra edifici e spazi aperti limitrofi.
3.4. All'interno delle aree di pertinenza edilizia dovranno essere sempre descritti, conservati, restaurati e valorizzati:
- a. gli spazi interclusi utilizzati come cortili, orti o giardini;
- b. il verde ornamentale di impianto storico (giardini, filari alberati, alberi monumentali);
- c. gli arredi stabili (muri, cancellate, pavimentazioni, ecc.) e le principali componenti vegetali (alberi e arbusti);
- d. le componenti minori dell'identità storico-culturale (tabernacoli, croci votive, icone, cippi, fonti, ecc.);
- e. le componenti strutturali del paesaggio tradizionale (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.), che dovranno costituire il riferimento fondamentale per gli eventuali interventi di riorganizzazione delle aree.
3.5. Le componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, ecc.) dovranno prevedere l'impiego di materiali nobili e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati delle costruzioni principali, mentre l'equipaggiamento vegetale farà ricorso alle specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale definite dal RE.
4. Evidenza negli atti
4.1. I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di edifici matrice nelle aree di competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano detti edifici.
Articolo 28 edifici di valore architettonico e paesaggistico
1. Definizione
1.1. Sono edifici e complessi edilizi di impianto storico realizzati prima dell'impianto del Nuovo Catasto, che hanno mantenuto, o sono suscettibili di recuperare, caratteri architettonico - paesistici di qualità. Per regole insediative e per caratteristiche tipologico - architettoniche, costituiscono componenti integranti della morfologia territoriale, contribuendo alla valorizzazione del paesaggio rurale. Possono presentare varie forme di alterazione, frutto di interventi incongrui di epoca recente, che appaiono suscettibili di reversibilità e/o che non inficiano il valore architettonico - paesistico di insieme.
1.2. Sono individuati con apposita campitura nell'Elaborato B.2 - Risorse storico - culturali"
1.3. Ad essi si applica la disciplina definita dalla Parte Quarta delle presenti norme, con le specificazioni e/o le limitazioni che seguono. Al loro interno potranno insediarsi le attività, comprese tra quelle consentite dalla disciplina di zona di cui alla Parte Quarta delle presenti norme, che non arrechino pregiudizio ai caratteri storicizzati delle costruzioni e dei relativi contesti urbani e/o territoriali
2. Interventi sugli edifici
2.1. Su tali edifici, che dovranno essere conservati nei loro tradizionali caratteri tipologici, architettonici, strutturali e formali, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, con il ricorso ai materiali e alle modalità costruttive appositamente previsti dal RE.
2.2. Sono altresì ammessi interventi di ristrutturazione edilizia RE1 e RE2, così come definita dall'Articolo 7, delle presenti norme.
2.3. È consentito il frazionamento degli edifici e dei complessi edilizi, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalla Parte Quarta delle presenti norme in merito alla superficie minima delle unità immobiliari, a condizione che gli interventi non comportino pregiudizio alle caratteristiche storico-culturali, architettoniche e paesaggistiche, rimanendo comunque subordinati ad esse ed evitandone forzature pregiudizievoli.
2.4. Non è consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia, ancorché da fonte rinnovabile, che introduca elementi incongrui e pregiudichi la qualità formale e visuale degli edifici e delle relative aree di pertinenza.
3. Interventi sulle aree di pertinenza edilizia
3.1. I progetti sugli edifici, allorché eccedenti la manutenzione e riguardanti intere unità immobiliari, dovranno essere estesi alle relative aree di pertinenza, esistenti alla data di approvazione delle presenti norme e certificate come tali da un atto sostitutivo di notorietà a firma del richiedente o, in sua vece, del tecnico incaricato.
3.2. Nelle aree di pertinenza edilizia sono ammesse nuove recinzioni così come disciplinate all'art. 57 delle presenti norme.
3.3. Le aree di pertinenza edilizia dovranno essere sempre individuate. Al loro interno, qualora siano previsti interventi di trasformazione, dovranno comunque essere descritti, conservati e valorizzati:
- a. gli spazi interclusi utilizzati come cortili, orti o giardini;
- b. il verde ornamentale di impianto storico (giardini, filari alberati, alberi monumentali);
- c. gli arredi stabili (muri, cancellate, pavimentazioni, ecc.) e le principali componenti vegetali (alberi e arbusti);
- d. le componenti minori dell'identità storico-culturale (tabernacoli, croci votive, icone, cippi, fonti, ecc.);
- e. le componenti strutturali del paesaggio tradizionale (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.), che dovranno costituire il riferimento fondamentale per gli eventuali interventi di riorganizzazione delle aree.
3.4. Le costruzioni precarie eventualmente esistenti nelle aree di pertinenza edilizia, dotate di regolare titolo abilitativo e comunque legittime, potranno essere demolite e ricostruite a parità di volume, secondo criteri di coerenza architettonica e formale con l'edificio principale, anche con diversa collocazione nel lotto.
3.5. Le componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, ecc.) dovranno prevedere l'impiego di materiali nobili e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati delle costruzioni principali, mentre l'equipaggiamento vegetale farà ricorso alle specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale definite dal RE.
4. Evidenza negli atti
4.1. I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di edifici di valore architettonico - paesistico nelle aree di competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano detti edifici.
Articolo 29 cappelle, tabernacoli, croci votive
1. Definizione
1.1. Le cappelle, i tabernacoli e le croci votive, identificate dalle tavole grafiche del RU, costituiscono componenti significative e identificative del paesaggio alla scala locale lungo le percorrenze storiche.
1.2. Sono individuati con apposita campitura nell' "Elaborato B.2 - Risorse storico - culturali"
2. Interventi
2.1. I manufatti, ancorché non identificati e/o censiti dal RU, sono oggetto di interventi di manutenzione e/o restauro che ne assicurino la conservazione integrale. Tali interventi sono specificatamente previsti dai progetti edilizi, dai Programmi aziendali e dai PA che interessano le aree ove ricadono i suddetti manufatti.
2.2. Non è consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia, ancorché da fonte rinnovabile, che introduca elementi incongrui e pregiudichi la qualità formale e visuale degli edifici e delle relative aree di pertinenza.
3. Evidenza negli atti
3.1. I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di cappelle, tabernacoli e/o croci votive nelle aree di competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano dette risorse.
Articolo 30 viabilità storica minore o di accesso alle mete turistiche
1. Definizione
1.1. Comprende la rete della viabilità di impianto storico o di accesso alle principali mete turistiche. Costituisce una componente identificativa del paesaggio locale e contribuisce a favorire la fruizione qualitativa del territorio comunale.
1.2. Sono individuati con apposita campitura nell' "Elaborato B.2 - Risorse storico - culturali"
2. Interventi sulla viabilità storica minore
2.1. La viabilità storica minore, a meno di comprovate esigenze di sicurezza, dovrà conservare le attuali caratteristiche di tracciato, di giacitura e di sezione, evitando l'introduzione di componenti incongrue e/o estranee quali marciapiedi, cordonati, zanelle e simili.
2.2. Potranno essere consentiti interventi di miglioramento del fondo e, purché contenuti, di ampliamento della sede stradale per facilitare la fruizione della rete dei sentieri ai fini escursionistici.
2.3. Eventuali comprovate necessità di spostamento del tracciato potranno essere soddisfatte, nel rispetto delle disposizioni procedimentali fissate dalle "Norme Regolamentari del territorio rurale", allorché sia possibile realizzare brevi tratti viari che integrino, senza cancellarli, i tracciati esistenti, secondo criteri di coerenza con il sistema dei segni (naturali e antropici) che costituiscono la tessitura territoriale storicizzata; i nuovi tratti viari dovranno adattarsi alla morfologia dei terreni interessati, evitando significativi movimenti di terra, e dovranno riproporre gli stessi caratteri tipologici e costruttivi del tratto principale.
2.4. Il drenaggio delle acque meteoriche sarà assolto da canalette trasversali alla carreggiata e/o da fossette laterali parallele al percorso. Le eventuali inadeguatezze della sezione stradale, che generassero rilevanti problemi di fluidità del traffico veicolare, potranno essere superate attraverso la realizzazione di piazzole di scambio.
2.5. La sede carrabile, ove non già asfaltata o pavimentata, dovrà conservare il fondo bianco. La dove sono presenti brevi tratti di asfaltatura o pavimentazione, non è consentita l'estensione di tale fondo carrabile all'intero tratto di strada. Nei casi di comprovata necessità funzionale, accertati dalla Amministrazione Comunale, e per i soli tratti indispensabili il fondo potrà essere trattato con stabilizzanti che utilizzino l'inerte locale, in modo da garantire una sufficiente omogeneità cromatica e di tessitura.
2.6. Sono soggette a conservazione le opere tradizionali di sistemazione e di contenimento dei terreni posti a monte e a valle della carreggiata (muri, ciglioni, fonti,etc.), le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei, le eventuali cappelle, tabernacoli e croci votive ancorché non individuate dalle tavole grafiche del RU.
3. Viabilità di accesso alle mete turistiche 3.1. Lungo la viabilità di accesso alle mete turistiche deve essere garantito il pubblico transito. È pertanto fatto divieto di chiuderne o interromperne i tracciati, ancorché per tratti limitati.
3.2. In presenza di strade vicinali o comunque pubbliche, costituenti tratti della rete viaria di accesso alle mete turistiche, che risultino, in tutto o in parte, precluse alla fruizione pubblica, l'Amministrazione Comunale provvederà ad intimarne la riapertura ai proprietario o agli aventi titolo e, in caso di inottemperanza, potrà procedere all'esproprio per pubblico interesse.
4. Tratti di viabilità recente
4.1. I tratti di viabilità recente, che nel territorio rurale raccordano i tracciati della viabilità storica minore, sono soggetti alle disposizioni di cui al presente Articolo.
5. Evidenza negli atti
5.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza della viabilità storica minore nelle aree di loro competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano dette risorse. Evidenziano, in particolare, la presenza delle strade di accesso alle mete turistiche e ne garantiscono la percorribilità, ai sensi del punto 3 del presente Articolo.
Articolo 31 verde ornamentale di impianto storico e scenografico
1. Definizione
1.1. Il verde ornamentale di impianto storico e/o scenografico comprende i giardini e i filari alberati che sono frutto di progetti organici e/o di azioni coerenti con la organizzazione storica del territorio, nonché gli alberi monumentali e/o di valore scenografico, singoli o in gruppi.
1.2. Sono rappresentati nell' "Elaborato B.2 - Risorse storico - culturali".
2. Interventi
2.1. I giardini e i filari alberati, ancorché non individuati dalle tavole grafiche del RU, devono conservare rapporti di continuità fisica e funzionale con gli edifici che ne costituiscono il principale riferimento storico.
2.2. Giardini
2.2.1. I giardini devono essere oggetto di interventi di manutenzione e di restauro conservativo e non possono essere frazionati attraverso separazioni fisiche permanenti; essi devono conservare l'unitarietà formale storicizzata, nonché gli impianti vegetali, le opere di arredo e gli elementi decorativi che si mostrino con questa coerenti.
2.2.2. Al loro interno è vietata la realizzazione di locali tecnici, impianti tecnologici emergenti e il passaggio di linee elettriche aeree. È altresì vietata la realizzazione di impianti per la produzione di energia, ancorché da fonte rinnovabile, che introduca elementi incongrui e pregiudichi la qualità formale e visuale del giardino.
2.2.3. Fermo restando il divieto di ogni nuova costruzione, l'eventuale inserimento di nuovi arredi o di nuove opere autonome di corredo può essere ammesso solo se coerente con l'impianto distributivo e formale storicizzato.
2.3. Filari alberati.
2.3.1. I filari alberati devono essere conservati, completati con gli esemplari mancanti, ed eventualmente potenziati attraverso l'impianto di esemplari della stessa specie lungo la prosecuzione del percorso viario.
2.3.2. In caso di ampliamento della carreggiata, i filari alberati devono essere conservati attraverso lo sdoppiamento della sede stradale in due carreggiate separate e opportunamente distanziate.
2.4. Alberi monumentali e/o di valore scenografico.
2.4.1. Gli alberi monumentali e/o di valore scenografico devono essere conservati e rispettati, evitando ogni intervento invasivo della parte aerea e dell'apparato radicale. Su di essi sono consentite esclusivamente potature di rimonda e interventi motivati di dendrochirurgia.
2.4.2. La loro sostituzione, possibile a seguito di indagini tecniche che dimostrino il rischio di caduta, è autorizzata, se del caso, a seguito dell'impegno formale all'impianto di alberi a pronto effetto della stessa specie, coltivare varietà.
3. Evidenza negli atti
3.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza del verde ornamentale di impianto storico e scenografico nelle aree di loro competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano dette risorse.
Articolo 32 terrazzamenti e altre sistemazioni idraulico-agrarie o forestali
1. Definizione
1.1. I terrazzamenti e le altre sistemazioni idraulico-agrarie o forestali sono modalità di sistemazione dei versanti collinari, storicamente finalizzate a garantire le lavorazioni del suolo e ad evitarne il dilavamento e l'erosione da precipitazioni. Costituiscono componenti qualificate del paesaggio, in quanto esempi virtuosi delle possibilità di combinare difesa e uso del suolo, governo delle acque meteoriche, modellamento armonico dei versanti, condizioni ecologiche favorevoli alla biodiversità.
1.2. I terrazzamenti o le sistemazioni a terrazzi (sinonimi) sono sistemazioni artificiali di un rilievo collinare o montuoso, volti a realizzare dei piani orizzontali o leggermente inclinati su versanti scoscesi, generalmente per la coltivazione del terreno. Sono costituiti essenzialmente da una parte più o meno pianeggiante e da un muro di sostegno; possono essere completati da canali di scolo delle acque, manufatti per il collegamento dei piani tra loro (rampe, scale).
1.3. Il terrazzo è la parte orizzontale del sistema del terrazzamento sostenuto a valle e limitato a monte da un muro a secco o con legante.
1.4. I terrazzamenti sono diversi dai cordoli o dai muri di contenimento, questi ultimi essendo murature di limitato spessore direttamente appoggiate ed estese sulla superficie del suolo, che servono a impedire il dilavamento del terreno da parte delle acque meteoriche e a contribuire al mantenimento morfologico delle falde imbrifere naturali o artificiali, per la protezione dei corsi d’acqua, dei bacini di raccolta, delle sedi stradali o di altri manufatti e sistemazioni particolari del terreno.
1.5. Il muro a secco è un sistema nel quale il materiale lapideo, di varia pezzatura, si dispone in modo che i singoli elementi trovino una giusta posizione di equilibrio e di stabilità sotto l’azione del solo peso proprio e senza l’ausilio di alcuna malta.
1.6. Sia i terrazzamenti che i muri di contenimento costituiscono una componente essenziale per l’assetto idrogeologico del territorio comunale.
I terrazzamenti storicamente consolidati, che hanno permesso l’utilizzo dei suoli acclivi per coltivazioni a oliveti e vigenti, nonchè la sicurezza e la stabilità, sono caratterizzati da muri a secco, che modellano i versanti collinari trasformandoli in una successione di terrapieni coltivabili e che nel contempo definiscono il paesaggio in maniera duratura. Essi costituiscono componenti qualificate del paesaggio, in quanto esempi virtuosi delle possibilità di combinare difesa e uso del suolo, governo delle acque meteoriche, modellamento armonico dei versanti, condizioni ecologiche favorevoli alla biodiversità.
1.7. I terrazzamenti sono individuati con apposita campitura nell’”Elaborato B.2 – Risorse storico – culturali”.
1.8. I terrazzamenti posso essere utilizzati per realizzare le piscine, tranne nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata "G4". In tali aree la realizzazione delle piscine potrà avvenire esclusivamente previa dimostrazione, attraverso idonea documentazione che l’intervento contribuisce alla stabilità dei versanti interessati dall'intervento o quanto meno non ne peggiora la qualità.
2. Interventi
2.1. Le presenti Norme prescrivono la manutenzione e il recupero dei terrazzamenti e dei muri di contenimento in quanto opere di prevenzione per la difesa dei suoli e Aree di collegamento ecologico in base alla delibera di giunta regionale 1148/2002.
2.2. Al loro interno sono consentiti gli interventi edilizi previsti dalle presenti norme, purché non pregiudizievoli della loro permanenza.
2.3. La realizzazione di nuovi terrazzamenti, o di nuove sistemazioni idraulico-agrarie o forestali, è ammessa e incentivata, soprattutto per il risanamento e la riutilizzazione ai fini agricoli dei versanti collinari. Ai fini del recupero, i soggetti aventi titolo alla presentazione di concessione edilizia, verificheranno la presenza di situazioni di degrado paesaggistico e ambientale nelle superficie agrarie di proprietà e predisporranno progetti di recupero. Il recupero farà riferimento all'analisi dei fenomeni in atto e ad una definizione progettuale degli interventi e dei provvedimenti per la utilizzazione e/o la conservazione/rinaturalizzazione del suolo.
Qualora comportino rilevanti modellamenti morfologici e/o consistenti movimenti di terra, i suddetti interventi possono essere effettuati solo previa approvazione di un progetto che ne definisca le modalità esecutive e ne attesti la funzionalità ecologica, con particolare riguardo ai caratteri morfologici e idrogeologici.
2.4. In coerenza con agli obiettivi di tutela e valorizzazione paesaggistica, indicati nella scheda di paesaggio n. 26 Monte Argentario del PIT, qualora gli interventi di nuova edificazione e di trasformazione del territorio previsti nelle schede contenute nell'"Elaborato F: Aree di nuovo impianto" interessano terrazzamenti esistenti, il Piano Attuativo dovrà essere corredato da elaborati tecnici di progetto che individuano e descrivono i caratteri identificativi di tali manufatti, nonché una dettagliata documentazione fotografica e descrizione dei relativi interventi di conservazione e/o di integrazione nel nuovo sistema insediativo. La realizzazione di nuovi terrazzamenti necessari ai fini del contenimento del terreno dovrà avvenire secondo criteri di coerenza evolutiva con gli assetti paesaggistici storicizzati.
2.5. In coerenza con agli obiettivi di tutela e valorizzazione paesaggistica, indicati nella scheda di paesaggio n. 20 Bassa Maremma e ripiani tufacei del PIT/PPR, qualora gli interventi di nuova edificazione e di trasformazione del territorio previsti nelle schede contenute nell’”Elaborato F: Aree di nuovo impianto” interessano terrazzamenti esistenti, il Piano Attuativo dovrà essere corredato da elaborati tecnici di progetto che individuano e descrivono i caratteri identificativi di tali manufatti, nonché una dettagliata documentazione fotografica e descrizione dei relativi interventi di conservazione e/o di integrazione nel nuovo sistema insediativo. La realizzazione di nuovi terrazzamenti necessari ai fini del contenimento del terreno dovrà avvenire secondo criteri di coerenza evolutiva con gli assetti paesaggistici storicizzati.
3. Evidenza negli atti
3.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza dei terrazzamenti e delle altre sistemazioni idraulico-agrarie o forestali nelle aree di loro competenza e definiscono gli interventi atti a garantirne la conservazione secondo quanto disciplinato al precedente punto 2.
3.2. Nelle aree con vincolo ambientale Rete Natura 2000, si dovranno applicare le verifiche per la Valutazione di Incidenza completa, semplificata o delle Cause di Esclusione dalla procedura stessa previste dall’Art. 90 della legge 30/2015 e dalla Delibera 1319/2016 e s.m.i.