Articolo 14 Disposizioni generali

1. Definizione

1.1. La tutela dell'integrità fisica del territorio è disciplinata attraverso le disposizioni contenute nel supporto geologico - tecnico del RU, al quale si rinvia per i contenuti di merito.

1.2. Le suddette disposizioni riguardano le condizioni e le limitazioni cui sono sottoposti gli interventi di trasformazione territoriale per garantire l'integrità delle componenti fisiche del territorio, quali suolo, sottosuolo e acque.

1.3. Esse prevalgono su tutte le altre disposizioni contenute nelle presenti norme e condizionano, di conseguenza, la fattibilità degli interventi edilizi, urbanistici e/o di trasformazione territoriale.

2. Supporto geologico - tecnico

2.1. Il supporto geologico - tecnico è costituito dagli elaborati elencati all'Articolo 3 delle presenti norme.

3. Adeguamenti a norme sovraordinate

3.1. Ogni adeguamento degli elaborati di cui al punto 2 del presenteArticolo e della disciplina ad essi relativa, conseguente a disposizioni statali o regionali più restrittive in materia di integrità fisica del territorio, ovvero a strumenti o atti sovraordinati in materia di assetto idrogeologico e/o idraulico, emanati successivamente all'entrata in vigore delle presenti norme, è effettuato con Deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante urbanistica. Sono comunque fatti salvi i preventivi pareri, nulla-osta o atti di assenso, comunque denominati, degli Enti e/o delle Autorità competenti.

Articolo 15 Fattibilità degli interventi

1. Verifica di fattibilità

1.1. La fattibilità degli interventi edilizi, urbanistici e/o di trasformazione territoriale, consentiti dalla Parte Quarta delle presenti norme, così come le condizioni per la loro realizzazione, deve essere preventivamente verificata alla luce delle disposizioni richiamate dell'Articolo 14 delle presenti norme.

2. Interventi localizzati

2.1. La fattibilità degli interventi edilizi, urbanistici e/o di trasformazione territoriale, che trovano specifica localizzazione negli elaborati grafici del RU, è definita dalle apposite schede di fattibilità, relative alle singole aree interessate e contenute nel supporto geologico - tecnico di cui all'Articolo 14 delle presenti norme.

3. Interventi non localizzati

3.1. La fattibilità degli interventi edilizi, urbanistici e/o di trasformazione territoriale, che non trovano specifica localizzazione negli elaborati grafici del RU, ma che sono da questo consentiti sulla base delle disposizioni di cui alla Parte Quarta delle presenti norme, se e in quanto compatibili con le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza, deve essere preventivamente verificata e definita dai proponenti combinando la tipologia dell'intervento con le classi di pericolosità, sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nel supporto geologico - tecnico di cui all'Articolo 14 delle presenti norme.

Articolo 16 Permeabilità dei terreni

1. Definizione

1.1. Per permeabilità del terreno deve intendersi la capacità, anche parziale, di assorbimento delle acque di pioggia da parte di una porzione di suolo non occupata da costruzioni.

2. Finalità

2.1. La permeabilità del terreno è finalizzata a trattenere in loco, in tutto o in parte, le acque meteoriche, evitando o limitando il loro convogliamento nella rete fognaria e/o nel reticolo idrografico superficiale.

3. Requisiti generali

3.1. Le trasformazioni territoriali di qualsiasi tipo, siano esse interne o esterne al perimetro degli ambiti urbani, dovranno garantire la permeabilità dei terreni soddisfacendo i seguenti requisiti minimi, a meno di disposizioni specifiche e più restrittive dettate in relazione alle singole zone territoriali omogenee di cui alla Parte Quarta delle presenti norme:

  1. a. nelle nuove edificazioni, negli ampliamenti di edifici esistenti e nella sistemazione delle aree pertinenziali, si dovrà garantire la permeabilità di almeno il 25% della superficie fondiaria all'interno del perimetro dei centri abitati; nel territorio rurale, si dovrà garantire la permeabilità di almeno il 50% della superficie di pertinenza edilizia degli edifici;
  2. b. il convogliamento delle acque meteoriche nella rete fognaria o nel reticolo idrografico superficiale dovrà essere evitato ogni qual volta sia possibile convogliare legittimamente le suddette acque in terreni con superficie permeabile, senza che si determinino danni legati al ristagno.

4. Indice di permeabilità

4.1. L'entità della superficie permeabile di un lotto edificato o edificabile è espressa attraverso l'indice di permeabilità, di cui all'Articolo 9 delle presenti norme.