Articolo 89 disposizioni generali

1. Le disposizioni per le infrastrutture di collegamento disciplinano l'attuazione di una parte delle grandi opere del sistema della mobilità previste dal Piano strutturale. Disciplinano in particolare le opere per le quali, nel corso di validità del presente Regolamento urbanistico, sia ipotizzabile l'approvazione dei progetti, ovvero l'avvio dei lavori.

2. Le presenti disposizioni disciplinano, altresì, l'attuazione delle opere minori di rilevanza locale, nonché gli interventi relativi a opere esistenti sottoposte a potenziamento, ampliamento e/o rifacimento.

3. Le opere relative al sistema della sosta contemplate dal PS, se e in quanto previste dal presente RU, sono disciplinate dalla Parte Quarta,Titolo III delle presenti norme.

Articolo 90 aree pedonali, percorsi pedonali e piste ciclabili

1. Definizione

1.1. Le aree pedonali, i percorsi pedonali e le piste ciclabili sono spazi protetti, riservati ai pedoni o ai ciclisti, al cui interno non è consentito il traffico motorizzato. Hanno lo scopo di separare il transito di pedoni e ciclisti dalle strade carrabili, migliorando la sicurezza e facilitando gli spostamenti.

2. Rappresentazione

2.1. Le aree pedonali, i percorsi pedonali e le piste ciclabili sono individuati con apposito segno dagli elaborati grafici del RU.

2.2. Tale segno individua il tracciato di massima delle suddette aree, percorsi e piste, che, per motivate esigenze riconosciute dalla Amministrazione Comunale, potranno subire leggere modifiche in sede esecutiva a condizione di:

  1. a. non impedire gli spostamenti lungo le direttrici individuate dagli elaborati grafici del RU;
  2. b. non rendere più faticosi gli spostamenti.

2.3. I tracciati dei percorsi pedonali e delle piste ciclabili previsti nelle aree di nuovo impianto, di cui all'Articolo 78 delle presenti norme, possono subire leggere variazioni connesse a difficoltà esecutive a condizione di:

  1. a. garantire il congiungimento dei punti estremi di ciascun percorso, così come rappresentato nelle schede raccolte nell'Elaborato F del RU;
  2. b. non pregiudicare l'attuazione del comparto e, in particolar modo, delle altre opere pubbliche ivi previste.

2. Caratteri costruttivi

2.1. I percorsi pedonali di nuova realizzazione hanno una sezione minima di 1,50 ml; le piste ciclabili di 1,50 ml, se ad un solo senso di marcia, ovvero di 2,50 ml, se a doppio senso di marcia.

2.2. L'esclusivo uso pedonale e/o ciclabile dei percorsi e delle piste è garantito attraverso apposite soluzioni di arredo e adeguati accorgimenti segnaletici. Nei tratti esposti al pericolo, i percorsi pedonali e ciclabili sono realizzati in sede propria e protetta.

2.3. Le aree e i percorsi pedonali, così come le piste ciclabili, che per brevi tratti o in situazioni obbligate devono essere previsti in promiscuità con il traffico automobilistico, sono comunque segnalate attraverso adeguati rialzamenti del fondo, speciali pavimentazioni o altri sistemi capaci di indurre il rallentamento degli autoveicoli e di evidenziare la priorità caratterizzazione pedonale e/o ciclabile degli spazi.

2.4. La pavimentazione dei percorsi pedonali e delle piste ciclabili rispetta le seguenti caratteristiche:

  • - territorio rurale: realizzata con fondo bianco o con stabilizzanti che utilizzino l'inerte locale (terre stabilizzate):
    • - ambiti urbani: pietra, autobloccanti in cls (centro abitato di Porto Santo Stefano, a integrazione del Lungomare dei Navigatori, e in tutti gli ambiti urbani se all'interno di giardini e spazi verdi), stabilizzanti che utilizzino l'inerte locale. Il ricorso a pavimentazioni in asfalto è da limitare ai percorsi adiacenti strade asfaltate e ai casi per i quali l'Amministrazione Comunale appuri l'impossibilità/inopportunità di ricorrere a soluzioni diverse.

3. Interventi

3.1. La realizzazione di aree pedonali, percorsi pedonali e piste ciclabili è sempre consentita, ancorché non espressamente prevista dagli elaborati grafici del RU.

3.2. Gli itinerari realizzati nell'ambito di progetti edilizi o di PA di iniziativa privata, per i quali è prevista la cessione alla Amministrazione Comunale, sono collaudati da un tecnico scelto dalla Amministrazione Comunale con spese a carico del soggetto attuatore.

Articolo 91 rete viaria

1. Definizione

1.1. Per rete viaria del territorio comunale si intende il sistema infrastrutturale composto da:

  1. a. viabilità extraurbana di interconnessione sovra comunale, quale corridoio multimodale Porto Santo Stefano - Santa Liberata - Terra Rossa - Porto Ercole composto dalle strade provinciali n. 161 "Porto Santo Stefano" e n. 2 "Porto Ercole" (esistenti), nonché dal sedime recuperato della ex ferrovia Orbetello - Porto Santo Stefano nel tratto compreso tra Terra Rossa e Porto Santo Stefano;
  2. b. viabilità extraurbana di penetrazione comunale (esistente): strade provinciali n.65 "Panoramica di Porto Santo Stefano", n.66 "Panoramica di Porto Ercole" e n.77 "Convento"; strada comunale Campone - Maddalena; Via di Forte Stella;
  3. c. viabilità di distribuzione urbana:
    1. c.1. esistente:
      • - Porto Santo Stefano: asse est-ovest Via Discesa del Valle-Via della Vittoria/Via Roma-Via Baschieri-Via Panoramica e asse nord-sud Via degli Aviatori-Via del Campone a Porto Santo Stefano;
      • - Pozzarello: Via C. Colombo;
      • - Porto Ercole: Via Caravaggio a Porto Ercole.
    2. c.2. nuova previsione:
      • - Porto Santo Stefano: viabilità di gronda;
      • - Porto Ercole: viabilità di gronda, strada di accesso area ex Cirio.
  4. d. viabilità di distribuzione locale (urbana, esistente o di nuova previsione; extraurbana esistente).

1.2. Le schede dell'Elaborato F del RU definiscono la classificazione delle nuove strade previste nelle aree di nuovo impianto ai sensi delle presenti norme.

1.3. Per "fasce di rispetto" stradali si intendono le porzioni di territorio suscettibili di utilizzo per l'adeguamento dei tracciati infrastrutturali e/o per la realizzazione di opere di mitigazione degli impatti generati dalle infrastrutture sull'ambiente e sul paesaggio. La loro larghezza è definita sulla base del Nuovo codice della strada.

2. Rappresentazione e classificazione

2.1. L'Amministrazione Comunale provvede a rappresentare le strade che compongono la rete viaria comunale, classificandole ai sensi del Nuovo codice della strada, in una apposito elaborato grafico denominato "Rete della viabilità comunale". Detto elaborato è aggiornato ogni qual volta ciò si renda necessario in virtù dell'evolversi degli assetti insediativi e infrastrutturali e comunque con cadenza quanto meno quinquennale. L'aggiornamento è oggetto di una apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

2.2. I tracciati dei nuovi tratti viari o di quelli previsti in variante alla viabilità esistente, ovvero a sua integrazione, sono rappresentati sugli elaborati grafici del RU. Tali tracciati sono più compiutamente definiti dal progetto definitivo dell'opera, fermo restando l'obbligo della loro inclusione nelle fasce di rispetto stradali, così come definite dagli elaborati grafici del RU.

2.3. I tracciati della viabilità carrabile prevista nelle aree di nuovo impianto, di cui all'Articolo 78 delle presenti norme, sono più compiutamente definiti dai relativi PA fermo restando che essi:

  1. a. devono obbligatoriamente congiungere i punti estremi di ciascun tratto viario, così come rappresentato nelle schede raccolte nell'Elaborato F del RU;
  2. b. non devono pregiudicare l'attuazione del comparto e, in particolar modo, delle opere pubbliche ivi previste;
  3. c. non devono provocare frantumazione e/ marginalizzazione degli spazi pubblici.

2.4. L'ampiezza delle fasce di rispetto stradali deriva dalle disposizioni di legge e dalla evoluzione degli assetti insediativi e infrastrutturali. Per la viabilità extraurbana di interconnessione sovra comunale e per la viabilità extraurbana di penetrazione comunale essa è rappresentata sugli elaborati grafici del RU in funzione della categoria assegnata dal RU alla suddetta viabilità. Le fasce di rispetto della viabilità minore trovano invece specifica definizione grafica nella "Rete della viabilità comunale" di cui al precedente punto 2.1. del presenteArticolo in funzione della classificazione ai sensi del Nuovo codice della strada. Al loro interno valgono le disposizioni di cui al successivo punto 5 del presente Articolo.

3. Caratteri costruttivi

3.1. I caratteri costruttivi delle nuove strade rispettano le norme funzionali e geometriche emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi riguardanti le strade esistenti e la realizzazione di nuove strade sono improntati alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti, con specifico riguardo ai pedoni e ai ciclisti, alla minimizzazione e alla compensazione degli impatti ambientali e visuali, alla coerenza e alla valorizzazione paesaggistica.

3.2. La realizzazione di nuovi tracciati stradali e/o l'adeguamento non puntuale di quelli esistenti, in particolare, è sempre preceduta da uno specifico studio che consenta di concepire l'infrastruttura come una componente integrata nell'ambiente e nel paesaggio e non come una mera sovrapposizione ad essi. A tale scopo, oltre ai caratteri orografici, devono essere esplicitamente considerati gli aspetti geologici, morfologici e idraulici, gli assetti vegetazionali e faunistici, gli aspetti storico-culturali, gli aspetti visuali. Qualora l'esito dello studio evidenzi impatti problematici, si devono definire adeguate opere di mitigazione e di compensazione, ovvero considerare soluzioni progettuali diverse, ivi inclusi tracciati alternativi, che, se esterni alle fasce di rispetto stradale, sono approvati in variante al presente RU.

3.3. Ferme restando le disposizioni dettate dalle presenti norme in relazione a specifici interventi viari:

  1. a. la nuova viabilità interna agli ambiti urbani è sempre dotata di un sistema fognario di raccolta delle acque meteoriche e di almeno un marciapiede di dimensioni regolamentari. Ove presenti, le aiole alberate hanno una larghezza non inferiore a 1,50 ml. L'illuminazione stradale è realizzata con corpi illuminanti schermati, che evitano la diffusione della luce verso l'alto.
  2. b. la nuova viabilità del territorio rurale è sempre affiancata da un percorso pedonale o da una pista ciclabile realizzati in sede protetta. Di norma l'illuminazione stradale non è presente. Se del caso, i percorsi pedonali e le piste ciclabili sono dotati di sistemi di illuminazione segnavia con lampade incassate a terra e schermate nella parte superiore.

3.4. Capitolato prestazionale

3.4.1. Entro sei mesi dalla entrata in vigore delle presenti norme, l'Amministrazione Comunale predispone un capitolato prestazionale che indica i requisiti qualitativi da rispettare nella realizzazione delle nuove strade.

3.4.2. Il suddetto capitolato prestazionale definisce, in particolare, le stratigrafie e le sezioni tipo delle strade, comprensive dei marciapiedi, delle piste ciclabili e delle aiole verdi, i materiali, gli arredi e le specie vegetali da utilizzare in coerenza con le presenti norme, le verifiche da effettuare in sede di collaudo.

3.4.3. Le strade previste nelle aree di nuovo impianto, così come tutti i tratti di nuova viabilità comunque previsti dal RU, si uniformano ai requisiti qualitativi del suddetto capitolato prestazionale.

4. Interventi viari

4.1. Viabilità extraurbana esistente

4.1.1. Sulla viabilità extraurbana esistente, per migliorare la sicurezza degli spostamenti veicolari e la fluidità dei traffici, sono consentiti interventi di adeguamento della sede carrabile a:

  • * categoria C per la viabilità di interconnessione sovracomunale di cui al punto 1.1 del presente Articolo e in particolare:
    • - SP n. 2 "Porto Ercole": categoria C1 (larghezza corsie pari a 3,75 ml/cad);
    • - SP n. 161 "Porto Santo Stefano: categoria C2 (larghezza corsie pari a 3,50 ml/cad);
  • * categoria F per le strade extraurbane di penetrazione comunale di cui al punto 1.1 del presente Articolo.

Tali interventi non devono comportare modifiche del tracciato viario se non per comprovate esigenze localizzate.

4.1.2. Lungo i tratti panoramici che consentono la vista sulla costa e sul mare è vietato creare impedimenti permanenti che impediscano le visuali. In coerenza con il Piano strutturale è altresì vietato creare impedimenti permanenti che ostruiscano le visuali verso le seguenti località: Porto s. Stefano, Torre Lividonia, Torre Cacciarella, Torre di Cala Grande, Torre di Cala Moresca, Torre di Cala Piccola, Torre di Capo d'Uomo, Torre Argentiera, Torre della Maddalena, Torre delle Cannelle, Torre Ciana, Torre dell'Avvoltore, Porto Ercole, Forte Stella, Forte Filippo, Batteria di S. Caterina, La Rocca.

4.1.3. Le eventuali componenti di arredo devono essere costituite da materiali tradizionali: pietra fv, legno, vetro, metallo verniciato, ecc.

4.1.4. L'eventuale apposizione di corpi illuminanti deve evitare l'inquinamento luminoso, facendo ricorso a schermature che impediscano la diffusione della luce verso l'alto.

4.1.5. Strada panoramica

4.1.5.1. In coerenza con quanto previsto dal PS, la Strada panoramica, nei tratti esterni agli ambiti urbani, può essere oggetto di interventi di messa in sicurezza, con particolare riferimento alle frane, agli smottamenti, al drenaggio delle acque meteoriche e alle altre problematiche geomorfologiche e idrogeologiche.

4.1.5.2. Il fondo stradale può essere oggetto di interventi di miglioramento. Tutti gli interventi non devono comunque comportare la saldatura dell'anello del promontorio, così come indicato nella scheda di paesaggio del PIT, Ambito 26 "Argentario".

4.1.5.3. Stante il valore panoramico della strada, sono vietati gli interventi che ostruiscano in modo permanente le visuali verso il mare. È invece consentita la realizzazione, ai lati della strada, di piccoli slarghi non strutturati con funzione di belvedere. Tali slarghi devono avere il fondo bianco e, se del caso, staccionate di protezione in legno.

4.2. Corridoio multimodale

4.2.1. Il corridoio multimodale rappresenta la principale opera infrastrutturale prevista dal Piano strutturale per razionalizzare l'accesso ai porti e ai centri abitati del territorio comunale, per favorire il trasporto pubblico e per consentire gli spostamenti ciclabili.

4.2.2. Esso è costituito:

  • * dalle strade provinciali n. 2, "Porto Ercole", e n. 161, "Porto Santo Stefano", così come classificate e disciplinate nel presente Articolo;
  • * dal sedime della vecchia ferrovia Orbetello - Porto Santo Stefano opportunamente recuperato a sede viaria secondo le disposizioni del presente Articolo.

4.2.3. Il corridoio multimodale è un sistema stradale complesso a uso di autovetture private, bus navetta per il trasporto pubblico e biciclette.

4.2.4. L'intervento è subordinato alla predisposizione di un progetto unitario, approvato dal Consiglio Comunale, che deve prevedere:

  1. a. il recupero del sedime della ex ferrovia Orbetello - Porto Santo Stefano a sede viaria nel tratto compreso tra Val di Prato e Porto Santo Stefano, evitando le intersezioni a raso con la viabilità provinciale e riattivando le gallerie esistenti e in disuso;
  2. b. un percorso dei bus navetta diretti verso Porto Santo Stefano che, tra Val di Prato e Pozzarello, utilizza una corsia della viabilità provinciale in promiscuità con il traffico automobilistico, mentre tra Pozzarello e il porto del Valle utilizza il sedime della ex ferrovia in promiscuità con la pista ciclabile. Un percorso dei bus navetta provenienti da Porto Santo Stefano che, tra il porto del Valle e Pozzarello, utilizza una corsia della viabilità provinciale in promiscuità con il traffico automobilistico, nell'abitato di Pozzarello (tra la nuova viabilità di connessione con Via dell'Orto e Via C. Colombo) utilizza una corsia della strada ricavata sul sedime della ex ferrovia in promiscuità con il traffico automobilistico locale e con la pista ciclabile, mentre tra Pozzarello e Val di Prato utilizza il sedime della ex ferrovia in promiscuità con la sola pista ciclabile. Tutto ciò al fine di evitare l'incrocio a raso tra la viabilità principale e la ex ferrovia all'altezza di Pozzarello
  3. c. fermate dei bus navetta ricavate in sede propria, in appositi slarghi attrezzati ai lati del percorso e all'interno della relativa fascia di rispetto;
  4. d. una pista ciclabile in sede protetta, ricavata nel sedime della ex ferrovia in affiancamento al percorso dei bus navetta nel tratto compreso tra Porto Santo Stefano e Val di Prato e in affiancamento alla viabilità provinciale nel tratto compreso tra Val di Prato e Porto Ercole;
  5. e. l'utilizzazione da parte degli autoveicoli dell'attuale viabilità provinciale nei due sensi di marcia.

4.2.5. Il progetto unitario deve essere corredato da uno specifico studio di inserimento paesaggistico finalizzato a definire:

  1. a. i raccordi morfologici, architettonici e formali con le strutture paesaggistiche esistenti;
  2. b. le misure per limitare gli effetti di frammentazione ecologica, soprattutto nelle aree a più alto valore ambientale;
  3. c. le misure per conservare e valorizzare le visuali aperte verso la costa e il mare;
  4. d. le misure per contenere e compensare gli impatti visuali prodotti dall'opera;
  5. e. le modalità di cantierizzazione atte a minimizzare gli impatti sui paesaggi limitrofi, direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione dell'opera.

4.2.6. In presenza di appurata impossibilità a utilizzare il sedime della ex ferrovia, il progetto dell'opera può prevedere varianti localizzate che, se esterne alla fascia di rispetto indicata sugli elaborati grafici del RU, comportano variante urbanistica.

4.2.7. Ove necessario, per esigenze di spazio, o opportuno, per qualità di tracciato e/o presenza di viabilità minore all'uopo utilizzabile, la pista ciclabile può distaccarsi dalla carreggiata stradale e seguire un percorso autonomo, ferma restando la necessità di mantenere la stessa origine e la stessa destinazione del tracciato stradale.

4.2.8. Le opere d'arte della strada, che non devono presentare parti in cemento f. v., hanno finiture consone ai caratteri tradizionali delle costruzioni locali, con preferenza per le finiture in pietra.

4.2.9. Le piazzole per le fermate dei bus navetta, che hanno il fondo pavimentato con materiale lapideo antiscivolo, possono essere attrezzate con sedute in legno e ombreggiate con pergolati in legno o metallo.

4.2.10. I caratteri costruttivi della pista ciclabile si conformano alle disposizioni di cui all'Articolo 88 delle presenti norme. Il tracciato della pista può essere segnalato, nelle ore notturne, attraverso sistemi segnavia con luce radente e bassa potenza di impianto. Sono vietati i sistemi di illuminazione che diffondono la luce verso l'alto.

4.3. Viabilità di distribuzione urbana

4.3.1. Viabilità esistente

4.3.1.1. La viabilità di distribuzione urbana esistente, di cui al punto 1.1 del presente Articolo, è suscettibile di interventi di adeguamento alla categoria E (strada urbana di quartiere) ai sensi del Nuovo codice della strada.

4.3.1.2. In corrispondenza degli ingressi urbani, lungo i lati della strada sono messi a dimora filari di alberi di alto fusto, con specie scelte tra quelle indicate dal RE. Le intersezioni stradali sono preferibilmente risolte attraverso rotatorie adeguatamente arredate.

4.3.2. Nuova viabilità

4.3.2.1.La nuova viabilità di gronda prevista dal RU a ridosso dei centri abitati, garantisce i collegamenti tra i settori urbani evitando l'attraversamento delle aree centrali e ha le caratteristiche delle strade di categoria E (strada urbana di quartiere) ai sensi del Nuovo codice della strada.

4.3.2.2. Ove indicato dagli elaborati grafici del RU, essa è affiancata da due aiole alberate di larghezza minima pari a 3,00 ml, con una densità arborea di 10 piante di alto fusto/100 ml scelte tra quelle indicate dal RE.

4.3.2.3. Le schede raccolte nell'Elaborato F del RU e relative alla aree di nuovo impianto definiscono specificatamente, se del caso, le caratteristiche costruttive delle nuove strade, con particolare riferimento ai raccordi morfologici e agli impatti visuali.

4.4. Viabilità di distribuzione locale

4.4.1. Gli interventi sulla viabilità di distribuzione locale, allorché coincidente con la viabilità minore di interesse storico, seguono le disposizioni di cui all'Articolo 30 delle presenti norme.

4.4.2. Nel territorio rurale, ove presente, va comunque conservato il fondo bianco. Solo in presenza di comprovate ragioni è consentito il ricorso terre stabilizzate che utilizzino l'inerte locale.

5. Interventi nelle fasce di rispetto

5.1. Freme restando le disposizioni del nuovo Codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, nelle fasce di rispetto stradale si applicano le disposizioni che seguono.

5.2. Al loro interno non sono consentite nuove costruzioni, né ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali.

5.3. Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia, con esclusione della demolizione con fedele ricostruzione, della demolizione e ricostruzione dei volumi secondari e delle addizioni funzionali.

5.4. La realizzazione dei muri di cinta o di altre recinzioni ai lati della strada, così come la messa a dimora di alberi o siepi, anche a carattere stagionale, è subordinata al rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo Codice della strada.

5.5. Nelle fasce di rispetto sono consentite le pratiche agricole, le sistemazioni a verde e, previo nulla osta dell'ente gestore, la realizzazione di impianti per la distribuzione di carburante, marciapiedi, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, parcheggi, impianti tecnologici e simili.

Articolo 92 chioschi e strutture amovibili su strade e spazi pubblici

1.Definizione

1.1. Per chioschi e struttura amovibili si intendono i manufatti isolati, prefabbricati, temporanei se pure strutturalmente durevoli, concepiti per la vendita di generi diversi o per la somministrazione di cibi e bevande anche a supporto di esercizi presenti in edifici separati.

1.2. Essi sono installati su suolo pubblico, ovvero gravato da servitù di uso pubblico, all'interno degli ambiti urbani, per un periodo predeterminato e a seguito di apposito atto abilitativo rilasciato dalla Amministrazione, accompagnato da convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto..

2. Criteri di localizzazione e caratteri costruttivi

2.1. I chioschi e le strutture amovibili possono essere installati, nel rispetto delle norme contenute nel Nuovo codice della strada, lungo la viabilità pubblica interna agli ambiti urbani e, in particolar modo, nelle piazza alberate e nelle aree attrezzate per il passeggio, di cui all'Articolo 41, punto 3.4.2.4, delle presenti norme, e lungo i percorsi pedonali e le piste ciclabili, di cui all'Articolo 90 delle presenti norme.

2.2. La loro installazione, che non deve generare ostacoli o rallentamenti al traffico veicolare, né pericoli alle persone o alle cose, deve essere prevista in appositi spazi distinti e separati dalla carreggiata stradale.

2.3. La suddetta installazione non deve comunque precludere visuali prospettiche sulle risorse storico-culturali di cui alla Parte Terza,Titolo II, delle presenti norme, né su scorci paesaggistici di particolare qualità formale.

2.4. La struttura portante dei chioschi e delle strutture amovibili deve essere realizzata in legno, ghisa o altro metallo verniciato, mentre i tamponamenti possono essere realizzati con gli stessi materiali ovvero con altri, purché idonei al decoro dello spazio pubblico e coerenti con l'arredo urbano degli spazi limitrofi.

2.5. L'altezza non deve superare i 3,50 ml.

2.6. Non è consentita l'installazione di chioschi o di strutture amovibili nei seguenti settori funzionali urbani:

  1. a. settori urbani a prevalente funzione residenziale: SUR4, SUR 5
  2. b. settori urbani a prevalente funzione produttiva: SUP1, SUP2, SUP3, SUP4

3. Criteri dimensionali

3.1. La superficie utile lorda complessivamente occupata negli ambiti urbani dai chioschi e dalle strutture amovibili su strade e spazi pubblici, comprensiva delle strutture legittimamente esistenti e già installate, non deve superare i seguenti limiti:

  1. a. ambito urbano di Porto Santo Stefano: 1.500 mq
  2. b. ambito urbano di Porto Ercole: 1.000 mq

4. Regolamento comunale dei chioschi e delle strutture amovibili

4.1. L'Amministrazione Comunale predispone un apposito regolamento attraverso il quale, in coerenza con le disposizioni del presente Articolo:

  1. a. procede al censimento e alla catalogazione dei chioschi e delle strutture amovibili esistenti su strade e spazi pubblici del territorio comunale, indicando per ciascuna di essi l'ubicazione, i caratteri dimensionali, i caratteri costruttivi, l'attività esercitata, il tipo e la durata dell'atto abilitativo in atto;
  2. b. definisce conseguentemente la superficie utile lorda legittimamente già impegnata e quella ancora disponibile sulla base delle quantità consentite dalle presenti norme;
  3. c. definisce i criteri localizzativi, i caratteri dimensionali e i caratteri costruttivi e formali dei chioschi e delle strutture amovibili da localizzare ex novo, ovvero da ubicare in diversa localizzazione alla scadenza del titolo abilitativo in atto;
  4. d. definisce i criteri di assegnazione delle aree tramite procedura di evidenza pubblica, il carattere, la durata e l'iter procedurale dell'atto abilitativo, lo schema di convenzione, le garanzie fideiussorie, l'entità del canone da corrispondere alla Amministrazione Comunale, l'entità delle sanzioni in caso di inosservanza.

4.2. Il regolamento di cui trattasi si raccorda al PUAD, di cui all'Articolo 5 delle presenti norme per la disciplina dei chioschi e delle strutture amovibili che ricadano nelle aree demaniali.

Articolo 93 sistema portuale

1. Definizione

1.1. Il sistema portuale del comune di Monte Argentario è costituito dai porti del Valle (Porto Santo Stefano), Porto Ercole, Cala Galera e dall'approdo della Pilarella (Porto Santo Stefano).

1.2. Ai fini delle presenti norme, per ambito portuale si intendono l'area e lo specchio d'acqua che compongono il porto e che sono oggetto del Piano regolatore del porto, di cui al successivo punto 4 del presente Articolo.

1.3. Gli elaborati grafici del RU definiscono il perimetro dell'ambito portuale dei porti del Valle (Porto Santo Stefano), Porto Ercole e Cala Galera. Al suo interno opera il piano regolatore del porto di cui alla LR 01/2005.

2. Classificazione

2.1. Ai sensi del master plan "La rete dei porti toscani", parte integrante del Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana (PIT):

  • - il Porto del Valle, a Porto Santo Stefano, è classificato come porto di interesse regionale e interregionale;
  • - il porto di Porto Ercole è classificato come ormeggio, ma possiede le caratteristiche per essere trasformato in porto o approdo turistico;
  • - il porto di Cala Galera è classificato come porto turistico;
  • - l'approdo della Pilarella, a Porto Santo Stefano, è classificato come ormeggio temporaneo.

3. Prestazioni qualitative

In coerenza con quanto previsto dal Piano strutturale, il sistema portuale assolve le seguenti funzioni:

3.1. Porto del Valle

3.1.1. Caratterizzazione quale porto multifunzionale, con:

  • - punto esclusivo di imbarco per passeggeri con auto al seguito diretti all'isola del Giglio;
  • - stazione di partenza per i collegamenti con le isole del Giglio e di Giannutri, effettuati con navi traghetto e con motobarche;
  • - sezione specializzata di porto turistico;
  • - sezione dedicata alla pesca professionale;
  • - sezione dedicata agli ormeggi pubblici per residenti;
  • - sezione dedicata alla cantieristica navale.

3.2. Porto Ercole

3.2.1. Caratterizzazione quale porto multifunzionale, con:

  • - sezione dedicata alla pesca professionale e alle attività cantieristiche;
  • - sezione dedicata alle attività nautiche locali e agli ormeggi per residenti;
  • - sezione specializzata di porto turistico.

3.3. Cala Galera

3.3.1. Caratterizzazione quale porto turistico per imbarcazioni di dimensioni medie e grandi.

3.4. Pilarella

3.4.1. Caratterizzazione quale ormeggio temporaneo per residenti e approdo rifugio per imbarcazioni in transito.

4. Interventi consentiti - il piano regolatore del porto

4.1. Gli assetti fisici e funzionali degli ambiti portuali sono regolati dal piano regolatore del porto, che, ai sensi della LR 01/2005, costituisce atto di governo del territorio ed è predisposto in conformità con quanto disposto dal PS vigente. Il piano regolatore del porto definisce, in particolare, le aree destinate alla mobilità interna, alla produzione industriale, alla cantieristica, alla pesca, alla nautica da diporto, ai servizi passeggeri, ai servizi commerciali e turistici, disciplinando gli interventi da realizzare e i relativi caratteri costruttivi. In conformità al PS, il piano regolatore del porto definisce altresì le modalità di accesso ai porti e le dotazioni di parcheggio a servizio della nautica da diporto.

4.2. In coerenza con il PS, nel territorio comunale il piano regolatore dei porti prevede obbligatoriamente che il fabbisogno di acqua, per scopi non potabili compatibili, sia assolto previo allacciamento alla condotta delle acque reflue del depuratore di Terra Rossa;

4.3. Nelle more di approvazione di un nuovo piano regolatore del porto, predisposto ai sensi della LR 01/2005, i porti del Valle, a Porto Santo Stefano, e di Porto Ercole sono regolati dai vigenti piani regolatori dei porti integrati con i criteri e principi desumibili dall'art. 25 delle Norme di attuazione del vigente Piano Strutturale nonché dalle previsioni dello strumento della pianificazione riferito alle diverse UTOE.

4.4. Nelle more di approvazione di un piano regolatore del porto, predisposto ai sensi della LR 01/2005, nel porto di Cala Galera sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza cambi di destinazione d'uso. Il piano regolatore del porto, in coerenza con il PS, dovrà favorire l'integrazione, quanto meno funzionale, dell'area portuale con il centro abitato di Porto Ercole e con la spiaggia della Feniglia.

4.5. Onde consentire nel tempo l'attuazione delle previsioni strategiche del PS, il RU definisce specifiche previsioni di salvaguardia sulle aree suscettibili di assolvere ruoli strategici nel sistema della mobilità e della sosta.

5. Approdo della Pilarella e punti di ormeggio esistenti

5.1. Nell'approdo della Pilarella e nei punti di ormeggio legittimamente esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

5.2. In coerenza con quanto disposto dal PS, non è consentito incrementare il numero dei punti di ormeggio esistenti.

5.3. Obiettivi specifici: Approdo Pilarella

  • - conferma delle funzioni attuali di ormeggio temporaneo per i residenti e di approdo rifugio;
  • - messa in sicurezza dagli agenti marini, attraverso opere di difesa del lungomare e della piazza, mediante frangiflutti galleggianti anche con soluzioni sperimentali " a pelo d'acqua" che dovranno comunque salvaguardare i valori paesaggistici.