Lettera a) parametri urbanistici ed edilizi
1. Ai fini dell'attuazione del Regolamento Urbanistico, e fatte salve diverse definizioni e disposizioni introdotte dal Regolamento Edilizio e da norme statali o regionali emanate successivamente all'entrata in vigore del presente atto di governo del territorio, i parametri urbanistici ed edilizi sono definiti come segue.
1. Definizione degli elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni
1.1. Salve le ulteriori articolazioni e specificazioni delle presenti Norme di Attuazione, sono elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni gli elementi definiti ai successivi commi.
1.2 Per "abbaino" si intende il volume tecnico appositamente configurato e dimensionato per consentire l'accesso alla copertura, piana o inclinata. Non sono identificabili come abbaini le porzioni di copertura in contropendenza finalizzate all'illuminazione e areazione di spazi o locali posti al piano sottotetto.
1.3. Per "balcone" si intende una struttura edilizia a sviluppo orizzontale, aperta e praticabile, posta in aggetto alla sagoma dell'edificio, munita di ringhiera o di parapetto, direttamente accessibile dall'unità immobiliare, nonché priva di autonoma copertura, salva la parziale protezione dagli agenti atmosferici eventualmente offerta da soprastanti balconi, sporti di gronda o altri elementi aggettanti.
1.4. Per "ballatoio" si intende lo spazio praticabile di uso comune finalizzato a distribuire l'accesso a più unità immobiliari poste sul medesimo piano di un edificio. Configurato come elemento a sviluppo orizzontale compreso entro il filo delle pareti perimetrali esterne dell'edificio, o posto in aggetto alle medesime, munito di ringhiera o parapetto ovvero provvisto di tamponamenti esterni, il ballatoio concorre alla determinazione della sagoma dell'edificio, come definita al comma 2.7 della presente disciplina. Se provvisto di tamponamenti esterni il ballatoio concorre altresì alla determinazione dell'involucro edilizio di cui al comma 2.6.
1.5. Per "bow-window" si intende la porzione finestrata di un locale, anche con sviluppo su più piani, sporgente dal filo delle pareti perimetrali esterne di un edificio.
1.6. Per "cantine" o "scantinati" si intendono locali accessori, totalmente o prevalentemente interrati, generalmente adibiti a uso di ricovero o ripostiglio di oggetti, merci o materiali, e comunque sprovvisti di requisiti e dotazioni atti a consentire la permanenza ancorché saltuaria di persone.
1.7. Per "copertura" si intende la delimitazione superiore di un edificio, o di altro manufatto edilizio comunque denominato provvisto o meno di tamponamenti laterali, atta ad assicurare protezione dagli agenti atmosferici. Essa è costituita da una struttura portante e da un manto superficiale esterno di copertura, e assume diverse denominazioni in ragione della sua configurazione strutturale e morfotipologica ovvero in relazione al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale. Ai fini del regolamento di attuazione dell'Articolo 82, comma 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), approvato con D.P.G.R. 23 novembre 2005, n. 62/R, recante le istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza, si assume la definizione di "copertura" ivi contenuta.
1.8. Per "intercapedini" si intendono spazi a configurazione orizzontale o verticale, delimitati da strutture portanti, pareti, pannellature fisse o controsoffitti, e aventi esclusiva funzione igienico-sanitaria, finalizzata alla salubrità, al comfort idrometrico o alla climatizzazione dei locali dell'edificio, ovvero esclusiva funzione tecnologica, finalizzata all'alloggiamento di tubazioni o impianti. L'accessibilità alle intercapedini è limitata alle sole operazioni di ispezione e manutenzione. Sono da considerarsi intercapedini spazi quali scannafossi, gattaiolati, cavedi, colonne per la ventilazione di locali tecnici o vani accessori, camini del vento, sottotetti non praticabili.
1.9. Per "intradosso" si intende il piano di imposta di strutture monolitiche quali solette o solai, ovvero, nel caso di strutture composte quali quelle in legno o assimilabili, il piano di imposta dell'orditura secondaria. Ai fini dell'individuazione dell'intradosso non rileva la presenza di eventuali controsoffitti, né l'eventuale maggior spessore dell'orditura principale.
1.10. Per "loggia" si intende uno spazio praticabile coperto, aperto sul fronte esterno su uno o più lati talora scanditi da pilastri o colonne, direttamente accessibile dall'unità immobiliare e a uso esclusivo della medesima. Laddove non collocata al piano terreno la loggia è delimitata da un parapetto o da una ringhiera. Le logge, seppur esterne all'involucro concorrono alla determinazione della sagoma dell'edificio, come definita al successivo comma 2.7.
1.11. Per "pensilina" si intende una struttura accessoria di copertura, realizzata con materiali durevoli, posta in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.
1.12. Per "piano o locale fuori terra" si intende il piano, o il locale, il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte a una quota superiore a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione, posti in aderenza all'edificio.
1.13. Per "piano o locale interrato" si intende il piano, o il locale, il cui soffitto, misurato all'intradosso, risulti in ogni sua parte a una quota pari o inferiore a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione, posti in aderenza all'edificio. In caso di manufatti isolati, ovvero di locali in tutto o in parte esterni all'area di sedime di un edificio soprastante, si considerano interrati solo i locali, o parti di essi, il cui estradosso di copertura non fuoriesca dalla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio soprastante.
1.14. Per "piano o locale seminterrato o parzialmente interrato" si intende il piano, o il locale, posto a una quota intermedia rispetto ai piani o locali di cui ai precedenti commi 1.12 e 1.13. Si considerano prevalentemente interrati i piani o i locali la cui volumetria, misurata al lordo delle pareti perimetrali esterne, sia in prevalenza collocata al di sotto della quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione, posti in aderenza all'edificio.
1.15. Per "piano sottotetto" si intende il piano posto immediatamente sotto la copertura, comunque configurata, delimitato inferiormente da un solaio praticabile e utilizzabile per spazi o locali destinati alla permanenza continuativa di persone, se provvisto di idonei requisiti igienico-sanitari, ovvero per spazi o locali accessori, se sprovvisto dei suddetti requisiti. Costituiscono intercapedini, ai sensi del precedente comma 1.8, i sottotetti non praticabili delimitati inferiormente da controsoffitti o elementi consimili, aventi esclusiva funzione igienico-sanitaria o tecnologica.
1.16. Per "porticato" o "portico" si intende uno spazio coperto situato al piano terreno o ad altro livello di accesso all'edificio, scandito da colonne o pilastri, aperto lungo il perimetro esterno dell'edificio, o verso spazi pertinenziali interni, e costituente spazio di uso condominiale o promiscuo, ovvero pubblico o asservito a uso pubblico. Non fanno parte del porticato o portico le eventuali porzioni delimitate da pareti, infissi o altri elementi suscettibili di determinare vani chiusi. Il porticato o portico, seppur esterno all'involucro edilizio, come definito al successivo comma 2.6, concorre alla determinazione della sagoma dell'edificio, come definita al comma 2.7.
1.17. Per "soppalco" si intende la struttura orizzontale praticabile con la quale viene ricavata, all'interno di un locale principale di idonea altezza, un quantitativo aggiuntivo di superficie utile abitabile o agibile (Sua), ovvero di superficie non residenziale o accessoria (Snr). Il soppalco ha almeno un lato aperto sul locale principale nel quale è collocato, nel rispetto del dimensionamento di cui all'art. 106 del Regolamento Edilizio.
1.18. Per "terrazza" si intende un ripiano orizzontale esterno aperto e praticabile, delimitato da un parapetto o da una ringhiera, realizzato a copertura di parti dell'edificio, direttamente accessibile da un'unità immobiliare o da parti condominiali o di uso comune. Laddove assolva in tutto o in parte alla funzione di copertura principale dell'edificio la terrazza assume la denominazione di lastrico solare.
1.19. Per "tettoia" si intende una costruzione o struttura sorretta da pilastri, o altri elementi strutturali puntiformi, con sporgenza non superiore a ml. 2,00, prevalentemente o totalmente priva di tamponamenti esterni e provvista di una copertura capace di offrire stabilmente riparo dagli agenti atmosferici. Adibita a usi accessori a un'attività principale di riferimento, ovvero alla fruizione protetta di spazi pertinenziali, la tettoia può essere:
- a) libera su tutti i lati;
- b) libera su due o tre lati e, per i restanti, posta in aderenza a un fabbricato principale, al quale può avere anche accesso diretto.
La tettoia di cui alla lettera b), ove configurata come struttura obiettivamente distinta dal fabbricato principale dal punto di vista morfotipologico e strutturale, costituisce fattispecie distinta dalla loggia e dal porticato, come definiti ai commi 1.10 e 1.16 del presente Articolo. La sagoma della tettoia così configurata è da considerarsi autonoma e distinta da quella del fabbricato principale al quale è posta in aderenza.
1.20. Per "veranda" si intende il locale o lo spazio praticabile coperto ricavato delimitando con infissi vetrati, parzialmente o totalmente apribili, spazi accessori quali una loggia, una terrazza o parte di essa, un balcone, sottostante o meno ad altro balcone o sporto di gronda, una tettoia direttamente accessibile da una unità immobiliare, o parte di essa. L'installazione di infissi vetrati per la realizzazione della veranda costituisce modifica dell'involucro edilizio di cui al comma 2.6 e rileva ai fini della determinazione del volume e della SUL, mentre non rileva ai fini della determinazione della sagoma dell'edificio, di cui al comma 2.7.
1.21. Per "volumi tecnici" si intendono i manufatti finalizzati a contenere apparecchiature, macchinari o impianti tecnologici, aventi dimensioni non superiori a quelle indispensabili per l'alloggiamento e la manutenzione dei medesimi, o comunque non superiori ai minimi dettati dalle vigenti norme in materia di sicurezza. Hanno caratteristiche morfotipologiche che ne attestano in modo inequivocabile l'utilizzo, e sono generalmente esterni all'involucro edilizio di riferimento. I volumi tecnici possono essere parzialmente o totalmente interrati, o collocati fuori terra, ovvero posti al di sopra della copertura dell'edificio. A titolo esemplificativo sono da considerarsi volumi tecnici manufatti quali: cabine elettriche; vani caldaia; locali in genere per impianti centralizzati di riscaldamento, climatizzazione, trattamento e deposito di acque idrosanitarie; extracorsa degli ascensori e relativi locali macchine; cisterne e serbatoi idrici; abbaini e altri elementi consimili di accesso alla copertura; contenitori di macchinari e impianti per attività produttive. Concorrono alla determinazione dell'involucro edilizio e della sagoma dell'edificio di riferimento, di cui successivi commi 2.6 e 3.7, solo i volumi tecnici posti in aderenza o sulla copertura del medesimo, e che risultino totalmente integrati con esso dal punto di vista morfotipologico o strutturale.
2. Definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico - edilizi
2.1. Costituiscono riferimento per gli interventi urbanistico - edilizi le definizioni tecniche di cui ai successivi commi del presente Articolo.
2.2. Costituisce "complesso edilizio" l'insieme di edifici, pertinenze e parti condominiali, o comunque di uso comune, caratterizzato da unitarietà e autonomia funzionale obiettivamente riconoscibile.
2.3. Costituisce "edificio" o "fabbricato" la costruzione stabile dotata di obiettiva autonomia morfotipologica, statica e funzionale, costituita da una o più unità immobiliari, come definite al successivo comma 2.4, e da eventuali parti condominiali o comunque di uso comune.
2.4. Costituisce "unità immobiliare" l'insieme di locali tra loro collegati, avente autonomo accesso, caratteristiche di continuità fisica, indipendenza funzionale, unitarietà spaziale e distributiva, e capace di soddisfare autonomamente specifiche esigenze di utilizzo, siano esse di tipo residenziale o di tipo diverso dalla residenza. Costituiscono parte integrante dell'unità immobiliare le sue eventuali pertinenze o spazi accessori di uso esclusivo. Il dimensionamento di ciascuna unità immobiliare presuppone il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari riferite ai diversi tipi di utilizzo o di attività da insediare.
2.5. Costituisce "organismo edilizio" il complesso edilizio, o l'edificio, ovvero l'unità immobiliare, come rispettivamente definiti ai precedenti commi 2.2, 2.3 e 2.4, interessati dall'intervento urbanistico-edilizio o dalla modifica della destinazione d'uso.
2.6. Costituisce "involucro edilizio" la figura solida di inviluppo che delimita tutte le parti chiuse dell'edificio, comprese eventuali porzioni interrate, di qualsiasi destinazione e consistenza. Esso è delimitato nella parte superiore dall'estradosso della copertura, comunque configurata, nelle parti laterali dal filo esterno delle pareti perimetrali dell'edificio, al lordo di eventuali bow-window e verande, nella parte inferiore dall'intradosso del piano di calpestio più basso, ancorché parzialmente o totalmente interrato.
2.7. Costituisce "sagoma" la figura solida di inviluppo che delimita l'ingombro volumetrico nello spazio occupato da un edificio, escluse eventuali porzioni interrate. Essa è delimitata nella parte superiore dall'estradosso della copertura, comunque configurata, nelle parti laterali dal filo esterno delle pareti perimetrali dell'edificio fuori terra, compresi eventuali bow-window e ballatoi in aggetto e al lordo di spazi praticabili aperti quali logge o porticati; nella parte inferiore dalla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione, posti in aderenza all'edificio. Non concorrono alla determinazione della sagoma:
- a) la porzione interrata dell'edificio, di qualsiasi destinazione e consistenza. Relativamente alla determinazione della quota del piano di campagna in aderenza all'edificio e alla conseguente individuazione delle sue porzioni interrate, non rilevano le eventuali scale esterne o rampe di accesso ai locali interrati quando impegnino il perimetro dell'edificio per brevi tratti;
- b) i balconi, gli aggetti ornamentali, gli sporti di gronda, le pensiline e altre coperture a sbalzo comunque denominate;
- c) le eventuali tettoie poste in aderenza all'edificio, ove obiettivamente autonome rispetto al medesimo dal punto di vista morfotipologico o strutturale;
- d) gli eventuali pilastri o setti portanti posti in posizione esterna rispetto al filo delle pareti perimetrali;
- e) le scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza, fatta eccezione per gli eventuali spazi chiusi e coperti posti in aderenza all'edificio da esse delimitati;
- f) i volumi tecnici posti in aderenza all'edificio o sulla copertura del medesimo, ivi compresi gli abbaini, fatta eccezione per i volumi tecnici totalmente integrati con l'edificio medesimo dal punto morfotipologico e strutturale.
2.8. Non rilevano ai fini della determinazione dell'involucro edilizio e della sagoma, di cui ai precedenti commi 2.6 e 2.7:
- a) lo spessore delle pareti esterne per la parte eccedente i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e comunque per la parte eccedente i 30 cm, costituente incentivo urbanistico ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile;
- b) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le vigenti norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.
2.9. Costituisce "lotto urbanistico di riferimento", la porzione di terreno la cui relazione qualificata con un edificio o complesso edilizio, esistente o da realizzare, assume rilevanza ai fini dell'applicazione delle previsioni contenute nell'elaborato F - Aree di nuovo impianto. Esso comprende l'area di sedime dell'edificio o complesso edilizio esistente o da realizzare, i relativi spazi di pertinenza; possono farne parte anche eventuali porzioni di terreno ubicate nelle immediate vicinanze, purché funzionalmente correlate a titolo permanente all'edificio o complesso edilizio medesimo. Ai fini dell'individuazione del lotto urbanistico di riferimento assumono rilevanza elementi quali: la destinazione dei suoli definita dai vigenti strumenti e atti comunali; per gli edifici di recente origine, la porzione di superficie fondiaria (Sf) originariamente presa a riferimento per l'edificazione e per il calcolo delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, quale risulta da atti abilitativi di natura urbanistico - edilizia; per gli edifici di origine non recente, la posizione catastale del fabbricato desumibile dal catasto d'impianto o dalla documentazione maggiormente risalente nel tempo tra quella disponibile.
2.10. Costituisce "area di sedime" di un edificio l'impronta a terra della sagoma del medesimo, come definita al precedente comma 2.7. Il perimetro dell'area di sedime è pertanto delimitato dal filo esterno delle pareti perimetrali dell'edificio, al lordo di spazi praticabili aperti quali logge o porticati, nonché di eventuali tettoie poste in aderenza all'edificio medesimo, ove obiettivamente autonome dal punto di vista morfotipologico o strutturale. Sono esclusi dal perimetro dell'area di sedime:
- a) lo spessore delle pareti esterne per la parte eccedente i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e comunque per la parte eccedente i 30 cm, costituente incentivo urbanistico ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile;
- b) le scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza, fatta eccezione per gli eventuali spazi chiusi e coperti posti in aderenza all'edificio da esse delimitati;
- c) i volumi tecnici posti in aderenza all'edificio, salvo quelli totalmente integrati con il medesimo dal punto di vista morfotipologico e strutturale.
2.11. Per "dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale" si intendono i quantitativi minimi di aree per parcheggio a uso privato, comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi in relazione a specifiche categorie di intervento edilizio o modifiche della destinazione d'uso degli organismi edilizi, come disciplinato all'art. 79 punto 6.1.5..
2.12. Per "dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione" si intendono i quantitativi minimi di aree per parcheggio a uso privato, comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi in relazione alla creazione o ampliamento, anche mediante modifica della destinazione d'uso, di esercizi commerciali o di attività ad essi assimilate dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni' approvata dal comune ai sensi dell'Articolo 58 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). La misura minima di tali dotazioni è definita ai sensi della legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del Commercio.
Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) e relativo regolamento D.p.g.r. n. 15/R del 2009 di attuazione, con riferimento alla superficie di vendita (Sv).
2.13. Per "dotazioni di parcheggio pubblico" si intendono i quantitativi minimi di aree per parcheggi pubblici o a uso pubblico, comprensive dei relativi spazi di manovra, reperirti e localizzati dal presente Regolamento Urbanistico e in sede di formazione dei piani attuativi in esso previsti.
2.14. Costituisce "incremento del carico urbanistico" l'aumento della sollecitazione prodotta dal sistema insediativo in termini di domanda di infrastrutture, attrezzature spazi pubblici o di interesse pubblico, dotazioni territoriali, ecologiche e ambientali.
Si ha comunque incremento di carico urbanistico in caso di:
- a) interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, ovvero addizioni volumetriche agli edifici esistenti (ove venga incrementato il numero delle unità immobiliari esistenti), come definiti dalle vigenti norme regionali, ove comportanti incremento del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili, ai sensi del successivo comma 3, ovvero reperimento di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di relazione, come definite ai precedenti commi 2.11 e 2.12;
- b) interventi comunque denominati dai quali derivi incremento del numero di unità immobiliari, senza contestuale modifica della destinazione d'uso;
- c) modifiche della destinazione d'uso di organismi edilizi esistenti, ove comportanti il reperimento di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di relazione;
- d) incremento della superficie di vendita (Sv) di esercizi commerciali esistenti.
3. Definizioni urbanistiche
3.1. Superficie territoriale (St)
3.1.1 Si definisce "superficie territoriale" (St) la superficie complessiva delle aree soggette a piano attuativo, ovvero delle aree che siano oggetto di un intervento unitario comunque denominato subordinato alla previa stipula di convenzione.
3.1.2. La superficie territoriale (St) è comprensiva di tutte le superfici fondiarie (Sf ) destinate agli interventi privati nonché di tutte le superfici per attrezzature e spazi pubblici (Sap), ancorché già esistenti. La misura e l'ubicazione di tali superfici è definita in sede di formazione e approvazione del piano attuativo o intervento unitario comunque denominato subordinato alla previa stipula di convenzione.
3.1.3. In essa sono comprese le aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradale di cui al D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
3.2 Superficie fondiaria (Sf)
3.2.1 Si definisce "superficie fondiaria" (Sf ) la porzione dell'area di intervento utilizzabile o utilizzata a fini edificatori privati, comprendente l'area di sedime degli edifici e gli spazi di pertinenza degli stessi.
3.2.2 La superficie fondiaria (Sf ) è costituita dalla parte residua della superficie territoriale (St), una volta detratte le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria, le aree di proprietà pubblica, nonché quelle assoggettate ad uso pubblico.
3.3 It = Indice di fabbricabilità territoriale (mq/mq o mc/mq)
3.3.1. È la superficie utile lorda (Sul) - ovvero il volume (V), nei casi specificamente indicati - realizzabile per ogni mq di superficie territoriale (St) interessata dall'intervento.
3.4. If = Indice di fabbricabilità fondiaria (mq/mq o mc/mq)
3.4.1. È la superficie utile lorda (Sul) - ovvero il volume (V), nei casi specificamente indicati - realizzabile per ogni mq di superficie fondiaria (Sf) interessata dall'intervento.
3.5. Superficie utile lorda (Sul)
3.5.1. Si definisce "superficie utile lorda" (Sul) la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati, comprensive degli elementi di cui al successivo comma 3.5.2 con l'esclusione degli elementi di cui ai successivi commi 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6 del presente Articolo.
3.5.2 Nel computo della superficie utile lorda (Sul) sono compresi:
- a) gli elementi verticali del fabbricato compresi nell'involucro edilizio comprese eventuali porzioni interrate, di qualsiasi destinazione e consistenza compresi pilastri e partizioni interne. L'involucro edilizio è delimitato nella parte superiore dall'estradosso della copertura, nelle parti laterali dal filo esterno delle pareti perimetrali dell'edificio, al lordo di eventuali bow-window e verande, nella parte inferiore dall'intradosso del piano di calpestio più basso, ancorché parzialmente o totalmente interrato compresi i muri perimetrali;
- b) le scale interne all'involucro edilizio, siano esse condominiali o a uso esclusivo di singole unità immobiliari. La superficie utile lorda (Sul) di tali scale è computata con esclusivo riferimento al piano abitabile o agibile da esse collegato, e corrisponde alla superficie sottostante alla proiezione delle rampe e dei pianerottoli intermedi;
- c) i ballatoi, gli androni di ingresso, i lavatoi comuni e gli altri locali e spazi di servizio condominiali o di uso comune;
- d) i vani ascensore;
- e) le logge, aventi aggetto superiore a 2,50 intendendosi per logge le parti rientranti del fabbricato delimitate su almeno due lati dalle pareti esterne dello stesso, sono integralmente comprese nel calcolo della Sul. Determina comunque incremento di superficie utile lorda (Sul) l'eventuale installazione di infissi vetrati per la realizzazione di verande;
- f) i balconi aventi aggetto superiore a ml 1,20 dalle pareti esterne del fabbricato. Determina comunque incremento di superficie utile lorda (Sul) l'eventuale installazione di infissi vetrati per la realizzazione di verande;
- g) i sottotetti recuperati a fini abitativi ai sensi della Legge Regionale 8 febbraio 2010, n. 5;
- h) i piani o locali sottotetto diversi da quelli di cui alla lettera g), nonché i soppalchi, per le porzioni aventi altezza interna netta (Hin) superiore a ml 1,80;
- i) ogni altra superficie non esclusa dal computo della superficie utile lorda (Sul) ai sensi dei successivi commi 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6.
3.5.3 Dal computo della superficie utile lorda (Sul) sono escluse le seguenti superfici non residenziali o accessorie (Snr):
- a) i balconi aventi aggetto dalla parete esterna del fabbricato non superiore a ml 1,20;
- b) le terrazze prive di copertura;
- c) i porticati a uso privato, siano essi condominiali o di uso comune, compresi i piani pilotis;
- d) le tettoie, ivi comprese quelle poste a servizio degli impianti per la distribuzione dei carburanti. Le tettoie aventi superficie maggiore di 8 mq, fatta eccezione per gli impianti di distribuzione carburanti, sono da considerarsi nel computo della Sul;
- e) le autorimesse private, singole o collettive, totalmente o parzialmente interrate, purché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento, e con altezza interna netta (Hin) non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto, e a condizione che siano prive di requisiti igienico-sanitari e dotazioni atti a consentire la permanenza ancorché saltuaria di persone;
- f) le cantine, nonché in generale i locali totalmente interrati non destinati alla presenza continuativa di persone, purché con altezza interna netta (Hin) non superiore a ml 2,40 misurata nel punto più alto e a condizione che siano prive di requisiti igienico-sanitari e dotazioni atti a consentire la permanenza ancorché saltuaria di persone;
- g) i locali motore ascensore, le cabine idriche, le centrali termiche, e altri vani tecnici consimili.
3.5.4 Dal computo della superficie utile lorda (Sul) sono altresì esclusi:
- a) le scale esterne all'involucro edilizio, ove prive di copertura o non delimitate da tamponamenti perimetrali, purché limitate al superamento di un solo piano di dislivello;
- b) le scale di sicurezza, comunque configurate, poste all'esterno dell'involucro edilizio, purché adibite esclusivamente a tale funzione;
- c) i porticati pubblici o asserviti a uso pubblico;
- d) le gallerie pedonali pubbliche o asservite a uso pubblico;
- e) le parti aggettanti dalle pareti perimetrali del fabbricato, ivi comprese le pensiline o altri elementi a sbalzo con funzione di copertura, purché privi di sostegni verticali e con aggetto non superiore a ml 1,20;
- f) i piani o locali sottotetto, nonché i soppalchi, per le porzioni aventi altezza interna netta (Hin) non superiore a ml 1,80 non delimitate da muri;
- g) gli eventuali spazi scoperti interni al perimetro dell'edificio, quali cortili, chiostrine e simili;
- h) le autorimesse pubbliche o asservite a uso pubblico, indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del terreno;
- i) i volumi tecnici, diversi da quelli di cui al comma 3.5.3, lettera g);
- j) le intercapedini orizzontali o verticali;
- k) le opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico - edilizia di cui all'Articolo 7 bis.
3.5.5 Sono comunque esclusi dal computo della superficie utile lorda (Sul) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le vigenti norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. In ogni caso sono esclusi, quali incentivi urbanistici in applicazione delle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile:
- a) lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e comunque per la parte eccedente i 30 cm;
- b) i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliorare le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici e impiantistici definiti dalle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile;
3.5.6 Limitatamente alla destinazione d'uso commerciale, sono inoltre escluse dal computo della superficie utile lorda (Sul):
- a) le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione, qualora reperite in autorimesse o spazi coperti, indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del terreno e dall'altezza interna netta (Hin).
3.5.7. La superficie utile lorda (Sul) costituisce parametro di riferimento per il calcolo del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all'Articolo 120 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).
3.6. Superficie utile abitabile (Sua)
3.6.1. Si definisce "superficie utile abitabile o agibile" (Sua) la superficie effettivamente calpestabile dei locali di abitazione, ivi compresi i sottotetti recuperati a fini abitativi ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5, ovvero dei locali o ambienti di lavoro, comprensiva di servizi igienici, corridoi, disimpegni, ripostigli ed eventuali scale interne all'unità immobiliare, e con esclusione di:
- c) murature, pilastri, tramezzi;
- d) sguinci, vani di porte e finestre;
- e) logge, balconi, terrazze e verande;
- f) cantine, soffitte, e altri locali accessori consimili;
- g) autorimesse singole;
- h) porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati, con altezza interna netta (Hin) inferiore a ml 1,80;
- i) intercapedini e volumi tecnici;
- j) tettoie pertinenziali.
3.6.2. La superficie utile abitabile o agibile (Sua) delle eventuali scale interne alle singole unità immobiliari è computata con esclusivo riferimento al piano abitabile o agibile più basso da esse collegato, e corrisponde alla superficie sottostante alla proiezione delle rampe e dei pianerottoli intermedi.
3.6.3. Non costituiscono superficie utile abitabile o agibile (Sua) spazi di uso comune o asserviti a uso pubblico quali:
- a) autorimesse collettive;
- a) porticati a uso privato, androni di ingresso, scale condominiali, ballatoi, lavatoi comuni, nonché altri locali e spazi coperti di servizio condominiali o di uso comune;
- b) locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche, e altri vani tecnici consimili;
- c) porticati e altri spazi coperti consimili asserviti a uso pubblico.
3.6.4. La superficie utile abitabile o agibile (Sua) concorre alla determinazione della superficie complessiva (Scmp) di cui al successivo punto 3.7, costituente parametro di riferimento per il calcolo del contributo per costo di costruzione di cui all'Articolo 121 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).
3.7 Superficie complessiva (Scmp)
3.7.1. Si definisce "superficie complessiva" (Scmp) il quantitativo, espresso in metri quadrati, ottenuto sommando la superficie utile abitabile o agibile (Sua) con il 60% della superficie non residenziale o accessoria (Snr).
3.7.2. La superficie complessiva (Scmp) costituisce parametro di riferimento per il calcolo del contributo per il costo di costruzione di cui all'Articolo 121 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).
3.8 Superficie coperta (Sc)
3.8.1. Si definisce "superficie coperta" (Sc) la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale dell'ingombro planimetrico massimo dell'edificio fuori terra, delimitato dagli elementi verticali esterni dell'edificio medesimo, quali pareti perimetrali, pilastri, setti portanti.
3.8.2. Sono compresi nel computo della superficie coperta (Sc) i porticati, le logge, le tettoie e i ballatoi, compresi quelli posti in aggetto rispetto al filo delle pareti perimetrali dell'edificio.
3.8.3. Sono esclusi dal computo della superficie coperta (Sc):
- a) i balconi aventi aggetto dalle pareti esterne del fabbricato non superiore a ml 2,00. Non determina incremento di superficie coperta (Sc) l'eventuale installazione di infissi vetrati per la realizzazione di verande;
- b) gli sporti di gronda e le pensiline con aggetto non superiore a ml 2,00;
- c) le parti aggettanti dalle pareti perimetrali del fabbricato, ivi compresi elementi a sbalzo con funzione di copertura, purché privi di sostegni verticali e con aggetto non superiore a ml 2.00;
- d) le scale esterne all'involucro edilizio, ove prive di copertura e non delimitate da tamponamenti perimetrali;
- e) le scale di sicurezza, comunque configurate, poste all'esterno dell'involucro edilizio, purché adibite esclusivamente a tale funzione;
- f) i volumi tecnici realizzati in tutto o in parte fuori terra nei casi in cui, per esigenze dettate dalle vigenti norme di sicurezza, gli stessi non possano essere totalmente interrati o collocati all'interno dell'involucro edilizio;
- g) le opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico - edilizia di cui all'Articolo 7 bis.
3.8.4. Sono esclusi dal computo della superficie coperta (Sc) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le vigenti norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.
3.9 Altezza interna netta (Hin)
3.9.1. Si definisce "altezza interna netta" (Hin) di un piano o di un locale l'altezza effettiva misurata tra il piano finito di calpestio e l'intradosso della struttura soprastante, sia essa di interpiano o di copertura.
3.9.2. Ai fini della determinazione dell'altezza interna netta (Hin) non si considerano i controsoffitti.
3.9.3. In presenza di coperture voltate, o comunque irregolari, l'altezza interna netta (Hin) è determinata come media ponderale delle altezze rilevate, o di quelle previste dal progetto.
3.9.4. Non rileva ai fini del computo dell'altezza interna netta (Hin) il maggior spessore di eventuali elementi appartenenti all'orditura principale del solaio o della copertura;
3.9.4. Le altezze minime prescritte dalle vigenti norme igienico-sanitarie per i locali e ambienti di abitazione e di lavoro sono verificate tenendo conto dei controsoffitti di cui al comma 3.9.2.
3.10 Rapporto di copertura (Rc)
3.10.1. Si definisce "rapporto di copertura" (Rc) la proporzione, espressa in percentuale, tra la superficie coperta (Sc) massima ammissibile e la superficie fondiaria (Sf ).
3.11 Volume (V)
3.11.1. Si definisce "volume" (V) dell'edificio la cubatura ricavata moltiplicando la superficie utile lorda (Sul) complessiva dei singoli piani per l'altezza interna netta (Hin) di ciascun piano. Negli edifici con copertura inclinata l'altezza interna netta (Hin) minima del piano sottostante la copertura è determinata con riferimento all'intersezione tra il piano di imposta dell'orditura secondaria della copertura medesima e il filo esterno della parete perimetrale. Tale volume deve essere calcolato sull'altezza media.
3.11.2. Nel computo del volume (V) realizzabile in applicazione delle previsioni degli strumenti e atti comunali vanno compresi anche i volumi, calcolati ai sensi del comma 3.11.1, già esistenti sul lotto urbanistico di riferimento interessato dall'intervento, con esclusione delle consistenze che dovessero essere demolite preventivamente o contestualmente alle opere da realizzarsi in base al nuovo titolo abilitativo.
3.11.3. All'interno di un involucro edilizio non rileva ai fini del computo del volume (V) l'eventuale eliminazione di solai esistenti, ovvero la riduzione di spessore dei medesimi in caso di rifacimento.
3.11.4. Sono esclusi dal computo del volume (V) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le vigenti norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.
3.12 Volume virtuale (Vv)
3.12.1. Si definisce "volume virtuale dell'edificio" (Vve) la cubatura ricavata moltiplicando la superficie coperta (Sc) dell'edificio per l'altezza virtuale del medesimo (Hve), ovvero per l'altezza massima (Hmax), se inferiore.
3.12.2. Si definisce "volume virtuale dell'unità immobiliare" (Vvui) la cubatura ricavata moltiplicando la superficie utile lorda (Sul) dell'unità immobiliare per l'altezza virtuale della medesima (Hvui).
3.12.3. Ai sensi del comma 3.12.2, il volume virtuale dell'unità immobiliare (Vvui) può essere utilizzato dalla disciplina comunale come parametro di riferimento:
- a) ai fini del calcolo delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, relativamente agli esercizi commerciali al dettaglio nonché alle altre attività ad essi assimilate dagli strumenti o atti comunali, ovvero dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni approvata dal comune ai sensi dell'Articolo 58 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), limitatamente ai casi in cui l'altezza virtuale (Hvui) risulti inferiore all'altezza interna netta (Hin). A tal fine non rileva la tipologia di esercizio definita in applicazione delle vigenti norme regionali o statali in rapporto al parametro della superficie di vendita (Sv);
- b) ai fini della determinazione del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all'Articolo 120 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), limitatamente a specifiche fattispecie e destinazioni d'uso individuate dal regolamento edilizio per le quali l'utilizzo del volume (V) come parametro di riferimento possa dar luogo a importi eccedenti il contributo obiettivamente commisurato all'incremento di carico urbanistico effettivamente prodotto dall'intervento o dalla modifica della destinazione d'uso.
3.13 Superficie di vendita (Sv)
3.13.1. Si definisce "superficie di vendita" (Sv) la parte di superficie degli esercizi commerciali al dettaglio o all'ingrosso comprendente tutti gli spazi accessibili alla clientela specificamente destinati alla vendita, inclusi quelli occupati da banchi, scaffalature e simili, nonché le vetrine contenenti prodotti esposti al pubblico.
3.13.2. Non si considerano ai fini del computo della superficie di vendita (Sv):
- a) gli spazi collocati oltre le casse, ancorché accessibili alla clientela, purché non adibiti a esposizione di prodotti;
- b) i servizi igienici riservati alla clientela;
- c) le superfici e i vani a uso esclusivo degli addetti all'attività, quali magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi;
- d) gli eventuali ulteriori spazi sottratti all'accesso della clientela.
3.13.3. Il parametro della superficie di vendita (Sv), come definito dal presente Articolo, si applica per analogia:
- a) ai pubblici esercizi, quali bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, trattorie e attività consimili;
- b) alle attività private di servizio eventualmente assimilate agli esercizi commerciali dagli strumenti o atti comunali, ovvero dalla "disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni' approvata dal comune ai sensi dell'Articolo 58 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio.
3.13.4. Per gli esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita, come definiti all'Articolo 24 del regolamento approvato con D.P.G.R. 1 aprile 2009 n. 15/R (Regolamento di attuazione della Legge Regionale 7 febbraio 2005 n. 28 "Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti"), si applicano, ai soli fini del calcolo delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione nonché della verifica dei prescritti standard di viabilità, i coefficienti di riduzione previsti dal medesimoArticolo 24. Tali coefficienti non rilevano ai fini della individuazione delle diverse tipologie di strutture di vendita.
4. Distanze minime tra fabbricati
4.1. Per distanza tra fabbricati si intende la misura intercorrente fra il punto più avanzato delle pareti di entrambi gli edifici, compresi i balconi e corpi aggettanti di ogni genere, con esclusione di pensiline, tettoie, terrazze scoperte, gronde e simili. Ai fini del calcolo della distanza non si considerano le logge, come definite al punto 1.10.
4.2. Fatto salvo quanto disposto dai successivi punti 4.3 e 4.4, a tutela di un equilibrato assetto degli insediamenti e della salubrità degli ambienti di vita e di lavoro, nonché ad integrazione delle disposizioni del Codice Civile, negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia, negli ampliamenti di fabbricati esistenti, nonché negli interventi urbanistico - edilizi comunque modificativi della sagoma esistente, deve essere rispettata tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, anche non finestrate, la distanza minima assoluta di ml 10,00.
Non sono considerate "pareti finestrate" le pareti con sole "luci", come definite dal Codice Civile.
4.3. Non sono da considerare, ai fini della valutazione delle distanze minime tra fabbricati:
- - le costruzioni esistenti con altezza massima (Hmax) non superiore a 2,40 ml e destinate ad usi accessori (garages, centrali termiche, etc.);
- - le pareti ventilate, le strutture esterne di rivestimento, ed gli altri elementi tecnologici consimili con funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione estetico-architettonica, purché con aggetto non superiore a cm 30 rispetto all'involucro del fabbricato.
4.4. Possono essere ammesse distanze minime inferiori a ml 10,00 negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia, negli ampliamenti di fabbricati esistenti, ed in tutti gli interventi urbanistico-edilizi comunque modificativi della sagoma esistente:
- - all'interno dei "Tessuti urbani di vecchio impianto a prevalente carattere residenziale (Tvr)" di cui all'art. 73, purché tali distanze risultino uguali o superiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o testimoniale;
- - fra edifici o gruppi di edifici ricompresi nei perimetri delle aree assoggettate ai Piani Attuativi;
- - per la realizzazione di costruzioni con altezza massima (Hmax) non superiore a ml 2,40 destinate ad usi accessori (garages, centrali termiche, etc.).
Deve in ogni caso essere garantita la salubrità degli ambienti di vita e di lavoro, ivi compresi quelli legittimamente insediati negli edifici esistenti, e nel rispetto di quanto disposto dal Codice Civile.
4.5. Sono comunque fatte salve, in tutto il territorio comunale, le distanze tra edifici legittimi esistenti, anche se inferiori a quelle disposte dal presente Articolo. È inoltre consentita l'edificazione in aderenza, nel rispetto delle distanze tra pareti finestrate di cui al precedente punto 4.2 e di quanto disposto dal successivo punto 5.
5. Distanze minime dei fabbricati dai confini
6.1. Pergolati e gazebi
6.1.1. Nel territorio rurale e negli ambiti urbani di cui alTitolo II e III della Parte Quarta delle presenti norme, sono ammessi:
- - l'installazione di pergolati secondo le definizioni e modalità di cui all'art. 122 del Regolamento Edilizio aventi le seguenti dimensioni: superficie coperta max di 9 mq, altezza max 2.50 ml. Per i pergolati installati a ridosso degli edifici è consentita un'altezza pari al primo marcapiano del fabbricato;
- - i gazebo nelle sole aree di pertinenza edilizia, secondo le definizioni e le modalità di cui all'art. 122 del Regolamento Edilizio, dove previsto dalla specifica disciplina d'ambito territoriale e urbano.
6.1.2. Per i pergolati ed i gazebo devono essere soddisfatte le distanze dai confini previste dal Codice Civile.
6.2. Porticati e logge
6.2.1. Ferme restando le prescrizioni e limitazioni di cui alla Parte Quarta delle presenti norme, ove consentito dalle disposizioni delTitolo II della Parte Quarta, è ammessa la realizzazione di porticati, logge e terrazze a tasca in coerenza con quanto definito all'art. 7bis e disciplinato ai successivi commi.
6.2.2. È consentita la realizzazione di portici privati ai piani terreni e di logge ai piani superiori degli edifici, purché la somma delle pareti perimetrali chiuse (comprendendo anche eventuali pilastri o strutture di sostegno) non superi i tre quarti (3/4) del totale delle pareti perimetrali dell'edificio principale.
6.2.3. La superficie complessiva di portici e logge (non computabile ai fini della volumetria ammissibile) non può essere superiore al 20% della superficie utile lorda (SUL) dell'unità immobiliare interessata, calcolata ai sensi del precedente punto 3.5 delle presenti norme. Ai portici e alle logge si applicano le disposizioni relative ai distacchi, come da Codice Civile.
6.2.4. Non sono qualificabili come logge, e vanno pertanto considerati a tutti gli effetti locali chiusi e pertanto costituiscono volume e superficie utile lorda S.U.L, gli spazi che non presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
- a) almeno due lati siano aperti verso l'esterno, senza interposizione di infissi vetrati od altri elementi suscettibili di determinare un vano chiuso;
- b) almeno 1/2 del perimetro complessivo della loggia sia direttamente aperto verso l'esterno, senza interposizione di infissi vetrati od altri elementi suscettibili di determinare un vano chiuso, escluso i pilastri di sostegno;
- c) deve avere almeno un lato realizzato in aderenza all'edificio.
Ai fini del presente Regolamento, il portico, loggiato e porticato sono assimilabili alla loggia, costituiscono superficie coperta (SC) ed è ammessa la costruzione delle suddette strutture alla distanza di ml. 5 dal confine.
6.3. Terrazza a tasca:
6.3.1. In tutti i fabbricati per i quali sono ammessi interventi per la realizzazione delle terrazze a tasca, dovranno essere rispettare le seguenti condizioni:
- - non potrà interessare più di una falda;
- - dovrà essere completamente incassata e distanziata di almeno ml. 1 sia dal filo esterno della facciata che dal colmo ed essere distante dai confini laterali di almeno ml. 1,50;
- - dovrà avere una superficie complessiva massima di mq. 9;
- - i parapetti in muratura non dovranno fuoriuscire dalla copertura per più di cm. 20, e la eventuale restante parte del parapetto dovrà essere realizzata in metallo;
- - non dovrà avere alcun tipo di copertura.
6. Realizzazione di pergolati, gazebo, porticati, logge e terrazze a tasca
6.1. Pergolati e gazebi
6.1.1. Nel territorio rurale e negli ambiti urbani di cui alTitolo II e III della Parte Quarta delle presenti norme, sono ammessi:
- - l'installazione di pergolati secondo le definizioni e modalità di cui all'art. 122 del Regolamento Edilizio aventi le seguenti dimensioni: superficie coperta max di 9 mq, altezza max 2.50 ml. Per i pergolati installati a ridosso degli edifici è consentita un'altezza pari al primo marcapiano del fabbricato;
- - i gazebo nelle sole aree di pertinenza edilizia, secondo le definizioni e le modalità di cui all'art. 122 del Regolamento Edilizio, dove previsto dalla specifica disciplina d'ambito territoriale e urbano.
6.1.2. Per i pergolati ed i gazebo devono essere soddisfatte le distanze dai confini previste dal Codice Civile.
6.2. Porticati e logge
6.2.1. Ferme restando le prescrizioni e limitazioni di cui alla Parte Quarta delle presenti norme, ove consentito dalle disposizioni delTitolo II della Parte Quarta, è ammessa la realizzazione di porticati, logge e terrazze a tasca in coerenza con quanto definito all'art. 7bis e disciplinato ai successivi commi.
6.2.2. È consentita la realizzazione di portici privati ai piani terreni e di logge ai piani superiori degli edifici, purché la somma delle pareti perimetrali chiuse (comprendendo anche eventuali pilastri o strutture di sostegno) non superi i tre quarti (3/4) del totale delle pareti perimetrali dell'edificio principale.
6.2.3. La superficie complessiva di portici e logge (non computabile ai fini della volumetria ammissibile) non può essere superiore al 20% della superficie utile lorda (SUL) dell'unità immobiliare interessata, calcolata ai sensi del precedente punto 3.5 delle presenti norme. Ai portici e alle logge si applicano le disposizioni relative ai distacchi, come da Codice Civile.
6.2.4. Non sono qualificabili come logge, e vanno pertanto considerati a tutti gli effetti locali chiusi e pertanto costituiscono volume e superficie utile lorda S.U.L, gli spazi che non presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
- a) almeno due lati siano aperti verso l'esterno, senza interposizione di infissi vetrati od altri elementi suscettibili di determinare un vano chiuso;
- b) almeno 1/2 del perimetro complessivo della loggia sia direttamente aperto verso l'esterno, senza interposizione di infissi vetrati od altri elementi suscettibili di determinare un vano chiuso, escluso i pilastri di sostegno;
- c) deve avere almeno un lato realizzato in aderenza all'edificio.
Ai fini del presente Regolamento, il portico, loggiato e porticato sono assimilabili alla loggia, costituiscono superficie coperta (SC) ed è ammessa la costruzione delle suddette strutture alla distanza di ml. 5 dal confine.
6.3. Terrazza a tasca:
6.3.1. In tutti i fabbricati per i quali sono ammessi interventi per la realizzazione delle terrazze a tasca, dovranno essere rispettare le seguenti condizioni:
- - non potrà interessare più di una falda;
- - dovrà essere completamente incassata e distanziata di almeno ml. 1 sia dal filo esterno della facciata che dal colmo ed essere distante dai confini laterali di almeno ml. 1,50;
- - dovrà avere una superficie complessiva massima di mq. 9;
- - i parapetti in muratura non dovranno fuoriuscire dalla copertura per più di cm. 20, e la eventuale restante parte del parapetto dovrà essere realizzata in metallo;
- - non dovrà avere alcun tipo di copertura.
7. Recupero dei sottotetto
7.1. Il recupero dei sottotetti è consentito per i volumi legittimamente esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 8/02/2010 n. 5 o in via di realizzazione aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
- - l'altezza media interna netta, intesa come distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell'intradosso sovrastante il solaio ed il solaio stesso, non sia inferiore a ml. 2,30 per gli spazi ad uso abitazione. Per gli spazi accessori o di servizio, l'altezza è riducibile a ml. 2,10. In caso di soffitto non orizzontale, fermo restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a ml. 1,50 per gli spazi di abitazione e a ml. 1,30 per gli spazi accessori e di servizio. Gli eventuali spazi di altezza inferiore alle predette misure devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. L'obbligo di chiusura non interviene quando gli spazi risultino essere in corrispondenza delle fonti di luce diretta; in tal caso la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. In ogni caso deve essere rispettato un volume minimo di mc. 24 per camera ad un posto letto e mc. 38 per camera a due posti letto e soggiorno;
- - qualora il rapporto illuminante sia minore di 1/8 della superficie del pavimento e comunque non al di sotto di 1/16, la ventilazione naturale deve essere integrata con un impianto di ventilazione meccanica controllata a funzionamento costante. Al fine di reperire la superficie minima aeroilluminante è consentito, all'interno della superficie di copertura del tetto, (ad esclusione degli edifici vincolati) l'installazione di lucernai;
- - gli interventi di recupero del sottotetto a fini abitativi non possono determinare un aumento delle unità abitative esistenti e devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda, nonché delle linee di pendenza della falde.
8. Tipologie di intervento edilizio
8.1. Interventi di manutenzione ordinaria
8.1.1. Sono opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture degli edifici, quali intonaci, pavimenti, rivestimenti, tinteggiature, infissi, ecc.; opere di riparazione ed adeguamento di impianti tecnologici e servizi igienico sanitari, eccetto impianti di trattamento dei liquami; opere di rinnovo, sostituzione o installazione di isolanti e impermeabilizzazioni che non comportino mutazione dell'aspetto esteriore degli edifici.
8.1.2. Sono pertanto interventi di manutenzione ordinaria:
- a) il rifacimento di intonaci e coloriture con tonalità analoghe alle preesistenti;
- b) la riparazione e il rifacimento di infissi secondo materiali, sezioni, e scansioni analoghe a quelle preesistenti;
- c) il rifacimento delle sistemazioni esterne con superfici e materiali analoghi a quelli preesistenti;
- d) la costruzione, il rifacimento e la sostituzione di pavimenti e/o rivestimenti interni in edifici non soggetti a tutela del D.Lgs. 42/04;
- e) la sostituzione ed il rifacimento di infissi interni;
- f) lo smontaggio e la riparazione del manto di copertura senza intervento sulla struttura principale;
- g) il rifacimento o l'installazione di materiali di isolamento o coibentazione;
- h) gli interventi necessari a mantenere in efficienza o ad adeguare alle normali esigenze di servizio i seguenti impianti tecnologici esistenti, purché gli interventi non comportino la costruzione ex novo di locali igienici e tecnologici:
- - impianti di riscaldamento o raffreddamento;
- - impianto elettrico;
- - impianto idrico;
- - impianti di accumulazione o sollevamento idrico;
- - impianti igienico-sanitari;
- - impianti di ascensore o montacarichi.
8.1.3. Gli interventi di cui sopra non potranno comportare modifiche o alterazioni degli elementi architettonici o decorativi. Il rifacimento e la riparazione di impianti tecnologici e delle reti di distribuzione dovrà essere condotto in modo da non incidere su murature in pietrame a vista, sia interne che esterne.
8.1.4. Sono pertanto interventi di manutenzione straordinaria:
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono costituiti dalle opere e dalle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire le parti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, né frazionamento dell'unità immobiliare.
8.1.5. Tali opere e modifiche non potranno comunque comportare alterazioni delle strutture orizzontali o a quelle verticali avente carattere strutturale, né potranno comportare alterazioni del carattere architettonico dell'edificio.
8.1.6. Rientrano altresì nella presente categoria d'intervento le opere che comportano lievi modifiche distributive non incidenti sugli elementi strutturali; la realizzazione di collegamenti verticali quando mancanti o la loro eliminazione; lievi modifiche alle quote dei solai o dei vespai al piano terra per adeguamento dell'altezza utile abitabile; apertura di piccole finestre di superficie massima non superiore a mq. 0,50 per servizi igienici e cucine; la installazione di pannelli solari o fotovoltaici senza serbatoio di accumulo esterno a servizio degli edifici.
8.1.7. Sono altresì interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere quando siano eseguite con materiali, caratteri o colori diversi da quelli esistenti:
opere interne:
- a. opere interne alla singola unità immobiliare che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non comportino aumento di superficie utile, mutamento della destinazione d'uso e aumento del numero di unità immobiliari;
- b. la demolizione e sostituzione dei solai con il mantenimento della quota;
- c. l'adeguamento dello spessore delle murature perimetrali interne, delle coperture dei solai ai fini della coibentazione termica ed acustica;
- d. gli impianti tecnologici ed i relativi volumi tecnici, purché ricavati nell'ambito del volume del fabbricato e/o dell'unità immobiliare, quali:
- - impianti di riscaldamento o raffreddamento;
- - impianti di accumulazione o sollevamento idrico;
- - impianti igienico-sanitari;
- - impianti di ascensore o montacarichi,
- - locali caldaia;
- - locali autoclave.
opere esterne:
- a. il rifacimento di infissi esterni eseguiti con caratteri e colori diversi da quelli esistenti;
- b. il rifacimento di vetrine con modificazione del profilo esistente;
- c. installazione di elementi di chiusura quali inferriate, cancelli, cancelletti, serrande ecc.;
- d. strutture fisse di arredo da installare sui balconi;
- e. il rifacimento di rifiniture esterne e tinteggiature, con modificazioni di materiali o colori;
- f. il rifacimento totale di intonaci, con modificazioni di materiali o colori;
- g. il rifacimento e/o sostituzione parziale o totale delle coperture, ivi compresi gli elementi strutturali, ferma restando la quota di colmo e di gronda; il tutto con o senza modificazioni di materiali o colori;;
- h. la sostituzione e/o installazione di elementi architettonici (cornici, zoccolature, gradini), con modificazione dei tipi e della forma;;
- i. recinzioni, muri di cinta e cancellate;;
- j. l'installazione di antenne riceventi di piccole dimensioni purché condominiali;;
- k. la costruzione di canne fumarie;;
- l. la messa in opera di finestre a falda;;
- m. la realizzazione di manufatti per la protezione dei contatori del gas, di impianti elettrici (ENEL), contatori di acqua, ecc.;;
- n. la costruzione di opere di allacciamento fognario all'interno delle aree private; depositi G.P.L., ecc.,;
- o. le sistemazioni esterne ai fabbricati (verde, vialetti, accessori), non comprese fra le opere di manutenzione ordinaria;;
- p. la costruzione di vespai, con altezza massima netta di cm. 60;;
- q. la costruzione di scannafossi ispezionabili anche dall'esterno, con ampiezza massima netta di cm. 100;;
- r. la realizzazione di muri di sostegno e contenimento di altezza fuori terra inferiore a mt. 1,50;;
- s. l'abbattimento di piante adulte di alto fusto (es.: pini, cipressi, platani e simili) quando ciò si renda necessario per far posto a nuove costruzioni, per salvaguardare sia l'incolumità delle persone e per evitare danni alle costruzioni ed impianti esistenti, a seguito dell'abbattimento di piante adulte per motivi di sicurezza e/o per danni provocati, dovrà essere prevista in fase progettuale la messa a dimora di altre essenze arboree più idonee in sostituzione di quelle eliminate;;
- t. l'apertura o modifica di passi carrabili con esecuzione di opere, murarie, previa acquisizione parere del competente Corpo Polizia Municipale e Ufficio Patrimonio Comunale.