Articolo 17 boschi
1. Definizione
1.1. Ai sensi della L.R. n° 39/200044 “costituisce bosco qualsiasi area di estensione non inferiore a 2.000 mq. e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata dal piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o di origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a 500 piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione orizzontale delle chiome, una copertura del suolo pari ad almeno il venti per cento. Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento e secondo quanto disciplinato dall’art. 2 del DPGRT 48/R/2003”.
1.2 Per le aree boscate si applicano le norme di legislazione vigente in materia, ivi compreso il Regolamento forestale della Toscana. In coerenza con quanto previsto dal PS, i boschi costituiscono serbatoi di naturalità a carattere locale e svolgono un ruolo preminente nel sistema ecologico del territorio comunale. I boschi, nell’ambito della Rete Ecologica Regionale, ricadono all’interno della rete dei nodi forestali secondari e delle aree di collegamento ecologico individuate e pianificate con DGRT 1148/2002).Quindi ai fini della loro salvaguardia nelle future pianificazioni o progettazioni, non direttamente connesse o necessarie alla gestione dei siti della Rete Natura 2000, o comunque che siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, si dovranno applicare le verifiche per la Valutazione di Incidenza completa, Semplificata e/o delle Cause di Esclusione dalla procedura previste dall’Art. 90 della legge 30/2015 e dalla Delibera 1319/2016 e s.m.i.
1.3 I boschi presenti nel territorio comunale sono individuati nell’ ”Elaborato B.1 – Risorse naturali”. Si riporta di seguito tabella esplicativa delle principali corrispondenze fra le tipologie riportate nella legenda e le categorie forestali dell’Inventario Forestale della Toscana.
| Legenda Elaborato B1 | Conversione Tipi Forestali |
|---|---|
| Boschi di particolare valore naturalistico | |
| b1 Boschi mesofili maturi a dominanza di leccio e altre latifoglie | 1.1. Lecceta tipica a Viburnum Tinus |
| b2 Boschi a dominanza di leccio e sughera | 1.2. Lecceta di transizione ai Boschi di caducifoglie |
| b3 Formazioni forestali degli impluvi a dominanza di leccete con alloro | 2.3. Macchia Termomediterranea |
| Ambienti aperti naturali | 2.2. Macchia bassa Mesomediterranea |
| 4.2. Pineta di Pino d'aleppo di rimboschimento | |
| 20.3. Ginestreto Collinare di Spartium Junceum | |
| Gariga e prateria xerica | Terreno saldo |
2. Usi
2.1. I boschi sono da conservare quali componenti essenziali del patrimonio ambientale, della funzionalità ecologica del territorio comunale e della qualità paesaggistica: ogni intervento dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti normative statali e regionali in materia.
2.2. I proprietari delle aree boscate devono curare il mantenimento dei tracciati pedonali e viari e intervenire periodicamente con il diradamento del sottobosco e l’eliminazione delle piante infestanti, ove necessario oppure quando indicato per la salvaguardia dagli incendi dal Corpo Forestale dello Stato.
2.3. In applicazione dell’art. 12 della Disciplina dei Beni paesaggistici di cui all’elaborato 8B del PIT/PPR, gli interventi nelle aree boscate devono perseguire i seguenti obiettivi:
- a - migliorare l’efficacia dei sistemi forestali ai fini della tutela degli equilibri idrogeologici del territorio e della protezione dei rischi derivanti da valanghe e caduta massi;
- b - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei territori coperti da boschi salvaguardando la varietà e la tipicità degli ambienti forestali;
- c - salvaguardare la varietà e la qualità degli ecosistemi forestali, con particolare riferimento alle specie e agli habitat forestali di interesse comunitario e regionale e ai nodi primari e secondari della rete ecologica forestale riconosciuti tali dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico Regionale.
2.4. Nei reimpianti compensativi, si perseguiranno i seguenti obiettivi:
- - rimboschimento mediante la redazione di un Piano di Coltura e Conservazione;
- - qualora si tratti di opere pubbliche, integrare il relativo progetto con la previsione dettagliata degli interventi compensativi;
- - privilegiare l’impianto di specie tipiche dei luoghi;
- - nel caso che il soggetto obbligato sia proprietario di altri terreni disponibili, è ammessa la localizzazione del rimboschimento in un ambito di sua scelta, preferibilmente senza soluzione di continuità;
- - ottenere l’impegno del soggetto obbligato ad assicurare per almeno 10 anni l’attecchimento del nuovo impianto;
- - qualora il disboscamento da compensare sia contenuto entro le 10 piante o i mq 250 c.a. di superficie forestale, ottenere il pagamento di un’indennità in alternativa al rimboschimento;
- - i relativi proventi saranno comunque reinvestiti in interventi compensativi;
- - dettare disciplina specifica e definire perimetri esatti per i rimboschimenti compensativi, inerenti le previsioni previgenti, qualora riconfermate o da definire con una convenzione da allegare a un Piano di Coltura e Conservazione.
2.5. Fatti salvi i termini legislativi vigenti, sarà privilegiata, nel caso di rimboschimenti compensativi per superfici fino a 5 ettari, la localizzazione degli stessi entro gli ambiti comunali nei quali il disboscamento è richiesto. Analogamente, per superfici superiori a 5 ettari, saranno favorite localizzazioni di rimboschimento in ambito limitrofo (anche se esterno al perimetro comunale) alla zona interessata o, in alternativa, in aree comunque comprese nel territorio provinciale.
2.6. Al loro interno è vietata qualsiasi attività che possa pregiudicare la struttura forestale nel suo complesso, in special modo la realizzazione di nuove strade salvo l’impossibilità di utilizzare e ammodernare opere e strutture e di nuove costruzioni, ancorché precarie, fatta eccezione per quelle che si rendessero necessarie ai fini della tutela ambientale e della protezione civile e per quelle connesse al taglio dei boschi. Non è ammessa alcuna nuova edificazione, anche ai sensi di quanto prescritto alla scheda A punto 3 del PTCP, ad eccezione di quanto specificato al successivo punto 2.8.
2.7. La recinzione dei boschi, o di parte di essi, può essere autorizzata solo in casi di documentate esigenze naturalistiche o produttive e, ove necessario, previa realizzazione di idonei percorsi pubblici di attraversamento o di circonvallazione delle parti recintate, secondo quanto disciplinato all’articolo 57 delle presenti norme.
2.8. Salvo disposizioni più restrittive dettate dalle presenti norme in relazione a specifiche zone territoriali omogenee e previa valutazione di incidenza, se e in quanto richiesta, al loro interno sono consentiti gli interventi e le forme di utilizzazione che seguono:
- a. interventi di riqualificazione, di rinaturalizzazione e di assestamento forestale;
- b. opere destinate al governo e potenziamento del bosco e del sottobosco, a scopi produttivi, di tempo libero, di raccolta regolamentata;
- c. opere di difesa idrogeologica, idraulica, di servizio forestale e di prevenzione incendi in conformità a quanto disciplinato nel Piano Provinciale antincendio;
- d. attività selvicolturali e raccolta dei prodotti del sottobosco;
- e. attività escursionistiche e del tempo libero, compresa la realizzazione di percorsi per la mobilità pedonale;
- f. interventi di captazione idrica e realizzazione di impianti a rete per l’approvvigionamento idrico in caso di impossibilità di utilizzare, ammodernare o potenziare infrastrutture esistenti secondo quanto disciplinato all’art. 20 delle presenti norme e in coerenza con quanto disciplinato al punto 3 della scheda 7A del P.T.C;
- g. attività faunistiche e faunistico - venatorie (con possibilità, per le aziende faunistico - venatorie, di recingere porzioni di bosco);
- h. in caso di impossibilità di utilizzare, ammodernare o potenziare infrastrutture esistenti è ammessa la realizzazione di linee elettriche e telefoniche o altre reti di urbanizzazione, che possono, se non altrimenti localizzabili, essere ubicate anche fuori terra a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali;
- i. in caso di impossibilità di utilizzare, ammodernare o potenziare infrastrutture esistenti è ammessa l’installazione di impianti di teletrasmissione, nelle aree specificatamente individuate dal RU, e di stazioni radio base per la telefonia mobile, previa approvazione di uno specifico piano che assicuri la minimizzazione degli impatti ambientali e visuali;
- j. i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio
- k. gli interventi di recupero degli edifici esistenti
- l. i manufatti funzionali alla fruizione pubblica dei boschi
- m. interventi di manutenzione e adeguamento ai fini della sicurezza dei sentieri, ma con divieto di qualunque impermeabilizzazione e alterazione morfologica, e con l’obbligo di riservare gli stessi esclusivamente alla percorrenza a piedi, a cavallo o in bicicletta;
- n. l’installazione di segnaletica e cartellonistica, in forme e materiali consoni al luogo e compatibili, sulla presenza e sullo stato delle risorse naturali, su eventuali servizi ristoro e informazione, su piazzole di sosta di cui al successivo alinea;
- o. piazzole di sosta e realizzazione di manufatti in legno funzionali alla rete escursionistica in aree attrezzate a tal scopo con panchine, tavoli, cestini, da realizzarsi in legno, con eventuali strutture temporanee di servizio e igienico-sanitarie, in spiazzi esistenti e lungo la viabilità e i percorsi esistenti, senza che ciò provochi danno alla vegetazione esistente;
- p. opere di cantiere funzionali alle attività archeologiche e naturalistiche.
2.9. Tipi, dimensioni, materiali e colori della segnaletica e cartellonistica, degli arredi e dei manufatti ammessi dal presente articolo sono soggetti a preventiva approvazione comunale del progetto, fino all’approvazione di apposita regolamentazione nel Regolamento edilizio comunale.
2.10. Nelle aree boscate degradate a seguito di incendi o cause di origine antropica, gli interventi di manutenzione devono essere finalizzati alla riconversione verso cenosi stabili e mature, compatibili con la natura del suolo e le potenzialità di evoluzione dell’impianto vegetazionale.
3. Edifici esistenti
3.1. Sugli edifici esistenti all’interno dei boschi sono consentiti interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia RE1 e RE2 senza prevederne cambi di destinazione d’uso, quale definiti dall’articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme. La residenza è consentita solo in edifici già legittimamente autorizzati alla data di adozione del presente RU. I locali tecnici, quali definiti dall’articolo 7, punto 5.4, delle presenti norme sono consentiti esclusivamente fuori terra, senza possibilità di locali interrati o seminterrati purché non necessitino di opere o infrastrutture di nuova realizzazione.
4. Evidenza negli atti
4.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano i casi in cui gli interventi previsti interessano aree coperte da boschi; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano tali aree.
5. Aggiornamento del quadro conoscitivo del R.U.
5.1. Qualora i perimetri delle aree coperte da boschi, così come individuate dalle tavole grafiche del RU, si dimostrassero inesatti o non aggiornati, i soggetti interessati potranno produrre idonea documentazione a firma di un agronomo e/o dottore forestale o perito tecnico abilitato, atta a dimostrare il reale stato di fatto dei luoghi, con riferimento alle modalità e ai criteri definiti dalla legge regionale vigente in materia e al PIT/PPR.
Articolo 18 ambienti aperti naturali
1. Definizione
1.1. Sono ambienti naturali e seminaturali (gariga, prateria e ambienti rupestri) che derivano dalla degradazione dei boschi preesistenti e che non sono classificabili come "boschi" ai sensi della normativa regionale vigente. Comprendono gli ambienti rupestri propriamente detti.
In coerenza con quanto previsto dal PS, gli ambienti aperti naturali costituiscono serbatoi di naturalità a carattere locale e svolgono un ruolo preminente nel sistema ecologico del territorio comunale.
1.2. Sono caratterizzati da una vegetazione erbacea o basso arbustiva discontinua, intervallata da frequenti affioramenti rocciosi. Presentano una notevole ricchezza floristica di insieme, con numerose emergenze floristiche e faunistiche (specie rare e minacciate).
1.3. A differenza dei boschi, possono richiedere una gestione attiva, atta a garantirne la conservazione e a evitarne l'evoluzione verso gli arbusteti, soprattutto là dove abbiano cessato di operare i fattori che hanno concorso alla loro creazione.
2. Usi
2.1. Sono da conservare quali componenti essenziali del patrimonio ambientale e delle funzionalità ecologica.
2.2. Al loro interno. ove non specificatamente vietato dalle presenti norme, è consentito:
- a. il recupero dei terrazzamenti esistenti. Nelle aree individuate con pericolosità geomorfologica molto elevata, è consentita la nuova realizzazione di terrazzamenti esclusivamente ai fini della messa in sicurezza del versante;
- b. il pascolo brado, o semibrado, nonché, la realizzazione recinzioni, punti di abbeverata e ricoveri necessari allo svolgimento di tali attività;
- c. la realizzazione di nuove costruzioni ad uso agricolo negli ambiti territoriali classificati a prevalente carattere naturale e a prevalente carattere agricolo ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte Quarta,Titolo II, delle presenti norme;
- d. interventi di riforestazione, purché sottoposti preventivamente a valutazione di incidenza e realizzati entro una fascia di 50 ml dalle strade e dagli insediamenti urbani;
- e. la manutenzione e l'adeguamento della viabilità esistente;
2.3. Sono invece espressamente vietati:
- a. gli interventi di riforestazione con conifere e/o con latifoglie appartenenti a specie non autoctone nel territorio comunale;
- b. la realizzazione di nuove strade, fatta eccezione per quelle che si rendessero necessarie ai fini della prevenzione incendi e della protezione civile;
- c. la realizzazione di nuove costruzioni, con l'eccezione delle costruzioni agricole consentite ai sensi delle disposizioni contenute nella parte Quarta,Titolo II, delle presenti norme.
3. Edifici esistenti
3.1. Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia RE1 e RE2, quale definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme. Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso agricola sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione edilizia RE3, quale definita dall'Articolo 7, punto 5.2, delle presenti norme. I locali tecnici, quali definiti dall'Articolo 7, punto 5.4, delle presenti norme sono consentiti esclusivamente fuori terra, senza possibilità di locali interrati o seminterrati.
4. Ambienti aperti naturali di particolare valore naturalistico: grandi sistemi di ambienti aperti naturali
4.1. Le aree elencate al successivo punto 4.3 corrispondono alle maggiori estensioni di vegetazione rada, erbacea o basso-arbustiva pressoché continua, su suoli poveri e acclivi. Costituiscono ambienti di eccezionale valore floristico e faunistico, in quanto ospitano una notevole quantità di specie rare e a rischio di estinzione.
4.2. In tali aree il recupero dei vecchi terrazzamenti ai fini agricoli e qualsiasi progetto di riutilizzazione a questi stessi fini di ex coltivi, nonché qualsiasi intervento edilizio che comporti maggiore consumo di suolo, deve essere sottoposto alla valutazione di incidenza con specifica valutazione dei caratteri naturali indicati al successivo punto 4.3. Onde evitare l'evoluzione verso formazioni a maggiore copertura del suolo, inoltre, i programmi aziendali o i progetti che interesseranno tali aree devono prevedere specifiche azioni volte a contrastare l'espansione naturale dei rimboschimento di conifere (pino d'Aleppo, pino domestico, ecc.).
4.3. Nei promontori di Torre Ciana e dell'Avvoltore è vietato l'impianto di alberature lungo la viabilità esistente, mentre può essere ammesso l'impianto di specie arbustive autoctone con ricorso alle specie indicate dal RE.
- a. Costa dei Ronconali (aan1)
Formazioni vegetali, a prevalenza di gariga e di macchia bassa e rada, localizzate su un piccolo crinale roccioso di grande valore paesaggistico e di grande importanza per la presenza di emergenze faunistiche. - b. Promontorio di Capo d'Uomo (aan2)
Promontorio roccioso di eccezionale valore naturalistico e paesaggistico. È caratterizzato dalla presenza di formazioni a gariga, macchia mediterranea, affioramenti rocciosi e ghiaioni, ricchi di specie floristiche rare o endemiche. Importante anche come sito di riproduzione di specie faunistiche rare o minacciate (soprattutto rapaci). - c. Valle delle Lupaiole (aan3)
Formazioni a prateria, a dominanza di ampelodesma e secondariamente a gariga e macchia massa, di grande interesse per la presenza di specie floristiche rare. - d. Valle dei Pozzoni (aan4)
Principale sistema di praterie ad ampelodesma dell'Argentario. Importante per la presenza di specie rare di flora e fauna. - e. Alta Valle dei Mulini (aan5)
Sono le valli tributarie della Valle dei Molini, occupate da praterie, garighe, affioramenti rocciosi, macchie basse e medie. Presenta vecchi terrazzamenti in stato di abbandono e aree a tratti coltivate. Riveste notevole importanza faunistica per la presenza di specie rare e/o minacciate. - f. Valle Lunga e Valle delle Ficaie (aan6)
Presenta ampie superfici a gariga, ben conservate e ricche di emergenze floristiche. - g. Promontorio di Torre Ciana (aan7)
Promontorio roccioso di eccezionale valore naturalistico e paesaggistico, interessato da ambienti rupestri (pareti verticali e ghiaioni), garighe e macchie basse. Le formazioni vegetali annoverano diverse specie rare di flora; tra queste Misopates calycinum, che in Toscana è presente solo in questo sito. - h. Promontorio dell'Avvoltore (aan8)
Promontorio roccioso di eccezionale valore naturalistico e paesaggistico, interessato da ambienti rupestri (pareti verticali e ghiaioni) e garighe. Importante per la nidificazione di rapaci e altri uccelli rupicoli.
5. Evidenza negli atti
5.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano i casi in cui gli interventi previsti interessano gli ambienti aperti naturali di cui al presente Articolo; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano tali aree.
Articolo 19 vegetazione lineare
1. Definizione
1.1. Si tratta di formazioni vegetali arbustive e/o arboree a sviluppo lineare, costituite da specie autoctone o, più raramente, alloctone. Concorrono alla connessione ecologica di livello locale e alla qualificazione del paesaggio.
1.2. Nel territorio comunale le formazioni lineari di maggior valore naturalistico e pregio paesaggistico sono localizzate nell'area de Le Piane e sono costituite da fasce alberate con prevalenza di sughera.
2. Usi
2.1. Le formazioni lineari devono essere conservate e, se del caso, opportunamente riqualificate attraverso operazioni di ampliamento, di rinfoltimento e di ricucitura là dove interrotte, ovvero attraverso la sostituzione delle specie alloctone con quelle autoctone indicate dal RE.
2.2. Su di esse sono consentite le normali attività selvicolturali.
2.3. La rimozione di tratti di vegetazione lineare può essere ammessa, in presenza di mutamento delle forme di utilizzazione dei terreni, previa valutazione di incidenza e a seguito di impianto, a titolo compensativo, di formazioni lineari costituite da specie autoctone, aventi la stessa larghezza e uno sviluppo lineare pari ad almeno il doppio di quelle rimosse. I nuovi impianti devono assolvere funzioni di connessione ecologica e devono comunque essere concepiti e ubicati in modo da favorire tali funzioni.
3. Vegetazione lineare di particolare valore naturalistico:
3.1. Nelle formazioni vegetali a sviluppo lineare elencate al successivo punto 3.3, che costituiscono emergenze di particolare valore naturalistico, la valutazione di incidenza, ove prevista, considera in particolare i caratteri naturali sotto indicati.
3.2. Nelle suddette formazioni lineari sono vietati tutti gli interventi che possano compromettere la sopravvivenza e lo sviluppo delle piante e in particolare: tagli, potature, scassi del terreno entro un raggio di 10 ml dalla base delle piante, sfalcio delle specie erbacee e arbustive presenti sotto la copertura delle chiome. Sono invece ammessi gli interventi fitosanitari finalizzati al recupero degli esemplari deperienti.
3.3. Nel territorio comunale le formazioni lineari di particolare valore naturalistico comprendono:
- a. siepi arboree e/o arbustive de Le Piane
Si tratta di formazioni lineari e/o di alberi sparsi di notevole sviluppo che non presentano le dimensioni, la densità o la copertura del suolo di cui all'Articolo 3 della Legge Forestale 39/2000. Alcune di queste formazioni presentano un notevole sviluppo in larghezza (anche di 40 ml) ed esemplari arborei di dimensioni rilevanti.
4. Evidenza negli atti
4.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di vegetazione lineare nelle aree di loro competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano dette risorse.
Articolo 20 sorgenti, pozzi e punti di prelievo ad uso acquedottistico
1. Definizione
1.1. Le sorgenti, i pozzi e i punti di prelievo ad uso acquedottistico individuati dalle tavole grafiche del RU costituiscono i principali punti di captazione idrica ai fini potabili, pubblici o di interesse pubblico, esistenti nel territorio comunale.
2. Usi
2.1. Essi dovranno essere mantenuti in efficienza e sottoposti a monitoraggio continuo per verificare la qualità delle acque e per consentire la segnalazione di eventuali situazioni di degrado qualitativo. Le acque captate potranno essere utilizzate solo ai fini potabili e sfruttate per alimentare acquedotti pubblici o di interesse pubblico.
2.2. I PA e i Programmi aziendali con valore di PA dovranno definire le modalità atte a razionalizzare l'uso delle acque potabili (attraverso corrette modalità di captazione e/o di uso dei pozzi e delle sorgenti) e di norma dovranno prevedere la realizzazione di reti idriche duali, anche attraverso la raccolta e il riutilizzo delle acque meteoriche.
2.3. Per mantenere e migliorare la qualità delle acque sotterranee destinate al consumo umano, all'intorno delle sorgenti e dei pozzi di cui al presenteArticolo sono istituite le seguenti aree di salvaguardia:
- a. zone di tutela assoluta: corrispondono alle aree ricadenti in un cerchio con raggio di 10 ml e centro nel punto di captazione o di derivazione;
- b. zone di rispetto: includono le zone di tutela assoluta e corrispondono alle aree ricadenti in un cerchio con raggio di 200 ml e centro nel punto di captazione o di derivazione;
- c. zone di protezione: includono le aree di ricarica della falda e sono individuate da disposizioni regionali che disciplinano altresì le attività ricadenti al loro interno.
2.4. All'interno delle suddette aree di salvaguardia sono vietate le attività e le forme di utilizzazione dei terreni che, attraverso l'inquinamento del suolo e del sottosuolo, possono produrre danni alla qualità biologica delle acque e, in particolare, valgono le seguenti disposizioni:
- a. zona di tutela assoluta: deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente a opere di captazione (o presa) e a infrastrutture di servizio. A tale scopo deve essere adeguatamente recintata, provvista di canalizzazioni per le acque meteoriche, protetta da esondazione di corpi idrici limitrofi. Nell'ulteriore zona di 10 ml (20 ml di raggio dal punto di captazione) dovranno essere preferibilmente messe a dimora specie boschive capaci di costituire un filtro per l'area di captazione.
- b. zona di rispetto: vi sono vietati insediamenti e/o attività che costituiscono fattori potenziali di rischio, quali:
- - dispersione di fanghi e di acque reflue, ancorché depurate;
- - accumulo di concimi, fertilizzanti, pesticidi;
- - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi in assenza di uno specifico piano di coltivazione riferito alle buone pratiche agricole, che valuti la vulnerabilità delle risorse idriche basandosi su specifici studi idrogeologici e che escluda la possibilità di interferenza tra suolo e falda;
- - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- - aree cimiteriali;
- - apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- - apertura di pozzi, con l'eccezione di quelli che estraggono acque destinate all'esclusivo uso potabile pubblico e di quelli finalizzati a modificare il sistema di estrazione e alla protezione delle caratteristiche qualitative e quantitative della risorsa idrica;
- - gestione dei rifiuti;
- - stoccaggio di prodotti ovvero di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- - centri di raccolta, demolizione e rottamazione degli autoveicoli;
- - pozzi perdenti;
- - pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione; è comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di tutela assoluta
2.5. In tutto il territorio comunale la realizzazione e l'adeguamento degli scarichi domestici, nonché lo spandimento dei reflui zootecnici e vegetali, sono consentiti solo se compatibili con le caratteristiche litologiche e morfologiche del suolo e di vulnerabilità della falda idrica.
2.6. Evidenza negli atti
I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i Piani Attuativi evidenziano i casi in cui gli interventi previsti ricadono nelle aree di salvaguardia delle sorgenti e dei pozzi ad uso acquedottistico; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano tali aree.
3. Nuove opere di captazione idrica
3.1. In coerenza con le disposizioni del PS, ai soggetti privati non è consentita la realizzazione di nuovi pozzi o il rifacimento dei pozzi esistenti all'interno delle aree caratterizzate da vulnerabilità degli acquiferi di classe IV come individuate nell'Elaborato A3 - Integrità fisica.
3.2. La realizzazione di nuovi pozzi è soggetta ad autorizzazione comunale e presentata prima della realizzazione dell'opera di captazione e comunque sottoposta al rispetto delle disposizioni contenute nel supporto geologico - tecnico del RU di cui all'Articolo 14 delle presenti norme e secondo quanto prescritto ai successivi commi.
3.2.1. I pozzi dovranno essere ubicati possibilmente a monte delle abitazioni e posti a distanza non inferiore a:
- - 5 ml. da abitazioni, pozzi neri, fosse biologiche e fognature a completa tenuta;
- - 25 ml. da stalle, concimaie, depositi di immondizia, stoccaggio rifiuti, centri di raccolta e demolizione autoveicoli e da pozzi neri, fosse biologiche e fognature per le quali non è garantita la perfetta tenuta;
- - 30 ml. da condotte disperdenti per sub - irrigazione;
- - 50 ml. da discariche di tipo A, fognature e pozzi perdenti;
- - 100 ml. dai cimiteri;
- - 200 ml. da pozzi del pubblico acquedotto e da discariche di tipo B.
3.2.2. I pozzi non più utilizzati per l'approvvigionamento idrico, se non adeguatamente attrezzati come punti di controllo della falda (misura del livello e qualità delle acque) dovranno essere adeguatamente tombati.
3.2.3. Nel caso si renda necessario procedere all'approfondimento di opere di captazione esistenti, regolarmente autorizzate o denunciate, dovrà essere osservata la procedura relativa alle richieste di nuove captazioni, inserendo nella documentazione a corredo dell'istanza anche gli estremi relativi all'autorizzazione/denuncia del pozzo e delle sue caratteristiche costruttive ed idrogeologiche.
4. Sorgenti storiche
4.1. Le sorgenti associate a toponimi, riportate sulla cartografia storica o citate dai documenti storici costituiscono beni di valore storico-ambientale e di interesse collettivo.
4.2. Anche se non espressamente individuate dalle tavole grafiche del RU, esse devono pertanto essere mantenute o ripristinate per garantirne la pubblica fruizione, soprattutto se ubicate in prossimità di percorsi escursionistici.
4.3. Evidenza negli atti
I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di sorgenti storiche nelle aree di competenza e definiscono gli interventi atti a garantirne il ripristino o la conservazione.
5. Raccolte d'acqua di interesse faunistico
5.1. Le raccolte d'acqua quali lavatoi, vecchi punti di abbeverata, pozze in corrispondenza di sorgenti, ecc. rivestono una notevole importanza per molte specie di fauna selvatica e in particolare per gli anfibi. Anche se non espressamente individuate dalla tavole grafiche del RU, esse devono pertanto essere conservate, recuperate o sostituite con altre capaci di assicurare le stesse prestazioni ecologiche.
5.2. Evidenza negli atti
I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di raccolte di acqua di interesse naturalistico nelle aree di competenza e, se del caso, definiscono gli interventi atti a garantirne la conservazione, il recupero o la sostituzione.
6. Aggiornamento del Quadro Conoscitivo di Riferimento e del Regolamento urbanistico
6.1. Gli elaborati grafici del RU e del relativo QCR sono periodicamente aggiornati per recepire l'ubicazione di nuovi pozzi, sorgenti (storiche o di nuovo sfruttamento), raccolte di acqua di interesse faunistico. Tale aggiornamento non costituisce variante al RU.
6.2. Nelle more dell'aggiornamento cartografico, i suddetti beni sono comunque assoggettati alle disposizioni del presente Articolo.
Articolo 21 reticolo idrografico superficiale
1. Definizione
1.1. Il reticolo idrografico superficiale è costituito da "tutti" i corsi d'acqua (o parte di essi), ancorché minori e/o a regime torrentizio, presenti nel territorio comunale. Comprende il microreticolo di scolo delle acque meteoriche ed è individuato dalle tavole grafiche del RU.
1.2. Per tutto quanto non specificamente disposto nel presenteArticolo si fa diretto riferimento al supporto geologico - tecnico del RU, di cui all'Articolo 14 delle presenti norme, alle vigenti norme di settore ed alle specifiche competenze degli enti preposti.
2. Funzioni
2.1. Il reticolo idrografico superficiale costituisce uno dei principali elementi direttori delle modalità di utilizzazione storica del territorio comunale. Esso garantisce il drenaggio dei terreni, concorre alla configurazione ambientale e paesaggistica, assicura relazioni ecologiche tra le aree di monte e di valle.
3. Interventi
3.1. Il reticolo idrografico superficiale è tutelato ai fini idraulici, ecologici e paesaggistici. È fatto pertanto divieto di deviare o coprire i corsi d'acqua, di interromperne o impedirne il deflusso superficiale, di impermeabilizzarne le sponde. È vietato, in particolare, modificare le linee naturali di impluvio e diminuire le sezioni trasversali degli alvei. Possono comunque essere autorizzati interventi finalizzati al ripristino delle condizioni naturali di efficienza del sistema drenante naturale.
3.2. Nelle aree di pianura possono essere autorizzati interventi puntuali di modifica del reticolo idrografico superficiale solo per comprovate esigenze tecnico-funzionali e a condizione che sia comunque dimostrato, attraverso studi estesi a un congruo intorno territoriale, il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di efficienza idraulica esistenti.
3.3. Non sono ammessi interventi di manomissione o di modifica degli alvei e delle sponde se non finalizzati alla regimazione idraulica, al contenimento dell'erosione e alla qualificazione biologica (da sottoporre comunque a valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente in materia).
3.4. L'attraversamento dei corsi d'acqua con tratti di viabilità e/o infrastrutture di trasporto è consentito, per i tratti minimi indispensabili, solo a seguito di studi idraulici e morfologici estesi all'intero bacino o sottobacino interessato. Tali studi devono comunque determinare la sezione idraulica adeguata a far defluire le portate di massima piena.
3.5. Per gli interventi di regimazione e/o di sistemazione degli alvei e delle sponde si deve fare ricorso, preferibilmente, ai metodi e ai materiali dell'ingegneria naturalistica. Per le opere di rinverdimento o di riqualificazione naturalistica, in particolare, devono essere utilizzate le specie vegetali appositamente indicate dal RE.
3.6. Onde contenere la riduzione delle portate e i conseguenti danni alle emergenze faunistiche presenti, dal Fosso di S.Antonio (Le Piane), dal Fosso degli Acquastrini, dalla Valle dei Mulini e dal Fosso del Campone (Valle del Campone), nonché dai relativi affluenti, possono essere effettuati prelievi di acqua solo se finalizzati a scopi idropotabili pubblici. L'autorizzazione ad effettuare tali prelievi deve comunque essere sottosposta a valutazione d'incidenza ai sensi della normativa vigente in materia.
4. Sistemi idrografici di particolare valore naturalistico:
4.1. Nel territorio comunale assumono particolare rilevanza naturalistica i seguenti sistemi idrografici. Al loro interno la valutazione di incidenza, ove prevista, considera in particolare i caratteri naturali sotto indicati.
- a) Sistema idrografico de Le Piane (ri1)
Sistema di corsi d'acqua importante per diverse specie di anfibi, rettili e uccelli.
Presenza accertata del Discoglosso sardo, specie di anfibio endemica dell'area tirrenica presente in Toscana solo nell'isola del Giglio, nell'isola di Montecristo e all'Argentario. - b) Sistema idrografico della Valle dei Mulini e Acquastrini (ri2)
Sistema di corsi d'acqua importante per diverse specie di anfibi, rettili e uccelli. - c) Sistema idrografico del Campone (ri3)
Sistema di corsi d'acqua importante per diverse specie di anfibi, rettili e uccelli.
Presenza accertata del Discoglosso sardo.
5. Evidenza negli atti
5.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza del reticolo idrografico superficiale nelle aree di competenza e, se del caso, definiscono con le procedure di legge gli interventi atti a garantirne la tutela e la manutenzione ai fini idraulici, ecologici e paesaggistici.
Articolo 22 bacini di raccolta delle acque superficiali
1. Definizione
1.1. Sono laghetti arginati artificiali, all'interno dei quali sono raccolte e conservate le acque meteoriche.
1.2. Sono rappresentati nell' "Elaborato B.1 - Risorse naturali".
2. Funzioni
2.1. Costituiscono riserve d'acqua superficiali per usi potabili e irrigui. Assolvono importanti funzioni ecologiche, ai fini della diversificazione degli habitat, della biodiversità e quali punti di abbeveramento della fauna selvatica.
3. Interventi
3.1. Sulla base di specifici studi di carattere idraulico, ambientale e paesaggistico e fatte salve le autorizzazioni degli Enti preposti, nel territorio rurale è ammessa la realizzazione di nuovi laghetti artificiali per scopi irrigui, nonché il ripristino di quelli sottoutilizzati e/o in abbandono.
3.1.1. La realizzazione di nuovi laghetti dovrà avvenire senza sbarramento di corsi d'acqua purché compatibile con gli assetti idrogeologici, forestali e paesaggistici locali, ed essere alimentati con opere di derivazione. Dovranno essere adottate soluzioni tecniche atte a favorire il trasporto solido come ad esempio il dragaggio in continuo dei sedimenti depositatesi nel bacino da immettere in tratti fluviali di valle, da individuare in fase progettuale.
3.2. Nei laghetti esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- a. le sponde ed i paramenti di valle dovranno essere mantenuti in ordine e in efficienza, evitando le operazioni di diserbo che potrebbero compromettere le biocenosi esistenti;
- b. sui paramenti di valle sono vietate le costruzioni di qualsiasi tipo e consistenza, come qualsiasi altra opera che possa alterare l'equilibrio, la consistenza, le caratteristiche ambientali e morfologiche della zona, salvo gli interventi finalizzati al ripristino e alla valorizzazione ambientale, nonché alle attività venatorie.
4. Evidenza negli atti
4.1. I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza dei bacini di raccolta delle acque superficiali nelle aree di competenza e, se del caso, definiscono gli interventi atti a garantirne l'uso e la manutenzione.
Articolo 23 isolotti satellite
1. Definizione
1.1. Sono le piccole isole prossime al promontorio e ricadenti nei confini amministrativi comunali: Argentarola, Isola Rossa, Isolotto di Porto Ercole. Ospitano numerose emergenze faunistiche e floristico-vegetazionali e costituiscono un habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva Habitat. Gli ecosistemi presenti al loro interno sono estremamente vulnerabili, per la presenza di piccole popolazioni geneticamente isolate e di specie sensibili al disturbo antropico e all'introduzione di specie competitrici o predatrici.
1.2. Sono rappresentati dagli elaborati grafici del RU.
2. Usi
2.1. Vi sono consentiti esclusivamente gli interventi finalizzati alla conservazione della natura.
2.2. È vietata la installazione di sorgenti luminose e/o riflettenti di qualsiasi tipo, con l'eccezione di quelle eventualmente necessarie per garantire la sicurezza nautica. È altresì vietata qualsiasi nuova costruzione, ancorché interrata.
2.4. È espressamente vietato l'accesso agli animali domestici; sono altresì vietati i fuochi, l'accensione di luci artificiali, gli accessi tra il tramonto e l'alba.
Nell'isolotto dell'Argentarola sono vietati gli sbarchi nel periodo compreso tra aprile e ottobre.
Articolo 24 affioramenti rocciosi interni
1. Definizione
1.1. I principali affioramenti rocciosi del territorio comunale sono quelli di Costa della Scogliera, localizzati nel settore meriodionale nei pressi di Cala dello Sbarcatello, con uno sviluppo altitudinale di circa 150-200 metri. Le pareti rocciose costituiscono siti indispensabili per la riproduzione di molti rapaci e habitat esclusivi per alcune specie floristiche rare.
1.2. Sono rappresentati dagli elaborati grafici del RU.
2. Usi
2.1. Vi sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati alla conservazione dei caratteri naturali.
2.2. È vietata qualsiasi costruzione, ancorché interrata.
3. Affioramenti rocciosi di particolare valore naturalistico:
3.1. Nel territorio comunale rivestono particolare importanza ai fini naturalistici i seguenti affioramenti rocciosi; al loro interno la valutazione di incidenza, ove prevista, considera in particolare i caratteri naturali sotto indicati.
- a. Area rupicola di Costa della Scogliera (r1)
Importante per la nidificazione degli uccelli e per la presenza di specie vegetali rupicole di interesse conservazionistico.
Articolo 25 scogliere
1. Definizione
1.1. Sono i tratti di costa, a bassa copertura di vegetazione lito-alofila, caratterizzati dalla presenza di rupi e falesie.
1.2. Sono rappresentati nell' "Elaborato B.1 - Risorse naturali".
2. Usi
2.1. Vi sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica e recupero delle aree interessate da fenomeni franosi, purché effettuati con specie autoctone tipiche degli ambienti di costa rocciosa e sottoposti preventivamente a procedura di valutazione d'incidenza, ai sensi della vigente normativa in materia.
2.2. Vi è altresì consentita la realizzazione di percorsi pedonali di accesso e/o di piazzole per la sosta, purché coerenti con la morfologia naturale dei luoghi.:
L'adeguamento e la realizzazione di passaggi a mare dovrà avvenire secondo criteri di sicurezza, percorribilità e vicinanza alla viabilità esistente, favorendone l'uso pubblico, specie in aree non servite da altre discenderie, e verificando l'assenza di pericolo geomorfologico.
2.2.1. Non sono consentite modifiche alla rete idrica scolante superficiale, ai fini della realizzazione degli accessi a mare.
2.3. È vietata ogni forma di edificazione, ancorché interrata, così come ogni intervento di riforestazione.
3. Scogliere di particolare valore naturalistico:
3.1. Nel territorio comunale rivestono particolare importanza ai fini naturalistici le seguenti scogliere; al loro interno la valutazione di incidenza, ove prevista, considera in particolare i caratteri naturali sotto indicati.
- a. a. Scogliera di Poggio Pertuso (sc1)
Nella costa rocciosa di Poggio Pertuso sono presenti emergenze floristiche di particolare rarità L'eventuale realizzazione di percorsi pedonali di accesso e/o di piazzole per la sosta può essere autorizzata solo a seguito di un progetto dettagliato che dimostri di non interferire con le emergenze floristiche locali.
Articolo 26 grotte
1. Definizione
1.1. Sono cavità ipogee di origine naturale (complessi carsici). Ad esse vengono associate quelle cavità artificiali, quali gallerie e miniere abbandonate, che assumono analogo significato quale rifugio per la fauna.
1.2. Sono rappresentati nell' "Elaborato B.1 - Risorse naturali".
2. Usi
2.1. Non sono consentite alterazioni morfologiche significative agli accessi e alle parti interne delle grotte.
2.2. Gli interventi di sistemazione, atti a favorire la fruizione umana controllata, possono essere consentiti solo a seguito di valutazione di incidenza, ai sensi della normativa vigente in materia.
2.3. vietata qualsiasi costruzione, ancorché interrata.
3. Grotte di particolare valore naturalistico: disciplina comunale di tutela e valorizzazione delle emergenze geologiche (geositi)
3.1. Nel territorio comunale rivestono particolare importanza ai fini naturalistici le seguenti emergenze geologiche individuate con apposito segno grafico nell'Elaborato B.1 - Risorse Naturali.
- a. Grotta di Punta degli Stretti (gr1)
Nella grotta di Punta degli Stretti sono presenti emergenze faunistiche di particolare rilevanza.
Qualsiasi intervento di sistemazione, atto a favorire la fruizione umana controllata, deve essere accompagnato da un regolamento che disciplini gli accessi, le attività consentite all'interno e il tetto massimo dei visitatori, prestando altresì attenzione ad eventuali reperti di interesse archeologico, ancorché non segnalati; - a. a. Poggio Mandrioli e Mortaio (ge1)
- b. Poggio Mandrioli e Mortaio (ge2)
- c. Cala Piatti (ge3)
3.2. Le emergenze geologiche sono tutelate, a fini di conservazione e recupero, con specifico riferimento al contesto naturale e ambientale. Sono altresì da incentivare interventi per migliorare l'accessibilità ed in generale alla valorizzazione didattico-scientifica e turistica del sito. Oltre a quanto sopra si dovrà tenere conto degli "indirizzi per la tutela e la valorizzazione" contenuti al punto E della relazione allegata alla scheda di inventario descrittiva redatta per ogni singola emergenza geologica allegata in appendice alle seguenti norme di attuazione.
3.3. Oltre a quanto disciplinato al precedente punto 3, per l'area del geosito della Grotta degli Stretti è vietata l'edificazione e gli interventi invasivi nel sottosuolo che possano pregiudicare la stabilità della grotta. Oltre alle norme del presenteArticolo si applica la disciplina la tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico.
3.4. Saranno fatti salvi, ancorché interferenti con l'emergenza geologica, gli interventi mirati alla difesa del suolo, alla messa in sicurezza dei luoghi ed alle esigenze dei progetti di bonifica ambientale delle antiche aree minerarie dismesse. Tali interventi dovranno comunque favorire le migliori condizioni di conservazione e fruibilità dell'emergenza.
3.5. In caso di individuazione di nuove emergenze geologiche il Comune informa il Parco Nazionale Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane e la Provincia di Grosseto allo scopo di consentire l'aggiornamento dei rispettivi quadri conoscitivi territoriali