Titolo I "risorse naturali"
Articolo 17 boschi
1. Definizione
1.1. Ai sensi della L.R. n° 39/200044 “costituisce bosco qualsiasi area di estensione non inferiore a 2.000 mq. e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata dal piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o di origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a 500 piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione orizzontale delle chiome, una copertura del suolo pari ad almeno il venti per cento. Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento e secondo quanto disciplinato dall’art. 2 del DPGRT 48/R/2003”.
1.2 Per le aree boscate si applicano le norme di legislazione vigente in materia, ivi compreso il Regolamento forestale della Toscana. In coerenza con quanto previsto dal PS, i boschi costituiscono serbatoi di naturalità a carattere locale e svolgono un ruolo preminente nel sistema ecologico del territorio comunale. I boschi, nell’ambito della Rete Ecologica Regionale, ricadono all’interno della rete dei nodi forestali secondari e delle aree di collegamento ecologico individuate e pianificate con DGRT 1148/2002).Quindi ai fini della loro salvaguardia nelle future pianificazioni o progettazioni, non direttamente connesse o necessarie alla gestione dei siti della Rete Natura 2000, o comunque che siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, si dovranno applicare le verifiche per la Valutazione di Incidenza completa, Semplificata e/o delle Cause di Esclusione dalla procedura previste dall’Art. 90 della legge 30/2015 e dalla Delibera 1319/2016 e s.m.i.
1.3 I boschi presenti nel territorio comunale sono individuati nell’ ”Elaborato B.1 – Risorse naturali”. Si riporta di seguito tabella esplicativa delle principali corrispondenze fra le tipologie riportate nella legenda e le categorie forestali dell’Inventario Forestale della Toscana.
| Legenda Elaborato B1 | Conversione Tipi Forestali |
|---|---|
| Boschi di particolare valore naturalistico | |
| b1 Boschi mesofili maturi a dominanza di leccio e altre latifoglie | 1.1. Lecceta tipica a Viburnum Tinus |
| b2 Boschi a dominanza di leccio e sughera | 1.2. Lecceta di transizione ai Boschi di caducifoglie |
| b3 Formazioni forestali degli impluvi a dominanza di leccete con alloro | 2.3. Macchia Termomediterranea |
| Ambienti aperti naturali | 2.2. Macchia bassa Mesomediterranea |
| 4.2. Pineta di Pino d'aleppo di rimboschimento | |
| 20.3. Ginestreto Collinare di Spartium Junceum | |
| Gariga e prateria xerica | Terreno saldo |
2. Usi
2.1. I boschi sono da conservare quali componenti essenziali del patrimonio ambientale, della funzionalità ecologica del territorio comunale e della qualità paesaggistica: ogni intervento dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti normative statali e regionali in materia.
2.2. I proprietari delle aree boscate devono curare il mantenimento dei tracciati pedonali e viari e intervenire periodicamente con il diradamento del sottobosco e l’eliminazione delle piante infestanti, ove necessario oppure quando indicato per la salvaguardia dagli incendi dal Corpo Forestale dello Stato.
2.3. In applicazione dell’art. 12 della Disciplina dei Beni paesaggistici di cui all’elaborato 8B del PIT/PPR, gli interventi nelle aree boscate devono perseguire i seguenti obiettivi:
- a - migliorare l’efficacia dei sistemi forestali ai fini della tutela degli equilibri idrogeologici del territorio e della protezione dei rischi derivanti da valanghe e caduta massi;
- b - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei territori coperti da boschi salvaguardando la varietà e la tipicità degli ambienti forestali;
- c - salvaguardare la varietà e la qualità degli ecosistemi forestali, con particolare riferimento alle specie e agli habitat forestali di interesse comunitario e regionale e ai nodi primari e secondari della rete ecologica forestale riconosciuti tali dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico Regionale.
2.4. Nei reimpianti compensativi, si perseguiranno i seguenti obiettivi:
- - rimboschimento mediante la redazione di un Piano di Coltura e Conservazione;
- - qualora si tratti di opere pubbliche, integrare il relativo progetto con la previsione dettagliata degli interventi compensativi;
- - privilegiare l’impianto di specie tipiche dei luoghi;
- - nel caso che il soggetto obbligato sia proprietario di altri terreni disponibili, è ammessa la localizzazione del rimboschimento in un ambito di sua scelta, preferibilmente senza soluzione di continuità;
- - ottenere l’impegno del soggetto obbligato ad assicurare per almeno 10 anni l’attecchimento del nuovo impianto;
- - qualora il disboscamento da compensare sia contenuto entro le 10 piante o i mq 250 c.a. di superficie forestale, ottenere il pagamento di un’indennità in alternativa al rimboschimento;
- - i relativi proventi saranno comunque reinvestiti in interventi compensativi;
- - dettare disciplina specifica e definire perimetri esatti per i rimboschimenti compensativi, inerenti le previsioni previgenti, qualora riconfermate o da definire con una convenzione da allegare a un Piano di Coltura e Conservazione.
2.5. Fatti salvi i termini legislativi vigenti, sarà privilegiata, nel caso di rimboschimenti compensativi per superfici fino a 5 ettari, la localizzazione degli stessi entro gli ambiti comunali nei quali il disboscamento è richiesto. Analogamente, per superfici superiori a 5 ettari, saranno favorite localizzazioni di rimboschimento in ambito limitrofo (anche se esterno al perimetro comunale) alla zona interessata o, in alternativa, in aree comunque comprese nel territorio provinciale.
2.6. Al loro interno è vietata qualsiasi attività che possa pregiudicare la struttura forestale nel suo complesso, in special modo la realizzazione di nuove strade salvo l’impossibilità di utilizzare e ammodernare opere e strutture e di nuove costruzioni, ancorché precarie, fatta eccezione per quelle che si rendessero necessarie ai fini della tutela ambientale e della protezione civile e per quelle connesse al taglio dei boschi. Non è ammessa alcuna nuova edificazione, anche ai sensi di quanto prescritto alla scheda A punto 3 del PTCP, ad eccezione di quanto specificato al successivo punto 2.8.
2.7. La recinzione dei boschi, o di parte di essi, può essere autorizzata solo in casi di documentate esigenze naturalistiche o produttive e, ove necessario, previa realizzazione di idonei percorsi pubblici di attraversamento o di circonvallazione delle parti recintate, secondo quanto disciplinato all’articolo 57 delle presenti norme.
2.8. Salvo disposizioni più restrittive dettate dalle presenti norme in relazione a specifiche zone territoriali omogenee e previa valutazione di incidenza, se e in quanto richiesta, al loro interno sono consentiti gli interventi e le forme di utilizzazione che seguono:
- a. interventi di riqualificazione, di rinaturalizzazione e di assestamento forestale;
- b. opere destinate al governo e potenziamento del bosco e del sottobosco, a scopi produttivi, di tempo libero, di raccolta regolamentata;
- c. opere di difesa idrogeologica, idraulica, di servizio forestale e di prevenzione incendi in conformità a quanto disciplinato nel Piano Provinciale antincendio;
- d. attività selvicolturali e raccolta dei prodotti del sottobosco;
- e. attività escursionistiche e del tempo libero, compresa la realizzazione di percorsi per la mobilità pedonale;
- f. interventi di captazione idrica e realizzazione di impianti a rete per l’approvvigionamento idrico in caso di impossibilità di utilizzare, ammodernare o potenziare infrastrutture esistenti secondo quanto disciplinato all’art. 20 delle presenti norme e in coerenza con quanto disciplinato al punto 3 della scheda 7A del P.T.C;
- g. attività faunistiche e faunistico - venatorie (con possibilità, per le aziende faunistico - venatorie, di recingere porzioni di bosco);
- h. in caso di impossibilità di utilizzare, ammodernare o potenziare infrastrutture esistenti è ammessa la realizzazione di linee elettriche e telefoniche o altre reti di urbanizzazione, che possono, se non altrimenti localizzabili, essere ubicate anche fuori terra a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali;
- i. in caso di impossibilità di utilizzare, ammodernare o potenziare infrastrutture esistenti è ammessa l’installazione di impianti di teletrasmissione, nelle aree specificatamente individuate dal RU, e di stazioni radio base per la telefonia mobile, previa approvazione di uno specifico piano che assicuri la minimizzazione degli impatti ambientali e visuali;
- j. i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio
- k. gli interventi di recupero degli edifici esistenti
- l. i manufatti funzionali alla fruizione pubblica dei boschi
- m. interventi di manutenzione e adeguamento ai fini della sicurezza dei sentieri, ma con divieto di qualunque impermeabilizzazione e alterazione morfologica, e con l’obbligo di riservare gli stessi esclusivamente alla percorrenza a piedi, a cavallo o in bicicletta;
- n. l’installazione di segnaletica e cartellonistica, in forme e materiali consoni al luogo e compatibili, sulla presenza e sullo stato delle risorse naturali, su eventuali servizi ristoro e informazione, su piazzole di sosta di cui al successivo alinea;
- o. piazzole di sosta e realizzazione di manufatti in legno funzionali alla rete escursionistica in aree attrezzate a tal scopo con panchine, tavoli, cestini, da realizzarsi in legno, con eventuali strutture temporanee di servizio e igienico-sanitarie, in spiazzi esistenti e lungo la viabilità e i percorsi esistenti, senza che ciò provochi danno alla vegetazione esistente;
- p. opere di cantiere funzionali alle attività archeologiche e naturalistiche.
2.9. Tipi, dimensioni, materiali e colori della segnaletica e cartellonistica, degli arredi e dei manufatti ammessi dal presente articolo sono soggetti a preventiva approvazione comunale del progetto, fino all’approvazione di apposita regolamentazione nel Regolamento edilizio comunale.
2.10. Nelle aree boscate degradate a seguito di incendi o cause di origine antropica, gli interventi di manutenzione devono essere finalizzati alla riconversione verso cenosi stabili e mature, compatibili con la natura del suolo e le potenzialità di evoluzione dell’impianto vegetazionale.
3. Edifici esistenti
3.1. Sugli edifici esistenti all’interno dei boschi sono consentiti interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia RE1 e RE2 senza prevederne cambi di destinazione d’uso, quale definiti dall’articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme. La residenza è consentita solo in edifici già legittimamente autorizzati alla data di adozione del presente RU. I locali tecnici, quali definiti dall’articolo 7, punto 5.4, delle presenti norme sono consentiti esclusivamente fuori terra, senza possibilità di locali interrati o seminterrati purché non necessitino di opere o infrastrutture di nuova realizzazione.
4. Evidenza negli atti
4.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano i casi in cui gli interventi previsti interessano aree coperte da boschi; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano tali aree.
5. Aggiornamento del quadro conoscitivo del R.U.
5.1. Qualora i perimetri delle aree coperte da boschi, così come individuate dalle tavole grafiche del RU, si dimostrassero inesatti o non aggiornati, i soggetti interessati potranno produrre idonea documentazione a firma di un agronomo e/o dottore forestale o perito tecnico abilitato, atta a dimostrare il reale stato di fatto dei luoghi, con riferimento alle modalità e ai criteri definiti dalla legge regionale vigente in materia e al PIT/PPR.
Articolo 18 ambienti aperti naturali
1. Definizione
1.1. Sono ambienti naturali e seminaturali (gariga, prateria e ambienti rupestri) che derivano dalla degradazione dei boschi preesistenti e che non sono classificabili come "boschi" ai sensi della normativa regionale vigente. Comprendono gli ambienti rupestri propriamente detti.
In coerenza con quanto previsto dal PS, gli ambienti aperti naturali costituiscono serbatoi di naturalità a carattere locale e svolgono un ruolo preminente nel sistema ecologico del territorio comunale.
1.2. Sono caratterizzati da una vegetazione erbacea o basso arbustiva discontinua, intervallata da frequenti affioramenti rocciosi. Presentano una notevole ricchezza floristica di insieme, con numerose emergenze floristiche e faunistiche (specie rare e minacciate).
1.3. A differenza dei boschi, possono richiedere una gestione attiva, atta a garantirne la conservazione e a evitarne l'evoluzione verso gli arbusteti, soprattutto là dove abbiano cessato di operare i fattori che hanno concorso alla loro creazione.
2. Usi
2.1. Sono da conservare quali componenti essenziali del patrimonio ambientale e delle funzionalità ecologica.
2.2. Al loro interno. ove non specificatamente vietato dalle presenti norme, è consentito:
- a. il recupero dei terrazzamenti esistenti. Nelle aree individuate con pericolosità geomorfologica molto elevata, è consentita la nuova realizzazione di terrazzamenti esclusivamente ai fini della messa in sicurezza del versante;
- b. il pascolo brado, o semibrado, nonché, la realizzazione recinzioni, punti di abbeverata e ricoveri necessari allo svolgimento di tali attività;
- c. la realizzazione di nuove costruzioni ad uso agricolo negli ambiti territoriali classificati a prevalente carattere naturale e a prevalente carattere agricolo ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte Quarta,Titolo II, delle presenti norme;
- d. interventi di riforestazione, purché sottoposti preventivamente a valutazione di incidenza e realizzati entro una fascia di 50 ml dalle strade e dagli insediamenti urbani;
- e. la manutenzione e l'adeguamento della viabilità esistente;
2.3. Sono invece espressamente vietati:
- a. gli interventi di riforestazione con conifere e/o con latifoglie appartenenti a specie non autoctone nel territorio comunale;
- b. la realizzazione di nuove strade, fatta eccezione per quelle che si rendessero necessarie ai fini della prevenzione incendi e della protezione civile;
- c. la realizzazione di nuove costruzioni, con l'eccezione delle costruzioni agricole consentite ai sensi delle disposizioni contenute nella parte Quarta,Titolo II, delle presenti norme.
3. Edifici esistenti
3.1. Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia RE1 e RE2, quale definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme. Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso agricola sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione edilizia RE3, quale definita dall'Articolo 7, punto 5.2, delle presenti norme. I locali tecnici, quali definiti dall'Articolo 7, punto 5.4, delle presenti norme sono consentiti esclusivamente fuori terra, senza possibilità di locali interrati o seminterrati.
4. Ambienti aperti naturali di particolare valore naturalistico: grandi sistemi di ambienti aperti naturali
4.1. Le aree elencate al successivo punto 4.3 corrispondono alle maggiori estensioni di vegetazione rada, erbacea o basso-arbustiva pressoché continua, su suoli poveri e acclivi. Costituiscono ambienti di eccezionale valore floristico e faunistico, in quanto ospitano una notevole quantità di specie rare e a rischio di estinzione.
4.2. In tali aree il recupero dei vecchi terrazzamenti ai fini agricoli e qualsiasi progetto di riutilizzazione a questi stessi fini di ex coltivi, nonché qualsiasi intervento edilizio che comporti maggiore consumo di suolo, deve essere sottoposto alla valutazione di incidenza con specifica valutazione dei caratteri naturali indicati al successivo punto 4.3. Onde evitare l'evoluzione verso formazioni a maggiore copertura del suolo, inoltre, i programmi aziendali o i progetti che interesseranno tali aree devono prevedere specifiche azioni volte a contrastare l'espansione naturale dei rimboschimento di conifere (pino d'Aleppo, pino domestico, ecc.).
4.3. Nei promontori di Torre Ciana e dell'Avvoltore è vietato l'impianto di alberature lungo la viabilità esistente, mentre può essere ammesso l'impianto di specie arbustive autoctone con ricorso alle specie indicate dal RE.
- a. Costa dei Ronconali (aan1)
Formazioni vegetali, a prevalenza di gariga e di macchia bassa e rada, localizzate su un piccolo crinale roccioso di grande valore paesaggistico e di grande importanza per la presenza di emergenze faunistiche. - b. Promontorio di Capo d'Uomo (aan2)
Promontorio roccioso di eccezionale valore naturalistico e paesaggistico. È caratterizzato dalla presenza di formazioni a gariga, macchia mediterranea, affioramenti rocciosi e ghiaioni, ricchi di specie floristiche rare o endemiche. Importante anche come sito di riproduzione di specie faunistiche rare o minacciate (soprattutto rapaci). - c. Valle delle Lupaiole (aan3)
Formazioni a prateria, a dominanza di ampelodesma e secondariamente a gariga e macchia massa, di grande interesse per la presenza di specie floristiche rare. - d. Valle dei Pozzoni (aan4)
Principale sistema di praterie ad ampelodesma dell'Argentario. Importante per la presenza di specie rare di flora e fauna. - e. Alta Valle dei Mulini (aan5)
Sono le valli tributarie della Valle dei Molini, occupate da praterie, garighe, affioramenti rocciosi, macchie basse e medie. Presenta vecchi terrazzamenti in stato di abbandono e aree a tratti coltivate. Riveste notevole importanza faunistica per la presenza di specie rare e/o minacciate. - f. Valle Lunga e Valle delle Ficaie (aan6)
Presenta ampie superfici a gariga, ben conservate e ricche di emergenze floristiche. - g. Promontorio di Torre Ciana (aan7)
Promontorio roccioso di eccezionale valore naturalistico e paesaggistico, interessato da ambienti rupestri (pareti verticali e ghiaioni), garighe e macchie basse. Le formazioni vegetali annoverano diverse specie rare di flora; tra queste Misopates calycinum, che in Toscana è presente solo in questo sito. - h. Promontorio dell'Avvoltore (aan8)
Promontorio roccioso di eccezionale valore naturalistico e paesaggistico, interessato da ambienti rupestri (pareti verticali e ghiaioni) e garighe. Importante per la nidificazione di rapaci e altri uccelli rupicoli.
5. Evidenza negli atti
5.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano i casi in cui gli interventi previsti interessano gli ambienti aperti naturali di cui al presente Articolo; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano tali aree.
Articolo 19 vegetazione lineare
1. Definizione
1.1. Si tratta di formazioni vegetali arbustive e/o arboree a sviluppo lineare, costituite da specie autoctone o, più raramente, alloctone. Concorrono alla connessione ecologica di livello locale e alla qualificazione del paesaggio.
1.2. Nel territorio comunale le formazioni lineari di maggior valore naturalistico e pregio paesaggistico sono localizzate nell'area de Le Piane e sono costituite da fasce alberate con prevalenza di sughera.
2. Usi
2.1. Le formazioni lineari devono essere conservate e, se del caso, opportunamente riqualificate attraverso operazioni di ampliamento, di rinfoltimento e di ricucitura là dove interrotte, ovvero attraverso la sostituzione delle specie alloctone con quelle autoctone indicate dal RE.
2.2. Su di esse sono consentite le normali attività selvicolturali.
2.3. La rimozione di tratti di vegetazione lineare può essere ammessa, in presenza di mutamento delle forme di utilizzazione dei terreni, previa valutazione di incidenza e a seguito di impianto, a titolo compensativo, di formazioni lineari costituite da specie autoctone, aventi la stessa larghezza e uno sviluppo lineare pari ad almeno il doppio di quelle rimosse. I nuovi impianti devono assolvere funzioni di connessione ecologica e devono comunque essere concepiti e ubicati in modo da favorire tali funzioni.
3. Vegetazione lineare di particolare valore naturalistico:
3.1. Nelle formazioni vegetali a sviluppo lineare elencate al successivo punto 3.3, che costituiscono emergenze di particolare valore naturalistico, la valutazione di incidenza, ove prevista, considera in particolare i caratteri naturali sotto indicati.
3.2. Nelle suddette formazioni lineari sono vietati tutti gli interventi che possano compromettere la sopravvivenza e lo sviluppo delle piante e in particolare: tagli, potature, scassi del terreno entro un raggio di 10 ml dalla base delle piante, sfalcio delle specie erbacee e arbustive presenti sotto la copertura delle chiome. Sono invece ammessi gli interventi fitosanitari finalizzati al recupero degli esemplari deperienti.
3.3. Nel territorio comunale le formazioni lineari di particolare valore naturalistico comprendono:
- a. siepi arboree e/o arbustive de Le Piane
Si tratta di formazioni lineari e/o di alberi sparsi di notevole sviluppo che non presentano le dimensioni, la densità o la copertura del suolo di cui all'Articolo 3 della Legge Forestale 39/2000. Alcune di queste formazioni presentano un notevole sviluppo in larghezza (anche di 40 ml) ed esemplari arborei di dimensioni rilevanti.
4. Evidenza negli atti
4.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di vegetazione lineare nelle aree di loro competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano dette risorse.
Articolo 20 sorgenti, pozzi e punti di prelievo ad uso acquedottistico
1. Definizione
1.1. Le sorgenti, i pozzi e i punti di prelievo ad uso acquedottistico individuati dalle tavole grafiche del RU costituiscono i principali punti di captazione idrica ai fini potabili, pubblici o di interesse pubblico, esistenti nel territorio comunale.
2. Usi
2.1. Essi dovranno essere mantenuti in efficienza e sottoposti a monitoraggio continuo per verificare la qualità delle acque e per consentire la segnalazione di eventuali situazioni di degrado qualitativo. Le acque captate potranno essere utilizzate solo ai fini potabili e sfruttate per alimentare acquedotti pubblici o di interesse pubblico.
2.2. I PA e i Programmi aziendali con valore di PA dovranno definire le modalità atte a razionalizzare l'uso delle acque potabili (attraverso corrette modalità di captazione e/o di uso dei pozzi e delle sorgenti) e di norma dovranno prevedere la realizzazione di reti idriche duali, anche attraverso la raccolta e il riutilizzo delle acque meteoriche.
2.3. Per mantenere e migliorare la qualità delle acque sotterranee destinate al consumo umano, all'intorno delle sorgenti e dei pozzi di cui al presenteArticolo sono istituite le seguenti aree di salvaguardia:
- a. zone di tutela assoluta: corrispondono alle aree ricadenti in un cerchio con raggio di 10 ml e centro nel punto di captazione o di derivazione;
- b. zone di rispetto: includono le zone di tutela assoluta e corrispondono alle aree ricadenti in un cerchio con raggio di 200 ml e centro nel punto di captazione o di derivazione;
- c. zone di protezione: includono le aree di ricarica della falda e sono individuate da disposizioni regionali che disciplinano altresì le attività ricadenti al loro interno.
2.4. All'interno delle suddette aree di salvaguardia sono vietate le attività e le forme di utilizzazione dei terreni che, attraverso l'inquinamento del suolo e del sottosuolo, possono produrre danni alla qualità biologica delle acque e, in particolare, valgono le seguenti disposizioni:
- a. zona di tutela assoluta: deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente a opere di captazione (o presa) e a infrastrutture di servizio. A tale scopo deve essere adeguatamente recintata, provvista di canalizzazioni per le acque meteoriche, protetta da esondazione di corpi idrici limitrofi. Nell'ulteriore zona di 10 ml (20 ml di raggio dal punto di captazione) dovranno essere preferibilmente messe a dimora specie boschive capaci di costituire un filtro per l'area di captazione.
- b. zona di rispetto: vi sono vietati insediamenti e/o attività che costituiscono fattori potenziali di rischio, quali:
- - dispersione di fanghi e di acque reflue, ancorché depurate;
- - accumulo di concimi, fertilizzanti, pesticidi;
- - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi in assenza di uno specifico piano di coltivazione riferito alle buone pratiche agricole, che valuti la vulnerabilità delle risorse idriche basandosi su specifici studi idrogeologici e che escluda la possibilità di interferenza tra suolo e falda;
- - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- - aree cimiteriali;
- - apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- - apertura di pozzi, con l'eccezione di quelli che estraggono acque destinate all'esclusivo uso potabile pubblico e di quelli finalizzati a modificare il sistema di estrazione e alla protezione delle caratteristiche qualitative e quantitative della risorsa idrica;
- - gestione dei rifiuti;
- - stoccaggio di prodotti ovvero di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- - centri di raccolta, demolizione e rottamazione degli autoveicoli;
- - pozzi perdenti;
- - pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione; è comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di tutela assoluta
2.5. In tutto il territorio comunale la realizzazione e l'adeguamento degli scarichi domestici, nonché lo spandimento dei reflui zootecnici e vegetali, sono consentiti solo se compatibili con le caratteristiche litologiche e morfologiche del suolo e di vulnerabilità della falda idrica.
2.6. Evidenza negli atti
I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i Piani Attuativi evidenziano i casi in cui gli interventi previsti ricadono nelle aree di salvaguardia delle sorgenti e dei pozzi ad uso acquedottistico; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano tali aree.
3. Nuove opere di captazione idrica
3.1. In coerenza con le disposizioni del PS, ai soggetti privati non è consentita la realizzazione di nuovi pozzi o il rifacimento dei pozzi esistenti all'interno delle aree caratterizzate da vulnerabilità degli acquiferi di classe IV come individuate nell'Elaborato A3 - Integrità fisica.
3.2. La realizzazione di nuovi pozzi è soggetta ad autorizzazione comunale e presentata prima della realizzazione dell'opera di captazione e comunque sottoposta al rispetto delle disposizioni contenute nel supporto geologico - tecnico del RU di cui all'Articolo 14 delle presenti norme e secondo quanto prescritto ai successivi commi.
3.2.1. I pozzi dovranno essere ubicati possibilmente a monte delle abitazioni e posti a distanza non inferiore a:
- - 5 ml. da abitazioni, pozzi neri, fosse biologiche e fognature a completa tenuta;
- - 25 ml. da stalle, concimaie, depositi di immondizia, stoccaggio rifiuti, centri di raccolta e demolizione autoveicoli e da pozzi neri, fosse biologiche e fognature per le quali non è garantita la perfetta tenuta;
- - 30 ml. da condotte disperdenti per sub - irrigazione;
- - 50 ml. da discariche di tipo A, fognature e pozzi perdenti;
- - 100 ml. dai cimiteri;
- - 200 ml. da pozzi del pubblico acquedotto e da discariche di tipo B.
3.2.2. I pozzi non più utilizzati per l'approvvigionamento idrico, se non adeguatamente attrezzati come punti di controllo della falda (misura del livello e qualità delle acque) dovranno essere adeguatamente tombati.
3.2.3. Nel caso si renda necessario procedere all'approfondimento di opere di captazione esistenti, regolarmente autorizzate o denunciate, dovrà essere osservata la procedura relativa alle richieste di nuove captazioni, inserendo nella documentazione a corredo dell'istanza anche gli estremi relativi all'autorizzazione/denuncia del pozzo e delle sue caratteristiche costruttive ed idrogeologiche.
4. Sorgenti storiche
4.1. Le sorgenti associate a toponimi, riportate sulla cartografia storica o citate dai documenti storici costituiscono beni di valore storico-ambientale e di interesse collettivo.
4.2. Anche se non espressamente individuate dalle tavole grafiche del RU, esse devono pertanto essere mantenute o ripristinate per garantirne la pubblica fruizione, soprattutto se ubicate in prossimità di percorsi escursionistici.
4.3. Evidenza negli atti
I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di sorgenti storiche nelle aree di competenza e definiscono gli interventi atti a garantirne il ripristino o la conservazione.
5. Raccolte d'acqua di interesse faunistico
5.1. Le raccolte d'acqua quali lavatoi, vecchi punti di abbeverata, pozze in corrispondenza di sorgenti, ecc. rivestono una notevole importanza per molte specie di fauna selvatica e in particolare per gli anfibi. Anche se non espressamente individuate dalla tavole grafiche del RU, esse devono pertanto essere conservate, recuperate o sostituite con altre capaci di assicurare le stesse prestazioni ecologiche.
5.2. Evidenza negli atti
I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di raccolte di acqua di interesse naturalistico nelle aree di competenza e, se del caso, definiscono gli interventi atti a garantirne la conservazione, il recupero o la sostituzione.
6. Aggiornamento del Quadro Conoscitivo di Riferimento e del Regolamento urbanistico
6.1. Gli elaborati grafici del RU e del relativo QCR sono periodicamente aggiornati per recepire l'ubicazione di nuovi pozzi, sorgenti (storiche o di nuovo sfruttamento), raccolte di acqua di interesse faunistico. Tale aggiornamento non costituisce variante al RU.
6.2. Nelle more dell'aggiornamento cartografico, i suddetti beni sono comunque assoggettati alle disposizioni del presente Articolo.
Articolo 21 reticolo idrografico superficiale
1. Definizione
1.1. Il reticolo idrografico superficiale è costituito da "tutti" i corsi d'acqua (o parte di essi), ancorché minori e/o a regime torrentizio, presenti nel territorio comunale. Comprende il microreticolo di scolo delle acque meteoriche ed è individuato dalle tavole grafiche del RU.
1.2. Per tutto quanto non specificamente disposto nel presenteArticolo si fa diretto riferimento al supporto geologico - tecnico del RU, di cui all'Articolo 14 delle presenti norme, alle vigenti norme di settore ed alle specifiche competenze degli enti preposti.
2. Funzioni
2.1. Il reticolo idrografico superficiale costituisce uno dei principali elementi direttori delle modalità di utilizzazione storica del territorio comunale. Esso garantisce il drenaggio dei terreni, concorre alla configurazione ambientale e paesaggistica, assicura relazioni ecologiche tra le aree di monte e di valle.
3. Interventi
3.1. Il reticolo idrografico superficiale è tutelato ai fini idraulici, ecologici e paesaggistici. È fatto pertanto divieto di deviare o coprire i corsi d'acqua, di interromperne o impedirne il deflusso superficiale, di impermeabilizzarne le sponde. È vietato, in particolare, modificare le linee naturali di impluvio e diminuire le sezioni trasversali degli alvei. Possono comunque essere autorizzati interventi finalizzati al ripristino delle condizioni naturali di efficienza del sistema drenante naturale.
3.2. Nelle aree di pianura possono essere autorizzati interventi puntuali di modifica del reticolo idrografico superficiale solo per comprovate esigenze tecnico-funzionali e a condizione che sia comunque dimostrato, attraverso studi estesi a un congruo intorno territoriale, il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di efficienza idraulica esistenti.
3.3. Non sono ammessi interventi di manomissione o di modifica degli alvei e delle sponde se non finalizzati alla regimazione idraulica, al contenimento dell'erosione e alla qualificazione biologica (da sottoporre comunque a valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente in materia).
3.4. L'attraversamento dei corsi d'acqua con tratti di viabilità e/o infrastrutture di trasporto è consentito, per i tratti minimi indispensabili, solo a seguito di studi idraulici e morfologici estesi all'intero bacino o sottobacino interessato. Tali studi devono comunque determinare la sezione idraulica adeguata a far defluire le portate di massima piena.
3.5. Per gli interventi di regimazione e/o di sistemazione degli alvei e delle sponde si deve fare ricorso, preferibilmente, ai metodi e ai materiali dell'ingegneria naturalistica. Per le opere di rinverdimento o di riqualificazione naturalistica, in particolare, devono essere utilizzate le specie vegetali appositamente indicate dal RE.
3.6. Onde contenere la riduzione delle portate e i conseguenti danni alle emergenze faunistiche presenti, dal Fosso di S.Antonio (Le Piane), dal Fosso degli Acquastrini, dalla Valle dei Mulini e dal Fosso del Campone (Valle del Campone), nonché dai relativi affluenti, possono essere effettuati prelievi di acqua solo se finalizzati a scopi idropotabili pubblici. L'autorizzazione ad effettuare tali prelievi deve comunque essere sottosposta a valutazione d'incidenza ai sensi della normativa vigente in materia.
4. Sistemi idrografici di particolare valore naturalistico:
4.1. Nel territorio comunale assumono particolare rilevanza naturalistica i seguenti sistemi idrografici. Al loro interno la valutazione di incidenza, ove prevista, considera in particolare i caratteri naturali sotto indicati.
- a) Sistema idrografico de Le Piane (ri1)
Sistema di corsi d'acqua importante per diverse specie di anfibi, rettili e uccelli.
Presenza accertata del Discoglosso sardo, specie di anfibio endemica dell'area tirrenica presente in Toscana solo nell'isola del Giglio, nell'isola di Montecristo e all'Argentario. - b) Sistema idrografico della Valle dei Mulini e Acquastrini (ri2)
Sistema di corsi d'acqua importante per diverse specie di anfibi, rettili e uccelli. - c) Sistema idrografico del Campone (ri3)
Sistema di corsi d'acqua importante per diverse specie di anfibi, rettili e uccelli.
Presenza accertata del Discoglosso sardo.
5. Evidenza negli atti
5.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza del reticolo idrografico superficiale nelle aree di competenza e, se del caso, definiscono con le procedure di legge gli interventi atti a garantirne la tutela e la manutenzione ai fini idraulici, ecologici e paesaggistici.
Articolo 22 bacini di raccolta delle acque superficiali
1. Definizione
1.1. Sono laghetti arginati artificiali, all'interno dei quali sono raccolte e conservate le acque meteoriche.
1.2. Sono rappresentati nell' "Elaborato B.1 - Risorse naturali".
2. Funzioni
2.1. Costituiscono riserve d'acqua superficiali per usi potabili e irrigui. Assolvono importanti funzioni ecologiche, ai fini della diversificazione degli habitat, della biodiversità e quali punti di abbeveramento della fauna selvatica.
3. Interventi
3.1. Sulla base di specifici studi di carattere idraulico, ambientale e paesaggistico e fatte salve le autorizzazioni degli Enti preposti, nel territorio rurale è ammessa la realizzazione di nuovi laghetti artificiali per scopi irrigui, nonché il ripristino di quelli sottoutilizzati e/o in abbandono.
3.1.1. La realizzazione di nuovi laghetti dovrà avvenire senza sbarramento di corsi d'acqua purché compatibile con gli assetti idrogeologici, forestali e paesaggistici locali, ed essere alimentati con opere di derivazione. Dovranno essere adottate soluzioni tecniche atte a favorire il trasporto solido come ad esempio il dragaggio in continuo dei sedimenti depositatesi nel bacino da immettere in tratti fluviali di valle, da individuare in fase progettuale.
3.2. Nei laghetti esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- a. le sponde ed i paramenti di valle dovranno essere mantenuti in ordine e in efficienza, evitando le operazioni di diserbo che potrebbero compromettere le biocenosi esistenti;
- b. sui paramenti di valle sono vietate le costruzioni di qualsiasi tipo e consistenza, come qualsiasi altra opera che possa alterare l'equilibrio, la consistenza, le caratteristiche ambientali e morfologiche della zona, salvo gli interventi finalizzati al ripristino e alla valorizzazione ambientale, nonché alle attività venatorie.
4. Evidenza negli atti
4.1. I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza dei bacini di raccolta delle acque superficiali nelle aree di competenza e, se del caso, definiscono gli interventi atti a garantirne l'uso e la manutenzione.
Articolo 23 isolotti satellite
1. Definizione
1.1. Sono le piccole isole prossime al promontorio e ricadenti nei confini amministrativi comunali: Argentarola, Isola Rossa, Isolotto di Porto Ercole. Ospitano numerose emergenze faunistiche e floristico-vegetazionali e costituiscono un habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva Habitat. Gli ecosistemi presenti al loro interno sono estremamente vulnerabili, per la presenza di piccole popolazioni geneticamente isolate e di specie sensibili al disturbo antropico e all'introduzione di specie competitrici o predatrici.
1.2. Sono rappresentati dagli elaborati grafici del RU.
2. Usi
2.1. Vi sono consentiti esclusivamente gli interventi finalizzati alla conservazione della natura.
2.2. È vietata la installazione di sorgenti luminose e/o riflettenti di qualsiasi tipo, con l'eccezione di quelle eventualmente necessarie per garantire la sicurezza nautica. È altresì vietata qualsiasi nuova costruzione, ancorché interrata.
2.4. È espressamente vietato l'accesso agli animali domestici; sono altresì vietati i fuochi, l'accensione di luci artificiali, gli accessi tra il tramonto e l'alba.
Nell'isolotto dell'Argentarola sono vietati gli sbarchi nel periodo compreso tra aprile e ottobre.
Articolo 24 affioramenti rocciosi interni
1. Definizione
1.1. I principali affioramenti rocciosi del territorio comunale sono quelli di Costa della Scogliera, localizzati nel settore meriodionale nei pressi di Cala dello Sbarcatello, con uno sviluppo altitudinale di circa 150-200 metri. Le pareti rocciose costituiscono siti indispensabili per la riproduzione di molti rapaci e habitat esclusivi per alcune specie floristiche rare.
1.2. Sono rappresentati dagli elaborati grafici del RU.
2. Usi
2.1. Vi sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati alla conservazione dei caratteri naturali.
2.2. È vietata qualsiasi costruzione, ancorché interrata.
3. Affioramenti rocciosi di particolare valore naturalistico:
3.1. Nel territorio comunale rivestono particolare importanza ai fini naturalistici i seguenti affioramenti rocciosi; al loro interno la valutazione di incidenza, ove prevista, considera in particolare i caratteri naturali sotto indicati.
- a. Area rupicola di Costa della Scogliera (r1)
Importante per la nidificazione degli uccelli e per la presenza di specie vegetali rupicole di interesse conservazionistico.
Articolo 25 scogliere
1. Definizione
1.1. Sono i tratti di costa, a bassa copertura di vegetazione lito-alofila, caratterizzati dalla presenza di rupi e falesie.
1.2. Sono rappresentati nell' "Elaborato B.1 - Risorse naturali".
2. Usi
2.1. Vi sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica e recupero delle aree interessate da fenomeni franosi, purché effettuati con specie autoctone tipiche degli ambienti di costa rocciosa e sottoposti preventivamente a procedura di valutazione d'incidenza, ai sensi della vigente normativa in materia.
2.2. Vi è altresì consentita la realizzazione di percorsi pedonali di accesso e/o di piazzole per la sosta, purché coerenti con la morfologia naturale dei luoghi.:
L'adeguamento e la realizzazione di passaggi a mare dovrà avvenire secondo criteri di sicurezza, percorribilità e vicinanza alla viabilità esistente, favorendone l'uso pubblico, specie in aree non servite da altre discenderie, e verificando l'assenza di pericolo geomorfologico.
2.2.1. Non sono consentite modifiche alla rete idrica scolante superficiale, ai fini della realizzazione degli accessi a mare.
2.3. È vietata ogni forma di edificazione, ancorché interrata, così come ogni intervento di riforestazione.
3. Scogliere di particolare valore naturalistico:
3.1. Nel territorio comunale rivestono particolare importanza ai fini naturalistici le seguenti scogliere; al loro interno la valutazione di incidenza, ove prevista, considera in particolare i caratteri naturali sotto indicati.
- a. a. Scogliera di Poggio Pertuso (sc1)
Nella costa rocciosa di Poggio Pertuso sono presenti emergenze floristiche di particolare rarità L'eventuale realizzazione di percorsi pedonali di accesso e/o di piazzole per la sosta può essere autorizzata solo a seguito di un progetto dettagliato che dimostri di non interferire con le emergenze floristiche locali.
Articolo 26 grotte
1. Definizione
1.1. Sono cavità ipogee di origine naturale (complessi carsici). Ad esse vengono associate quelle cavità artificiali, quali gallerie e miniere abbandonate, che assumono analogo significato quale rifugio per la fauna.
1.2. Sono rappresentati nell' "Elaborato B.1 - Risorse naturali".
2. Usi
2.1. Non sono consentite alterazioni morfologiche significative agli accessi e alle parti interne delle grotte.
2.2. Gli interventi di sistemazione, atti a favorire la fruizione umana controllata, possono essere consentiti solo a seguito di valutazione di incidenza, ai sensi della normativa vigente in materia.
2.3. vietata qualsiasi costruzione, ancorché interrata.
3. Grotte di particolare valore naturalistico: disciplina comunale di tutela e valorizzazione delle emergenze geologiche (geositi)
3.1. Nel territorio comunale rivestono particolare importanza ai fini naturalistici le seguenti emergenze geologiche individuate con apposito segno grafico nell'Elaborato B.1 - Risorse Naturali.
- a. Grotta di Punta degli Stretti (gr1)
Nella grotta di Punta degli Stretti sono presenti emergenze faunistiche di particolare rilevanza.
Qualsiasi intervento di sistemazione, atto a favorire la fruizione umana controllata, deve essere accompagnato da un regolamento che disciplini gli accessi, le attività consentite all'interno e il tetto massimo dei visitatori, prestando altresì attenzione ad eventuali reperti di interesse archeologico, ancorché non segnalati; - a. a. Poggio Mandrioli e Mortaio (ge1)
- b. Poggio Mandrioli e Mortaio (ge2)
- c. Cala Piatti (ge3)
3.2. Le emergenze geologiche sono tutelate, a fini di conservazione e recupero, con specifico riferimento al contesto naturale e ambientale. Sono altresì da incentivare interventi per migliorare l'accessibilità ed in generale alla valorizzazione didattico-scientifica e turistica del sito. Oltre a quanto sopra si dovrà tenere conto degli "indirizzi per la tutela e la valorizzazione" contenuti al punto E della relazione allegata alla scheda di inventario descrittiva redatta per ogni singola emergenza geologica allegata in appendice alle seguenti norme di attuazione.
3.3. Oltre a quanto disciplinato al precedente punto 3, per l'area del geosito della Grotta degli Stretti è vietata l'edificazione e gli interventi invasivi nel sottosuolo che possano pregiudicare la stabilità della grotta. Oltre alle norme del presenteArticolo si applica la disciplina la tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico.
3.4. Saranno fatti salvi, ancorché interferenti con l'emergenza geologica, gli interventi mirati alla difesa del suolo, alla messa in sicurezza dei luoghi ed alle esigenze dei progetti di bonifica ambientale delle antiche aree minerarie dismesse. Tali interventi dovranno comunque favorire le migliori condizioni di conservazione e fruibilità dell'emergenza.
3.5. In caso di individuazione di nuove emergenze geologiche il Comune informa il Parco Nazionale Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane e la Provincia di Grosseto allo scopo di consentire l'aggiornamento dei rispettivi quadri conoscitivi territoriali
Titolo II "risorse storico-culturali"
Articolo 27 edifici matrice
1. Definizione
1.1. Sono edifici e complessi edilizi che costituiscono componenti fondative dell'identità storico-culturale del territorio e/o capisaldi del sistema insediativo. Presentano caratteri particolarmente significativi per connotazione storico-architettonica, tipologica e ambientale.
1.2. Sono meritevoli di conservazione "per particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico o estetico", ai sensi della LR 01/2005, e i relativi interventi sono subordinati alla preventiva acquisizione del nulla osta rilasciato dalla apposita commissione comunale, ovvero, se vincolati ai sensi del DLgs 42/2004, dalla competente Soprintendenza.
1.3. Sono identificati con apposita campitura e codice di riferimento, nelle tavole grafiche del RU e corrispondono a quelli riportati nell'elenco che segue, ove sono evidenziati gli edifici che risultano vincolati ai sensi del DLgs 42/2004:
| Elenco "codice riferimento tavola" | nº archivio Soprintendenza | Denominazione | Località | D.Lgs. 42/2004 | Identità catastale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA001P | Rocca Spagnola | Porto Ercole | 08/02/1980 | Foglio 83; part. 76,77,78/1, 78/2, 78/3, 79, 80/1, 80/2, 82, 83/2, 83/2 84, 85, 86, 87, 87/1, 87/3, H |
| 2 | MA002S | Forte Stella | Porto Ercole | 19/04/1979 | Foglio 84, part. 28 |
| 3 | MA003E | Torre dell'Argentiera | Porto Santo Stefano | 26/03/1979 | Foglio 49; part.A |
| 4 | MA004E | Villa Romana di Santa Liberata | Santa Liberata | 21/09/1981 | Foglio 19; part. 1, 3 parte, 9, 11, 12, 13, 14, 16 parte, 29 parte, 231 parte, 313, 314 parte |
| 5 | MA005P | Casale Terrarossa | Terrarossa | 26/03/1971 | Foglio 39; part. 18 |
| 6 | MA006S | Torrione Santa Barbara | Porto Ercole | 04/07/1977 | Foglio 83; part. 1, D, G |
| 7 | MA007E | Forte di Porto Santo Stefano | Porto Santo Stefano | 27/01/1979 | Foglio 7; part. 201 |
| 8 | MA008E | Convento del Noviziato | - | 17/02/1979 | Foglio 35; part. 25 |
| 9 | MA009P | Torre della Maddalena | - | 20/02/1979 | Foglio 66; part. A parte |
| 10 | MA010S | Torre di Calamoresca | - | 26/03/1979 | Foglio 40; part. A |
| 11 | MA011E | Convento dei Padri Passionisti | - | 11/04/1979 | Foglio 52; part. A, 33 |
| 12 | MA012E | Cappella del Cimitero dei Padri Passionisti | - | 19/04/1979 | Foglio 52; part. 21 parte |
| 13 | MA013E | Chiesa di Sant' Erasmo | Porto Ercole | 28/04/1979 | Foglio 83; part. A |
| 14 | MA014P | Casale o Podere Terrarossa | Podere Terrarossa | 19/04/1979 | Foglio 56; part. 7, 9 |
| 15 | MA015P | Torre della Peschiera | Santa Liberata | 16/07/1979 | Foglio 19; part. 227 |
| 16 | MA016P | Torre delle Cannelle | Cannelle | 11/07/1979 | Foglio 79; part. 39 parte |
| 17 | MA017P | Torre di Calagrande | Calagrande | 09/10/1979 | Foglio 20; part. A parte |
| 18 | MA018P | Torre di Lividonia | Lividonia | 26/03/1979 | Foglio 1, part. 210 |
| 19 | MA019P | Edifici difensivi (polveriera e corpo di guardia) di Poggio Polveriera | Poggio Polveriera | 14/07/1979 | Foglio 56; part. 23,24 |
| 20 | MA020P | Forte Filippo | Porto Ercole | 20/02/1979 | Foglio 75; part. 38 |
| 21 | MA021P | Torre della Cacciarella | - | 11/02/1980 | Foglio 5; part. A |
| 22 | MA022P | Forte Santa Caterina | - | 25/03/1980 | Foglio 75; part. 73 |
| 23 | MA023P | Torre di Calapiccola | - | 21/10/1980 | Foglio 59; Part. 498 parte |
| 24 | MA024P | Torre dell'Avvoltore | - | 21/10/1980 | Foglio 85; Part. A |
| 25 | MA025P | Ruderi Torre di Calvello | - | 28/03/1981 | Foglio 15; part.285 parte |
| 26 | MA026P | Palazzo del Governatore | Porto Ercole | 15/04/1989 | Foglio 83; part.8 parte |
| 27 | MA027S | Forte del Pozzarello | Poggio del Pozzarello | 11/05/1990 | Foglio 16 Part. A,B Foglio 26 part. A,B, 80,180,18 Foglio 27 part.A |
| 28 | MA028P | Torre Ciana | Torre Ciana | 21/08/1995 | NCT Foglio 85 Part.72 parte, 264 parte |
| 29 | MA029P | Casa canonica dell chiesa di Sant'Erasmo | Porto Ercole | 28/09/1993 | NCEU Foglio 83, part.52 parte |
| 30 | MA030P | Parco di Acclimatizzazione della Casa Bianca | Porto Ercole | 09/10/2000 | NCT Foglio 83 part.115 parte, 281 |
| 31 | MA031P | Torre del Molinaccio del Forte Filippo | Monte Filippo | 29/11/2001 | NCT Foglio 75, Part. 396; NCEU Foglio 75, part.39 parte |
| 32 | MA032P | Chiesa di San Rocco | Porto Ercole | 05/04/2006 | NCEU Foglio 75, part. A |
| 33 | - | Mura di Porto Ercole | Porto Ercole | 22/11/1979 | Foglio 83; part.G e E |
| 34 | - | Torre Di Capoduomo | - | In via di notifica | Foglio 66; part. B |
| 35 | - | Casale Nunziata | - | - | Foglio 79; part. 4 |
| 36 | - | Cappella di Casale dell'Olmo | - | - | Foglio 68; part.5 |
| 37 | - | Torre di Santa Liberata | Santa Liberata | - | Foglio 19; part. A |
| 38 | - | Chiesa della Peschiera di Nassa | Santa Liberata | - | Foglio 19; part. 88 |
1.4. Ad essi si applica la disciplina definita dalla Parte Quarta delle presenti norme, con le specificazioni e/o le limitazioni che seguono. Al loro interno potranno insediarsi le attività, comprese tra quelle consentite dalla disciplina di zona di cui alla Parte Quarta delle presenti norme, che non arrechino pregiudizio ai caratteri storicizzati delle costruzioni e dei relativi contesti urbani e/o territoriali.
2. Interventi sugli edifici
2.1. Su tali edifici, che dovranno essere conservati nei loro caratteri tipologici, architettonici, strutturali e formali, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, con il ricorso ai materiali e alle modalità costruttive appositamente previsti dal RE.
2.2. È consentito il frazionamento degli edifici e dei complessi edilizi, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalla Parte Quarta delle presenti norme in merito alla superficie minima delle unità immobiliari, a condizione che gli interventi non comportino modifica e/o pregiudizio alle caratteristiche storiche, architettoniche, formali e paesaggistiche, rimanendo comunque subordinati ad esse ed evitandone forzature pregiudizievoli.
2.3. Non è consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia, ancorché da fonte rinnovabile, che introduca elementi incongrui e pregiudichi la qualità formale e visuale degli edifici e delle relative aree di pertinenza.
3. Interventi sulle aree di pertinenza edilizia
3.1. I progetti sugli edifici, allorché eccedenti la manutenzione ordinaria e riguardanti intere unità immobiliari, dovranno essere estesi alle rispettive aree di pertinenza edilizia, esistenti alla data di approvazione delle presenti norme e certificate come tali da un atto sostitutivo di notorietà a firma del richiedente o, in sua vece, del tecnico incaricato, con la individuazione, la descrizione e la valorizzazione dei caratteri identificativi del paesaggio.
3.2. Le suddette aree di pertinenza edilizia, che dovranno essere sempre individuate, con evidenziazione, al loro interno o al loro intorno, di quelle vincolate ai sensi del DLgs 42/2004, potranno essere sottoposte a interventi di manutenzione e di restauro; qualora l'intervento proposto non comporti modifiche alle suddette aree, gli elaborati progettuali si limiteranno alla loro individuazione.
Nelle aree di pertinenza edilizia dei giardini storici non sono consentite nuove recinzioni, o sistemazioni in genere, che alterino il rapporto tradizionale tra edifici e spazi aperti limitrofi.
3.4. All'interno delle aree di pertinenza edilizia dovranno essere sempre descritti, conservati, restaurati e valorizzati:
- a. gli spazi interclusi utilizzati come cortili, orti o giardini;
- b. il verde ornamentale di impianto storico (giardini, filari alberati, alberi monumentali);
- c. gli arredi stabili (muri, cancellate, pavimentazioni, ecc.) e le principali componenti vegetali (alberi e arbusti);
- d. le componenti minori dell'identità storico-culturale (tabernacoli, croci votive, icone, cippi, fonti, ecc.);
- e. le componenti strutturali del paesaggio tradizionale (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.), che dovranno costituire il riferimento fondamentale per gli eventuali interventi di riorganizzazione delle aree.
3.5. Le componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, ecc.) dovranno prevedere l'impiego di materiali nobili e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati delle costruzioni principali, mentre l'equipaggiamento vegetale farà ricorso alle specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale definite dal RE.
4. Evidenza negli atti
4.1. I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di edifici matrice nelle aree di competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano detti edifici.
Articolo 28 edifici di valore architettonico e paesaggistico
1. Definizione
1.1. Sono edifici e complessi edilizi di impianto storico realizzati prima dell'impianto del Nuovo Catasto, che hanno mantenuto, o sono suscettibili di recuperare, caratteri architettonico - paesistici di qualità. Per regole insediative e per caratteristiche tipologico - architettoniche, costituiscono componenti integranti della morfologia territoriale, contribuendo alla valorizzazione del paesaggio rurale. Possono presentare varie forme di alterazione, frutto di interventi incongrui di epoca recente, che appaiono suscettibili di reversibilità e/o che non inficiano il valore architettonico - paesistico di insieme.
1.2. Sono individuati con apposita campitura nell'Elaborato B.2 - Risorse storico - culturali"
1.3. Ad essi si applica la disciplina definita dalla Parte Quarta delle presenti norme, con le specificazioni e/o le limitazioni che seguono. Al loro interno potranno insediarsi le attività, comprese tra quelle consentite dalla disciplina di zona di cui alla Parte Quarta delle presenti norme, che non arrechino pregiudizio ai caratteri storicizzati delle costruzioni e dei relativi contesti urbani e/o territoriali
2. Interventi sugli edifici
2.1. Su tali edifici, che dovranno essere conservati nei loro tradizionali caratteri tipologici, architettonici, strutturali e formali, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, con il ricorso ai materiali e alle modalità costruttive appositamente previsti dal RE.
2.2. Sono altresì ammessi interventi di ristrutturazione edilizia RE1 e RE2, così come definita dall'Articolo 7, delle presenti norme.
2.3. È consentito il frazionamento degli edifici e dei complessi edilizi, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalla Parte Quarta delle presenti norme in merito alla superficie minima delle unità immobiliari, a condizione che gli interventi non comportino pregiudizio alle caratteristiche storico-culturali, architettoniche e paesaggistiche, rimanendo comunque subordinati ad esse ed evitandone forzature pregiudizievoli.
2.4. Non è consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia, ancorché da fonte rinnovabile, che introduca elementi incongrui e pregiudichi la qualità formale e visuale degli edifici e delle relative aree di pertinenza.
3. Interventi sulle aree di pertinenza edilizia
3.1. I progetti sugli edifici, allorché eccedenti la manutenzione e riguardanti intere unità immobiliari, dovranno essere estesi alle relative aree di pertinenza, esistenti alla data di approvazione delle presenti norme e certificate come tali da un atto sostitutivo di notorietà a firma del richiedente o, in sua vece, del tecnico incaricato.
3.2. Nelle aree di pertinenza edilizia sono ammesse nuove recinzioni così come disciplinate all'art. 57 delle presenti norme.
3.3. Le aree di pertinenza edilizia dovranno essere sempre individuate. Al loro interno, qualora siano previsti interventi di trasformazione, dovranno comunque essere descritti, conservati e valorizzati:
- a. gli spazi interclusi utilizzati come cortili, orti o giardini;
- b. il verde ornamentale di impianto storico (giardini, filari alberati, alberi monumentali);
- c. gli arredi stabili (muri, cancellate, pavimentazioni, ecc.) e le principali componenti vegetali (alberi e arbusti);
- d. le componenti minori dell'identità storico-culturale (tabernacoli, croci votive, icone, cippi, fonti, ecc.);
- e. le componenti strutturali del paesaggio tradizionale (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.), che dovranno costituire il riferimento fondamentale per gli eventuali interventi di riorganizzazione delle aree.
3.4. Le costruzioni precarie eventualmente esistenti nelle aree di pertinenza edilizia, dotate di regolare titolo abilitativo e comunque legittime, potranno essere demolite e ricostruite a parità di volume, secondo criteri di coerenza architettonica e formale con l'edificio principale, anche con diversa collocazione nel lotto.
3.5. Le componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, ecc.) dovranno prevedere l'impiego di materiali nobili e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati delle costruzioni principali, mentre l'equipaggiamento vegetale farà ricorso alle specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale definite dal RE.
4. Evidenza negli atti
4.1. I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di edifici di valore architettonico - paesistico nelle aree di competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano detti edifici.
Articolo 29 cappelle, tabernacoli, croci votive
1. Definizione
1.1. Le cappelle, i tabernacoli e le croci votive, identificate dalle tavole grafiche del RU, costituiscono componenti significative e identificative del paesaggio alla scala locale lungo le percorrenze storiche.
1.2. Sono individuati con apposita campitura nell' "Elaborato B.2 - Risorse storico - culturali"
2. Interventi
2.1. I manufatti, ancorché non identificati e/o censiti dal RU, sono oggetto di interventi di manutenzione e/o restauro che ne assicurino la conservazione integrale. Tali interventi sono specificatamente previsti dai progetti edilizi, dai Programmi aziendali e dai PA che interessano le aree ove ricadono i suddetti manufatti.
2.2. Non è consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia, ancorché da fonte rinnovabile, che introduca elementi incongrui e pregiudichi la qualità formale e visuale degli edifici e delle relative aree di pertinenza.
3. Evidenza negli atti
3.1. I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di cappelle, tabernacoli e/o croci votive nelle aree di competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano dette risorse.
Articolo 30 viabilità storica minore o di accesso alle mete turistiche
1. Definizione
1.1. Comprende la rete della viabilità di impianto storico o di accesso alle principali mete turistiche. Costituisce una componente identificativa del paesaggio locale e contribuisce a favorire la fruizione qualitativa del territorio comunale.
1.2. Sono individuati con apposita campitura nell' "Elaborato B.2 - Risorse storico - culturali"
2. Interventi sulla viabilità storica minore
2.1. La viabilità storica minore, a meno di comprovate esigenze di sicurezza, dovrà conservare le attuali caratteristiche di tracciato, di giacitura e di sezione, evitando l'introduzione di componenti incongrue e/o estranee quali marciapiedi, cordonati, zanelle e simili.
2.2. Potranno essere consentiti interventi di miglioramento del fondo e, purché contenuti, di ampliamento della sede stradale per facilitare la fruizione della rete dei sentieri ai fini escursionistici.
2.3. Eventuali comprovate necessità di spostamento del tracciato potranno essere soddisfatte, nel rispetto delle disposizioni procedimentali fissate dalle "Norme Regolamentari del territorio rurale", allorché sia possibile realizzare brevi tratti viari che integrino, senza cancellarli, i tracciati esistenti, secondo criteri di coerenza con il sistema dei segni (naturali e antropici) che costituiscono la tessitura territoriale storicizzata; i nuovi tratti viari dovranno adattarsi alla morfologia dei terreni interessati, evitando significativi movimenti di terra, e dovranno riproporre gli stessi caratteri tipologici e costruttivi del tratto principale.
2.4. Il drenaggio delle acque meteoriche sarà assolto da canalette trasversali alla carreggiata e/o da fossette laterali parallele al percorso. Le eventuali inadeguatezze della sezione stradale, che generassero rilevanti problemi di fluidità del traffico veicolare, potranno essere superate attraverso la realizzazione di piazzole di scambio.
2.5. La sede carrabile, ove non già asfaltata o pavimentata, dovrà conservare il fondo bianco. La dove sono presenti brevi tratti di asfaltatura o pavimentazione, non è consentita l'estensione di tale fondo carrabile all'intero tratto di strada. Nei casi di comprovata necessità funzionale, accertati dalla Amministrazione Comunale, e per i soli tratti indispensabili il fondo potrà essere trattato con stabilizzanti che utilizzino l'inerte locale, in modo da garantire una sufficiente omogeneità cromatica e di tessitura.
2.6. Sono soggette a conservazione le opere tradizionali di sistemazione e di contenimento dei terreni posti a monte e a valle della carreggiata (muri, ciglioni, fonti,etc.), le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei, le eventuali cappelle, tabernacoli e croci votive ancorché non individuate dalle tavole grafiche del RU.
3. Viabilità di accesso alle mete turistiche 3.1. Lungo la viabilità di accesso alle mete turistiche deve essere garantito il pubblico transito. È pertanto fatto divieto di chiuderne o interromperne i tracciati, ancorché per tratti limitati.
3.2. In presenza di strade vicinali o comunque pubbliche, costituenti tratti della rete viaria di accesso alle mete turistiche, che risultino, in tutto o in parte, precluse alla fruizione pubblica, l'Amministrazione Comunale provvederà ad intimarne la riapertura ai proprietario o agli aventi titolo e, in caso di inottemperanza, potrà procedere all'esproprio per pubblico interesse.
4. Tratti di viabilità recente
4.1. I tratti di viabilità recente, che nel territorio rurale raccordano i tracciati della viabilità storica minore, sono soggetti alle disposizioni di cui al presente Articolo.
5. Evidenza negli atti
5.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza della viabilità storica minore nelle aree di loro competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano dette risorse. Evidenziano, in particolare, la presenza delle strade di accesso alle mete turistiche e ne garantiscono la percorribilità, ai sensi del punto 3 del presente Articolo.
Articolo 31 verde ornamentale di impianto storico e scenografico
1. Definizione
1.1. Il verde ornamentale di impianto storico e/o scenografico comprende i giardini e i filari alberati che sono frutto di progetti organici e/o di azioni coerenti con la organizzazione storica del territorio, nonché gli alberi monumentali e/o di valore scenografico, singoli o in gruppi.
1.2. Sono rappresentati nell' "Elaborato B.2 - Risorse storico - culturali".
2. Interventi
2.1. I giardini e i filari alberati, ancorché non individuati dalle tavole grafiche del RU, devono conservare rapporti di continuità fisica e funzionale con gli edifici che ne costituiscono il principale riferimento storico.
2.2. Giardini
2.2.1. I giardini devono essere oggetto di interventi di manutenzione e di restauro conservativo e non possono essere frazionati attraverso separazioni fisiche permanenti; essi devono conservare l'unitarietà formale storicizzata, nonché gli impianti vegetali, le opere di arredo e gli elementi decorativi che si mostrino con questa coerenti.
2.2.2. Al loro interno è vietata la realizzazione di locali tecnici, impianti tecnologici emergenti e il passaggio di linee elettriche aeree. È altresì vietata la realizzazione di impianti per la produzione di energia, ancorché da fonte rinnovabile, che introduca elementi incongrui e pregiudichi la qualità formale e visuale del giardino.
2.2.3. Fermo restando il divieto di ogni nuova costruzione, l'eventuale inserimento di nuovi arredi o di nuove opere autonome di corredo può essere ammesso solo se coerente con l'impianto distributivo e formale storicizzato.
2.3. Filari alberati.
2.3.1. I filari alberati devono essere conservati, completati con gli esemplari mancanti, ed eventualmente potenziati attraverso l'impianto di esemplari della stessa specie lungo la prosecuzione del percorso viario.
2.3.2. In caso di ampliamento della carreggiata, i filari alberati devono essere conservati attraverso lo sdoppiamento della sede stradale in due carreggiate separate e opportunamente distanziate.
2.4. Alberi monumentali e/o di valore scenografico.
2.4.1. Gli alberi monumentali e/o di valore scenografico devono essere conservati e rispettati, evitando ogni intervento invasivo della parte aerea e dell'apparato radicale. Su di essi sono consentite esclusivamente potature di rimonda e interventi motivati di dendrochirurgia.
2.4.2. La loro sostituzione, possibile a seguito di indagini tecniche che dimostrino il rischio di caduta, è autorizzata, se del caso, a seguito dell'impegno formale all'impianto di alberi a pronto effetto della stessa specie, coltivare varietà.
3. Evidenza negli atti
3.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza del verde ornamentale di impianto storico e scenografico nelle aree di loro competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano dette risorse.
Articolo 32 terrazzamenti e altre sistemazioni idraulico-agrarie o forestali
1. Definizione
1.1. I terrazzamenti e le altre sistemazioni idraulico-agrarie o forestali sono modalità di sistemazione dei versanti collinari, storicamente finalizzate a garantire le lavorazioni del suolo e ad evitarne il dilavamento e l'erosione da precipitazioni. Costituiscono componenti qualificate del paesaggio, in quanto esempi virtuosi delle possibilità di combinare difesa e uso del suolo, governo delle acque meteoriche, modellamento armonico dei versanti, condizioni ecologiche favorevoli alla biodiversità.
1.2. I terrazzamenti o le sistemazioni a terrazzi (sinonimi) sono sistemazioni artificiali di un rilievo collinare o montuoso, volti a realizzare dei piani orizzontali o leggermente inclinati su versanti scoscesi, generalmente per la coltivazione del terreno. Sono costituiti essenzialmente da una parte più o meno pianeggiante e da un muro di sostegno; possono essere completati da canali di scolo delle acque, manufatti per il collegamento dei piani tra loro (rampe, scale).
1.3. Il terrazzo è la parte orizzontale del sistema del terrazzamento sostenuto a valle e limitato a monte da un muro a secco o con legante.
1.4. I terrazzamenti sono diversi dai cordoli o dai muri di contenimento, questi ultimi essendo murature di limitato spessore direttamente appoggiate ed estese sulla superficie del suolo, che servono a impedire il dilavamento del terreno da parte delle acque meteoriche e a contribuire al mantenimento morfologico delle falde imbrifere naturali o artificiali, per la protezione dei corsi d’acqua, dei bacini di raccolta, delle sedi stradali o di altri manufatti e sistemazioni particolari del terreno.
1.5. Il muro a secco è un sistema nel quale il materiale lapideo, di varia pezzatura, si dispone in modo che i singoli elementi trovino una giusta posizione di equilibrio e di stabilità sotto l’azione del solo peso proprio e senza l’ausilio di alcuna malta.
1.6. Sia i terrazzamenti che i muri di contenimento costituiscono una componente essenziale per l’assetto idrogeologico del territorio comunale.
I terrazzamenti storicamente consolidati, che hanno permesso l’utilizzo dei suoli acclivi per coltivazioni a oliveti e vigenti, nonchè la sicurezza e la stabilità, sono caratterizzati da muri a secco, che modellano i versanti collinari trasformandoli in una successione di terrapieni coltivabili e che nel contempo definiscono il paesaggio in maniera duratura. Essi costituiscono componenti qualificate del paesaggio, in quanto esempi virtuosi delle possibilità di combinare difesa e uso del suolo, governo delle acque meteoriche, modellamento armonico dei versanti, condizioni ecologiche favorevoli alla biodiversità.
1.7. I terrazzamenti sono individuati con apposita campitura nell’”Elaborato B.2 – Risorse storico – culturali”.
1.8. I terrazzamenti posso essere utilizzati per realizzare le piscine, tranne nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata "G4". In tali aree la realizzazione delle piscine potrà avvenire esclusivamente previa dimostrazione, attraverso idonea documentazione che l’intervento contribuisce alla stabilità dei versanti interessati dall'intervento o quanto meno non ne peggiora la qualità.
2. Interventi
2.1. Le presenti Norme prescrivono la manutenzione e il recupero dei terrazzamenti e dei muri di contenimento in quanto opere di prevenzione per la difesa dei suoli e Aree di collegamento ecologico in base alla delibera di giunta regionale 1148/2002.
2.2. Al loro interno sono consentiti gli interventi edilizi previsti dalle presenti norme, purché non pregiudizievoli della loro permanenza.
2.3. La realizzazione di nuovi terrazzamenti, o di nuove sistemazioni idraulico-agrarie o forestali, è ammessa e incentivata, soprattutto per il risanamento e la riutilizzazione ai fini agricoli dei versanti collinari. Ai fini del recupero, i soggetti aventi titolo alla presentazione di concessione edilizia, verificheranno la presenza di situazioni di degrado paesaggistico e ambientale nelle superficie agrarie di proprietà e predisporranno progetti di recupero. Il recupero farà riferimento all'analisi dei fenomeni in atto e ad una definizione progettuale degli interventi e dei provvedimenti per la utilizzazione e/o la conservazione/rinaturalizzazione del suolo.
Qualora comportino rilevanti modellamenti morfologici e/o consistenti movimenti di terra, i suddetti interventi possono essere effettuati solo previa approvazione di un progetto che ne definisca le modalità esecutive e ne attesti la funzionalità ecologica, con particolare riguardo ai caratteri morfologici e idrogeologici.
2.4. In coerenza con agli obiettivi di tutela e valorizzazione paesaggistica, indicati nella scheda di paesaggio n. 26 Monte Argentario del PIT, qualora gli interventi di nuova edificazione e di trasformazione del territorio previsti nelle schede contenute nell'"Elaborato F: Aree di nuovo impianto" interessano terrazzamenti esistenti, il Piano Attuativo dovrà essere corredato da elaborati tecnici di progetto che individuano e descrivono i caratteri identificativi di tali manufatti, nonché una dettagliata documentazione fotografica e descrizione dei relativi interventi di conservazione e/o di integrazione nel nuovo sistema insediativo. La realizzazione di nuovi terrazzamenti necessari ai fini del contenimento del terreno dovrà avvenire secondo criteri di coerenza evolutiva con gli assetti paesaggistici storicizzati.
2.5. In coerenza con agli obiettivi di tutela e valorizzazione paesaggistica, indicati nella scheda di paesaggio n. 20 Bassa Maremma e ripiani tufacei del PIT/PPR, qualora gli interventi di nuova edificazione e di trasformazione del territorio previsti nelle schede contenute nell’”Elaborato F: Aree di nuovo impianto” interessano terrazzamenti esistenti, il Piano Attuativo dovrà essere corredato da elaborati tecnici di progetto che individuano e descrivono i caratteri identificativi di tali manufatti, nonché una dettagliata documentazione fotografica e descrizione dei relativi interventi di conservazione e/o di integrazione nel nuovo sistema insediativo. La realizzazione di nuovi terrazzamenti necessari ai fini del contenimento del terreno dovrà avvenire secondo criteri di coerenza evolutiva con gli assetti paesaggistici storicizzati.
3. Evidenza negli atti
3.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza dei terrazzamenti e delle altre sistemazioni idraulico-agrarie o forestali nelle aree di loro competenza e definiscono gli interventi atti a garantirne la conservazione secondo quanto disciplinato al precedente punto 2.
3.2. Nelle aree con vincolo ambientale Rete Natura 2000, si dovranno applicare le verifiche per la Valutazione di Incidenza completa, semplificata o delle Cause di Esclusione dalla procedura stessa previste dall’Art. 90 della legge 30/2015 e dalla Delibera 1319/2016 e s.m.i.
Titolo III "aree a disciplina speciale"
Articolo 33 aree pertinenziali dei corsi d'acqua e di connessione interambientale
1. Definizione
1.1. Lungo il reticolo idrografico superficiale, o in prossimità di esso, le tavole grafiche del RU individuano aree pertinenziali dei corsi d'acqua e di connessione interambientale, quali strutture di collegamento lineare o areale tra ambienti a diversa caratterizzazione ecologica, finalizzate a contrastare i processi di insularizzazione e di frammentazione che riducono i livelli di biodiversità.
1.2. Esse costituiscono ambiti sensibili agli effetti morfologici e idraulici indotti dalla dinamica delle acque, nonché agli effetti ecologici e paesaggistici.
2. Interventi consentiti
2.1. Al loro interno non è consentito alterare la morfologia dei terreni se non per comprovate esigenze di riqualificazione idraulica e idrogeologica, da sottoporre comunque a specifica valutazione di incidenza all'interno del SIR; i terreni potranno essere utilizzati per opere di "rimeandrizzazione", per la ricostituzione di fasce di vegetazione ripariale, per le sistemazioni a verde e a carattere ricreativo, per la realizzazione di attrezzature acquedottistiche.
2.2. È vietato realizzarvi nuove costruzioni, ancorché precarie, fatti salvi i manufatti per la regolamentazione idraulica e le infrastrutture di attraversamento. Sono altresì vietati i parcheggi per autoveicoli, i depositi di materiali, le recinzioni e i muri di cinta, le discariche di qualsiasi tipo, le attività estrattive che non siano previste da interventi di sistemazioni idraulica o di risanamento naturalistico e ambientale.
2.3. Sugli edifici esistenti legittimi sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia RE2, quale definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme. Non sono consentiti locali tecnici quali definiti dall'Articolo 7, punto 5.4 delle presenti norme.
2.4. Ogni intervento di trasformazione territoriale, compreso il taglio della vegetazione, che interessi il bacino del Fosso di S.Antonio (Le Piane), del Fosso degli Acquastrini e della Valle dei Molini, dovrà essere preventivamente sottoposto alla valutazione di incidenza ai sensi della L.R. nº56/2000.
2.5. Per quanto non specificatamente definito dalle presenti norme, si fa riferimento alla vigente disciplina di settore e alle specifiche competenze degli Enti preposti alla gestione dei corsi d'acqua.
3. Vegetazione ripariale 3.1. La vegetazione ripariale svolge importanti funzioni di carattere tecnico-meccanico, per la difesa delle rive, e di carattere paesistico - ambientale, per il mantenimento e/o il ripristino dell'equilibrio ecologico.
3.2. Gli interventi che interessano aree prossime ai corsi d'acqua dovranno conservare e qualificare la vegetazione ripariale esistente, rimuovendo quella morta o alloctona e favorendo il graduale sopravvento di quella naturale potenziale. Saranno comunque consentiti i tagli delle piante che ostruiscono l'alveo e i diradamenti di quelle che potrebbero generare sbarramento al regolare deflusso delle acque.
3.3. Lungo i corsi d'acqua che attraversano le zone agricole e/o le aree verdi ad uso sportivo de Le Piane è fatto obbligo di mantenere, o ricostituire, su entrambe le sponde, fasce continue di vegetazione naturale con funzione di filtro; tali fasce dovranno avere una larghezza di almeno 10,00 ml misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine.
4. Evidenza negli atti
4.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di aree pertinenziali dei corsi d'acqua e di connessione interambientale nell'ambito di loro competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano dette aree.
Articolo 34 aree di protezione paesistica e storico-monumentale
1. Definizione
1.1. Le "aree di protezione paesistica e storico monumentale" comprendono le aree limitrofe agli edifici matrice e compongono con essi ambiti paesistici organici, caratterizzati dalla presenza dominante delle architetture di impianto storico, tutelandone i caratteri fisici, naturali, storico-culturali e visuali. Sono solitamente occupate da vegetazione naturale (gariga, macchia bassa, ecc.), che copre le parti più alte dei colli e dei crinali, ovvero, più in basso, da coltivazioni tradizionali (viti, olivi, seminativi, ecc.).
1.2. Sono individuate nell' "Elaborato B.3.1 - Area a disciplina speciale".
1.3. I titoli abilitativi dei progetti che riguardino tali aree sono sottoposti al parere preventivo della commissione comunale per il paesaggio "per particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico o estetico", ai sensi della L.R. 01/2005, oltre che, se vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, delle amministrazioni competenti alla gestione del vincolo.
2. Interventi consentiti
2.1. Al loro interno sono consentiti gli interventi tesi a valorizzare la presenza del monumento nel contesto naturale o agricolo, a favorirne l'accessibilità e la fruizione, a migliorare i percorsi e gli spazi di sosta nell'ambito di itinerari escursionistici. Sono altresì consentite le pratiche agricole e selvicolturali tradizionali.
2.2. È invece vietata la realizzazione di:
- - opere capaci di alterarne la morfologia fisica, con l'eccezione di:
- - opere necessarie a garantire l'integrità fisica dei suoli;
- - sistemazioni idraulico-agrarie, che potranno essere recuperate o realizzate nelle "zone a prevalente carattere agricolo".
- - costruzioni di qualsiasi tipo, stabili o precarie, permanenti o temporanee, con l'eccezione di:
- - quelle eventualmente necessarie a garantire servizi di pubblico interesse connessi alla fruizione e/o alle attività escursionistiche; tali costruzioni, che dovranno avere gli stessi caratteri costruttivi degli annessi temporanei di cui all'Articolo 42 delle presenti norme, saranno realizzate dalla Amm:ne Comunale o da altri soggetti previa convenzione, registrata e trascritta, che ne vincoli la destinazione d'uso e ne disciplini le forme di utilizzo, prevedendo altresì idonee garanzie finanziarie per la rimozione in caso di disuso e specifiche penali in caso di inadempimento;
- - infrastrutture ad uso della Protezione Civile e dei servizi antincendio.
- - recinzioni che alterino il rapporto tradizionale diretto tra edifici e spazi aperti limitrofi, o che interrompano la continuità di questi ultimi, con l'eccezione di:
- - volumi tecnici, di cui all'Articolo 7, punto 5.4 delle presenti norme;
- - impianti tecnologici emergenti, infrastrutture aeree e opere incongrue con evidente impatto visuale, che potranno essere realizzati solo se interrati.
- - impianti per la produzione di energia, ancorché da fonti rinnovabili;
- - strade e spazi di sosta carrabili, con l'eccezione di:
- - spazi pubblici di parcheggio su fondo bianco.
2.3. Gli interventi edilizi o di trasformazione territoriale che presuppongano modifiche allo stato dei luoghi, ivi compresi gli interventi di modifica ai prospetti degli edifici esistenti, dovranno essere accompagnati da un apposito studio del paesaggio, commisurato all'entità dell'intervento, che ne dimostri la coerenza con gli assetti paesaggistici storicizzati. Tale studio, che in presenza di interventi assoggettati al regime autoritativo del D.Lgs. 42/2004 sarà sostituito dalla "Relazione paesaggistica", esaminerà in particolare, in presenza di PA, di Programmi aziendali con valore di PA e/o di progetti infrastrutturali, gli aspetti geomorfologici, idraulici, vegetazionali, storico-insediativi e visuali.
2.4. Gli interventi ammessi sulle costruzioni esistenti, ferme restando le limitazioni disposte dalle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sono definiti dalle disposizioni di cui alla Parte Quarta delle presenti norme. Qualora tali interventi comprendano anche la ristrutturazione urbanistica, la eventuale ricostruzione di volumetrie demolite dovrà dare luogo a soluzioni paesaggisticamente coerenti (per ubicazione, tipologia edilizia, caratteri architettonici, materiali, ecc.) e di pari volume, privilegiando, in particolare, soluzioni che allontanino la nuova costruzione dall'edificio matrice. Tale disposizione si applica anche alla ristrutturazione urbanistica di eventuali volumi precari dotati di apposito titolo abilitativo, ancorché in sanatoria.
3. Evidenza negli atti
3.1. I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di aree di protezione paesistica e storico-monumentale nell'ambito di loro competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano dette aree.
Articolo 35 siti di importanza regionale (sir)
1. Definizione
1.1. Sono siti presenti nella Rete Natura 2000 (già SIC e ZPS), individuati, su tutto il territorio comunale con l'eccezione delle zone urbanizzate dell'arco nord-orientale, ai sensi della LR nº56/2000, e specificatamente:
- - SIR n.125 "Monte Argentario";
- - SIR n.126 "Laguna di Orbetello";
- - SIR n.128 "Duna Feniglia";
- - SIR n.134 "Isolotti grossetani dell'Arcipelago Toscano".
1.2. Comprendono aree di grande interesse ambientale, dove sono presenti habitat e specie, di flora e di fauna, la cui conservazione è ritenuta strategica a livello regionale e comunitario.
1.3. Sono finalizzati ad evitare il degrado degli habitat naturali e seminaturali, garantendone il mantenimento e, all'occorrenza, il ripristino.
1.4. Sono individuate nell' "Elaborato B.3.1 - Area a disciplina speciale".
2. Interventi consentiti
2.1. All'interno dei SIR sono consentiti tutti gli interventi che non producano effetti negativi sugli habitat e sulle specie di flora e di fauna che sono oggetto di conservazione. Tutti gli interventi di trasformazione territoriale, o comportanti perturbazione ambientale, sono pertanto subordinati a una preventiva Valutazione di incidenza dei relativi piani o progetti. Tale procedura valuta gli effetti dell'opera e/o dell'azione sulle specie e sugli habitat presenti, tenendo conto dell'obiettivo prioritario della loro conservazione.
2.3. La procedura valutativa è articolata in vari livelli di approfondimento, sulla base degli effetti prevedibili, delle dimensioni e della tipologia del progetto, delle caratteristiche del sito interessato:
- 1. Semplice analisi del progetto: lo studio di incidenza si ferma all'analisi del progetto qualora tale analisi sia sufficiente ad escludere incidenze potenziali significative;
- 2. Screening: l'analisi del progetto, anche congiuntamente ad altri progetti interagenti, evidenzia possibili incidenze sul sito e, qualora tali incidenze risultino significative per la conservazione del sito, determina la decisione di procedere alla valutazione di incidenza;
- 3. Valutazione vera e propria: viene valutata l'incidenza del progetto, anche congiuntamente ad altri progetti interagenti, sulla integrità del sito e sugli obiettivi di conservazione, individuando, se del caso, possibili misure di compensazione.
3. Evidenza negli atti
3.1. I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di siti di importanza regionale (SIR) nell'ambito di loro competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano dette aree.
Articolo 36 aree di rilevante pregio ambientale (arpa)
1. Definizione
1.1. Comprendono le aree che costituiscono emergenze paesaggistico - ambientali ai sensi del vigente Piano Strutturale.
1.2. Sono individuate nell' "Elaborato B.3.1 - Area a disciplina speciale".
2. Interventi consentiti
2.1. Al loro interno sono consentiti gli annessi stabili e i manufatti agricoli precari stagionali ad uso delle aziende produttive condotte da imprenditori agricoli professionali di cui all'Articolo 52 delle presenti norme, nonché tutti gli interventi che, pur non presupponendo nuove costruzioni, valorizzino le risorse naturali e storico-culturali presenti, nonché le attività agricole e agrituristiche. Sono inoltre consentiti:
- - gli usi residenziali e le attività turistico-ricettive, se già in atto al momento della adozione del RU;
- - le attività di ristoro e di servizio al turismo escursionistico;
- - il riuso del patrimonio edilizio esistente in funzione delle attività agricole, di ristoro, di sostegno al turismo escursionistico;
- - la sistemazione, il potenziamento e l'adeguamento funzionale della viabilità pubblica esistente, compresi gli interventi di messa in sicurezza della viabilità vicinale;
- - le infrastrutture funzionali alla prevenzione incendi, alla protezione civile e alle attività di studio e ricerca ai fini scientifici e culturali;
- - gli impianti per autoconsumo di energie da fonti rinnovabili, di tipo solare (termico e fotovoltaico), così come disciplinate all'art. 9bis delle presenti norme.
2.2. Sul patrimonio edilizio esistente, ove consentito dalle disposizioni di cui alla Parte Terza,Titolo I, delle presenti norme, sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia RE3 quale definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme. I locali tecnici, quali definiti dall'Articolo 7, punto 5.4, delle presenti norme, sono consentiti esclusivamente fuori terra, senza possibilità di locali interrati o seminterrati. La viabilità esistente è suscettibile di interventi di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza
2.3. Eventuali esigenze di spazi per la sosta veicolare possono essere soddisfatte utilizzando aree con caratteristiche morfologiche già idonee, senza che ciò comporti significativi movimenti di terra o impermeabilizzazione del fondo, evitando la creazione di spazi strutturati e/o attrezzati.
2.4. Non vi sono consentiti i seguenti interventi:
- - espansioni urbane con l'eccezione dei parchi urbani, purché non attrezzati e non comportanti la realizzazione di infrastrutture;
- - nuove costruzioni, a qualsiasi scopo destinate, diverse da quelle di cui al precedente punto 2.1 del presente Articolo;
- - sistemazioni pertinenziali comportanti impermeabilizzazione dei suoli;
- - campeggi e agricampeggi;
- - nuova viabilità carrabile;
- - nuove infrastrutture, a rete e puntuali, compresi gli impianti per le teletrasmissioni e per la telefonia mobile;
- - interventi che comportino la riduzione della qualità ambientale complessiva e, in particolare: o alterazione delle caratteristiche morfologiche;
- - compromissione delle relazioni naturali a rete;
- - compromissione delle visuali;
- - alterazione delle risorse naturali e storico culturali;
- - depositi all'aperto;
- - apposizione di pubblicità (con esclusione della segnaletica locale);
- - arredi di qualsiasi tipo, compresi quelli vegetali, incongrui con il carattere dei luoghi.
3. Evidenza negli atti
3.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di aree di rilevante pregio ambientale (ARPA) nell'ambito di loro competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano dette aree.
Articolo 37 aree di reperimento (ar)
1. Definizione
1.1. Le aree di reperimento sono specifici ambiti territoriali interni alle ARPA, caratterizzati da significative condizioni di naturalità e biodiversità. Al loro interno possono essere istituite aree naturali protette.
1.2. Sono individuate dal PS ed evidenziate con apposita campitura nell' "Elaborato B.3.1 - Area a disciplina speciale".
2. Interventi
2.1. Nelle more della istituzione delle aree naturali protette, al loro interno:
- - è consentito effettuare:
- - tutti gli interventi atti a garantire la conservazione delle condizioni naturali esistenti:
- - interventi di valorizzazione delle emergenze naturali e, se non pregiudizievoli delle condizioni naturali, delle emergenze storico-culturali presenti;
- - interventi per la prevenzione degli incendi e per la protezione civile;
- - edifici esistenti: interventi fino al restauro e al risanamento conservativo;
- - viabilità esistente: interventi di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza.
- - non è consentito:
- - realizzare costruzioni di qualsiasi tipo;
- - realizzare nuovi tratti di viabilità carrabile;
- - realizzare impianti per la produzione di energia, ancorché da fonti rinnovabili;
- - alterare lo stato dei luoghi se non per ricondurli a condizioni più prossime a quelle naturali.
3. Evidenza negli atti
3.1. I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di aree di reperimento (AR) nell'ambito di loro competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano dette aree.
Articolo 38 ambito per lo sviluppo durevole dell'interno (asdi)
1. Definizione
1.1. L'ambito per lo sviluppo durevole dell'interno (ASDI) è uno strumento straordinario di gestione delle risorse territoriali (naturali, storico-culturali, produttive, sociali) finalizzato alla promozione dello sviluppo durevole del territorio interno, alla creazione di sinergie tra le risorse territoriali e le attività produttive compatibili, alla integrazione dell'economia del promontorio (agricoltura, cultura, escursionismo, ricreazione, sport, ricettività, ristorazione, ecc.) con l'economia del mare (turismo nautico e balneare).
1.2. L'ASDI comprende le aree ricadenti nel Grande Parco dell'Argentario, nel Parco dell'Argentiera, nelle "Aree di rilevante pregio ambientale" (A.R.P.A.) e nelle "Aree di reperimento" così come definite dal Piano Strutturale.
1.3. Con specifico riferimento alle disposizioni del PS per i suddetti ambiti territoriali, all'interno dell'ASDI l'Amministrazione Comunale promuove, congiuntamente alle associazioni di categoria e ai soggetti interessati, un "Patto per lo sviluppo durevole" basato su un protocollo di qualità prestazionali. Il patto non comporta ulteriori limitazioni rispetto ai vincoli esistenti nelle aree interessate, ma promuove attività compatibili e integrate, fondate sul lavoro e sull'impresa, configurandosi come strumento di:
- - programmazione, coordinamento e cooperazione tra soggetti pubblici e privati;
- - sperimentazione di buone pratiche nell'uso delle risorse territoriali;
- - affermazione del connubio qualità del territorio-qualità dell'offerta territoriale;
- - facilitazione nell'accesso ai finanziamenti pubblici.
Al patto si aderisce liberamente per un periodo di tempo predeterminato, accettandone i principi e impegnandosi ad osservarne le regole.
1.4. A seguito della positiva sperimentazione del patto per un periodo di almeno 5 anni, l'Amministrazione Comunale, di concerto con i soggetti interessati, provvede alla definizione di un apposito piano di gestione e alla istituzione di un'area naturale protetta di interesse locale (ANPIL) ai sensi L.R. nº 49/1995, finalizzata al perseguimento degli obiettivi di cui al presenteArticolo e alla piena attuazione delle previsioni strategiche del PS. Il Piano di gestione individua, nel rispetto degli schemi direttori del PS relativi al Parco Argentiera e al Grande Parco dell'Argentario, gli organi gestionali, le azioni programmatiche, gli strumenti utilizzabili, i risultati attesi e le modalità di coinvolgimento dei soggetti, inizialmente non interessati, che manifestino nel tempo la volontà di aderire al patto.
2. Interventi consentiti
2.1. Nelle more della sottoscrizione del patto per lo sviluppo durevole e della istituzione dell'ANPIL, nelle aree interne all'ASDI vigono le disposizioni di cui alle presenti norme se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al successivo punto 2.2.
2.2. In coerenza con il PS, le componenti territoriali di maggiore caratterizzazione dell'ASDI, già individuate come risorse o aree a disciplina speciale dalle presenti norme, per le quali il Piano di gestione, di cui al precedente punto 1.4, deve prevedere azioni di tutela e di valorizzazione compatibile sono:
- - Aree di rilevante pregio ambientale (ARPA) e Aree di reperimento (AR): si applicano le disposizioni dettate dalle presenti norme, eventualmente integrate da disposizioni regolamentari di dettaglio;
- - Torre Argentiera: restauro della torre e previsione di un cantiere archeologico nelle aree limitrofe, volto alla esplorazione degli assetti sedimentati in epoca medievale e spagnola;
- - Forte Pozzarello: recupero della struttura e sua utilizzazione per usi ricettivi, espositivi e formativi;
- - area compresa tra Torre Argentiera e Forte Pozzarello: sostegno all'uso delle costruzioni esistenti, sulle quali sono consentiti gli interventi edilizi definiti dalle presenti norme, per usi connessi all'accoglienza dei turisti e ai servizi per il tempo libero;
- - Forte Stella: recupero della struttura e sua utilizzazione quale centro di servizi e di informazione e documentazione sui caratteri naturali e storico-culturali del territorio comunale;
- - Circuito dei conventi: recupero e sistemazione, ai fini escursionistici, delle antiche percorrenze che strutturavano i luoghi della fede (Via dei Mulini collegata, oltre la Torre dell'acqua, alla strada del Conventaccio fino al Noviziato, proseguendo poi per la Peschiera di Nassa e Santa Liberata);
- - Circuito delle campagne: recupero e sistemazione, ai fini escursionistici, della viabilità che serve le aziende agricole aderenti all'ASDI; recupero e sistemazione della strada della Forconata (Pozzarello - Olmo - sorgente dello Sguazzatoio), con prosecuzione nella valle di San Mamiliano fino alle Cannelle;
- - Strada della Scorreria: recupero e sistemazione, ai fini escursionistici, della antica viabilità militare presente nel settore sud-orientale del territorio comunale, che corrisponde, a tratti, alla vecchia strada panoramica. In particolare, ripristino di itinerari per la visita alle torri ivi esistenti (Torre Capo d'Uomo, Cala Moresca, ecc.) e individuazione di una struttura nella quale allestire un apposito museo delle torri.
3. Evidenza negli atti
3.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano l'interessamento dell'ambito per lo sviluppo durevole dell'interno (ASDI) con le aree di loro competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano detto ambito.
Articolo 39 aree di protezione e compensazione
1. Definizione
1.1. Comprendono le aree con vegetazione naturale e con vegetazione artificiale (rimboschimenti e giardini), esistente o di progetto, che, per la loro contiguità con le aree urbanizzate, svolgono un ruolo di mitigazione e di compensazione nei confronti dei principali inquinamenti urbani (acustico, atmosferico, luminoso, climalterante).
2. Interventi
2.1. Vegetazione
In attuazione di quanto previsto dal PS, al loro interno è vietato il taglio e il diradamento di specie arboree e arbustive, mentre è da favorire la costituzione di fasce boscate miste, ad alta densità di impianto irregolare, composte da specie arboree e arbustive autoctone o comunque naturalizzate resistenti alle emissioni inquinanti atmosferiche e sonore, con spessore minimo pari a 25 m..
2.2. Costruzioni
Vi è vietata la realizzazione di nuove costruzioni, ancorché precarie. Le costruzioni esistenti sono suscettibili di interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia RE1 e RE2, quale definita dall'Articolo 7, punto 5.2. delle presenti norme. Non sono consentiti locali tecnici quali definiti dall'Articolo 7, punto 5.4 delle presenti norme.
3. Evidenza negli atti
3.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di aree di protezione e di compensazione nell'ambito di loro competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano dette aree.
Articolo 40 vincoli ex lege
1. Definizione
1.1. I vincoli ex lege sono limitazioni alle trasformazioni territoriali e all'uso delle risorse essenziali del territorio determinate dalla normativa nazionale e/o regionale.
1.2. Gli interventi edilizi e urbanistici che interessano le aree vincolate sono subordinati al previo atto di assenso, comunque denominato, dell'organo preposto alla tutela secondo i procedimenti disciplinati dalle diverse norme di settore.
1.3. In aggiunta ai vincoli ex lege e al fine di garantire la tutela delle risorse essenziali del territorio, il RU disciplina, con apposite disposizioni contenute nelle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, l'integrità fisica e i caratteri qualitativi del territorio, definendo le conseguenti limitazioni alle trasformazioni territoriali.
2. Rappresentazione indicativa ed esemplificativa dei vincoli ex lege
2.1. Gli elaborati grafici del RU riportano le perimetrazioni esemplificative dei vincoli ex lege indicati ai punti seguenti. Tali perimetrazioni assumono carattere indicativo e sono suscettibili di diversa declinazione in sede di pianificazione attuativa o, in difetto, di pratica edilizia in conseguenza di conoscenze di maggior dettaglio. A tal fine è onere del proponente verificare e comprovare l'eventuale, difforme perimetrazione del vincolo.
2.1.1. Elaborato B.3.2.1: Vincoli ex lege:
2.1.1.1. Vincolo cimiteriale (R.D. 1265/1934,Articolo 338).
All'interno della fascia di vincolo sono vietate tutte le nuove costruzioni e i locali tecnici, ancorché interrati. È consentita la realizzazione di parcheggi, opere stradali e opere a verde, nonché l'installazione di chioschi prefabbricati di servizio, utilizzabili anche per la vendita di fiori, arredi funebri e affini. Sul patrimonio edilizio esistente, ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme e fatte salve le competenze delle commissioni consultive comunali e degli enti preposti alla gestione dei vincoli, sono consentiti gli interventi previsti dalle disposizioni di cui alla Parte Quarta delle presenti norme che non eccedano la ristrutturazione edilizia RE2, quale definita dall'Articolo 7, punto 5.2, delle presenti norme.
2.1.1.2. Area di rispetto degli impianti di depurazione (Delibera Interministeriale 04.02.1977)
Al loro interno sono vietate le nuove costruzioni, ancorché interrate. È consentita la realizzazione di parcheggi, di opere stradali e di opere a verde. Sul patrimonio edilizio esistente, ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme e fatte salve le competenze delle commissioni consultive comunali e degli Enti preposti alla gestione dei vincoli, sono consentiti gli interventi, previsti dalle disposizioni di cui alla Parte Quarta delle presenti norme, che non eccedano la ristrutturazione edilizia RE2, quale definita dall'Articolo 7, punto 5.2, delle presenti norme.
2.1.1.3. Aree di rispetto di pozzi, sorgenti e punti di prelievo ad uso acquedottistico (D Lgs 152/1999)
Le disposizioni che regolano le suddette aree sono contenute nell'Articolo 20 delle presenti norme.
2.1.1.4. Aree sottoposte al Vincolo Idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923)
Il vincolo idrogeologico opera su terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto delle trasformazioni territoriali, possono subire denudazioni, perdere stabilità o vedere turbato il regime delle acque con creazione di pubblico danno. Le trasformazioni territoriali significative, eccedenti le normali pratiche agricole, sono subordinate all'ottenimento del prescritto titolo autorizzativo, comunque denominato, rilasciato dalla competente amministrazione.
2.1.1.5. Aree di rispetto dei siti riproduttivi di uccelli marini protetti (Del. GR 454/2008)
Nelle aree di rispetto dei siti riproduttivi di uccelli marini protetti vige l'obbligo di utilizzare punti luce schermati verso l'alto e verso il mare, nonché lampade ai vapori di sodio a bassa pressione, per gli impianti di illuminazione esterna, di nuova realizzazione o sottoposti a manutenzione straordinaria, posti entro il raggio di 1 chilometro dalle colonie di nidificazione e visibili da queste e dai tratti di mare antistanti.
2.1.1.6. Fasce di rispetto stradale
Sono individuate lungo la viabilità principale e sono disciplinate nella Parte Quarta,Titolo IV, delle presenti norme.
2.1.2. Elaborato B.3.2.2: Vincoli ex lege: beni culturali e paesaggistici (D. Lgs. n. 42/2004):
I beni culturali e paesaggistici sono disciplinati dalle Parti Seconda e Terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che sottopongono a un preventivo nulla osta gli interventi di trasformazione edilizia, urbanistica e/o territoriali. In particolare, il D. Lgs 42/2004 riguarda:
- a. Parte Seconda,Articolo 10: beni culturali già oggetto di decreto di vincolo ai sensi della Legge 1089/1939.
- b. Parte Terza,Articolo 136: beni paesaggistici già oggetto di decreto vincolo ai sensi della Legge 1497/1939.
- c. Parte Terza,Articolo 142: beni paesaggistici e ambientali già oggetto di vincolo ai sensi della Legge n. 431/1985.
Le modalità di tutela dei suddetti beni sono specificate dalla Disciplina dei beni paesaggistici del Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana (PIT).
Il RU recepisce detta disciplina attraverso le specifiche disposizioni relative alla tutela dell'integrità fisica e dei caratteri qualitativi del territorio (Parti Seconda e Terza delle presenti norme), nonché attraverso le specifiche disposizioni inerenti i caratteri qualitativi degli interventi di trasformazione territoriale (Parte Quarta delle presenti norme).
In aggiunta alle suddette disposizioni e in coerenza con la Disciplina dei beni paesaggistici del PIT, nei tratti di costa alta interni alla fascia dei territori costieri, se esterni agli ambiti urbani, non sono consentite edificazioni di qualsiasi tipo con l'eccezione, ove previste, delle addizioni funzionali connesse agli interventi di ristrutturazione edilizia RE3, quale definita dall'Articolo 7, punto 5.2. Nei suddetti tratti deve inoltre essere garantita la visibilità della linea di costa, sia dall'entroterra che dal mare.
3. Vincoli non rappresentati negli elaborati cartografici
3.1. Prevalgono comunque sulle disposizioni del presente RU i vincoli e le limitazioni all'uso delle risorse territoriali e alle trasformazioni del territorio derivanti da fonti statali e/o regionali, ancorché non rappresentati negli elaborati cartografici, quali a titolo esemplificativo le Fasce di rispetto dei metanodotti e gasdotti (DM 24.11.1984 e smi),e le Fasce di rispetto degli elettrodotti (DPCM 08.07.2003 e smi).
3.2. Verifica di interesse culturale
I beni immobili che appartengano allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, se opera di autore non vivente e realizzati da oltre 50 anni sono sottoposti alla verifica di interesse culturale ai sensi del D.Lgs 42/2004.
4. Evidenza negli atti
4.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di vincoli e/o limitazioni ex lege alle trasformazioni territoriali nell'ambito di loro competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le limitazioni e/o le disposizioni che derivano da detti vincoli.