Articolo 78 aree di nuovo impianto (tn)

1. Definizione

1.1. Sono aree comprese nei comparti edificatori, individuati ai sensi della Legge 1150/1942, dove sono consentiti, previa approvazione di PA, interventi finalizzati alla sostituzione e/o alla riorganizzazione dei tessuti urbani esistenti, ovvero alla formazione di nuovi tessuti urbani.

Ricadono, in tutto o in parte, all'interno del perimetro aggiornato dei centri abitati, ovvero all'esterno del suddetto perimetro, ma all'interno della relativa UTOE di riferimento così come definita dal PS.

1.2. Sono classificate come zona "B" o zona "C", ai sensi del D.M. n. 1444/1968, in presenza di interventi a prevalente finalità residenziale o con funzioni connesse alla residenza. Sono classificate come zone "D", ai sensi dello stesso decreto, in presenza di interventi a prevalente finalità produttiva, industriale o artigianale.

1.3. Sono individuate con apposita sigla (Tn) e apposita campitura dagli elaborati grafici del RU e sono specificatamente disciplinate dalle schede contenute nell'Elaborato F, "Aree di nuovo impianto".

1.4. In sede di approvazione il PA può prevedere che l'attuazione dell'intervento trovi articolazione nel tempo attraverso distinte unità minime riferite a porzioni urbane definite.

1.5. I PA proponibili ai sensi dell'Articolo 66 della LR 01/2005, devono attuarsi secondo tecniche perequative di cui all'Articolo 65 della LR 01/2005 eArticolo 16 del DPGR 9 febbraio 2007 n. 3R.

1.6. Le schede progetto raccolte nell'Elaborato F, "Aree di nuovo impianto", prevedono, quali condizioni per la trasformabilità, oltre alle opere di urbanizzazione necessarie, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico consustanziali all'intervento. Gli oneri conseguenti a tali opere non possono essere scomputati da quanto altrimenti dovuto a titolo di urbanizzazione.

2. Prestazioni qualitative

2.1. Le aree di nuovo impianto concorrono alla definizione della nuova struttura e delle nuova funzionalità urbana, attraverso la creazione di infrastrutture gerarchizzate per la mobilità e per la sosta, l'incremento degli spazi pubblici e delle percorrenze pedonali, la nuova configurazione delle aree di frangia e delle aree urbane strategiche, il potenziamento della plurifunzionalità,.

2.2. A tale scopo, le schede raccolte nell'Elaborato F, "Aree di nuovo impianto", definiscono, in relazione alla capacità operativa del presente RU e all'entità degli interventi edificatori previsti nei singoli comparti, la realizzazione di:

  • - tratti della viabilità di gronda che integrano la viabilità urbana di attraversamento e riammagliano la viabilità di distribuzione locale, dando luogo alla creazione di sistemi lineari composti da strada, verde di arredo, percorsi pedonali e/o piste ciclabili;
  • - tratti di viabilità locale, che consentono il completamento della maglia stradale urbana, collegando strade senza sbocco;
  • - spazi per la sosta veicolare e ciclabile, pubblica e privata, ubicati in posizione strategica negli ambiti urbani;
  • - percorsi pedonali connessi agli spazi pubblici e al sistema della sosta;
  • - spazi aperti e spazi verdi, connessi agli spazi aperti esterni ai comparti;
  • - nuove centralità urbane, caratterizzate da una configurazione fisica qualificata e dalla presenza di funzioni pubbliche o di interesse pubblico.

3. Caratteri costruttividegli edifici e degli spazi aperti

3.1. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti sono specificatamente disciplinati dal RE, ferme restando le disposizioni che seguono e quelle eventuali di dettaglio, dettate dalle schede dell'Elaborato F "Aree di nuovo impianto" in relazione a specifici interventi.

3.2. Edifici

3.2.1. Le nuove costruzioni si conformano alle misure per il risparmio idrico, per il risparmio energetico e a favore delle fonti energetiche rinnovabili di cui all'Articolo 9 delle presenti norme. È ammessa la deroga solo per comprovate impossibilità tecnico-funzionali espressamente evidenziate nel titolo abilitativo.

3.2.2. Le coperture degli edifici sono realizzate con falde inclinate e manto di copertura in laterizio. Previo parere favorevole degli enti preposti alla gestione del vincolo paesaggistico, è consentita la realizzazione di coperture piane, perimetrate da parapetto pieno in muratura, purché con alloggiamento di pannelli solari e/o fotovoltaici per finalità di autoconsumo sulla base delle specifiche disposizioni dettate dal RE.

3.2.3. Tutte le opere murarie, di qualsiasi tipo, sono realizzate con finiture in pietra faccia vista e/o intonaco tinteggiato, evitando parti in cemento armato faccia vista.

3.2.4. I nuovi edifici seguono preferenzialmente gli allineamenti indicati nelle schede dell'Elaborato F "Aree di nuovo impianto" e se ne discostano solo per comprovati motivi costruttivi. In tali casi gli allineamenti sono preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale.

3.3. Spazi aperti pertinenziali

3.3.1. Negli spazi aperti non pavimentati, costituiti da orti e giardini, deve essere favorita la permeabilità dei suoli, ovvero l'intercettamento delle acque di pioggia attraverso adeguate opere di drenaggio, superficiale o profondo, con successivo convogliamento verso i fossi limitrofi o verso la rete fognaria, se in condizioni di ricevere le acque trattenute. Gli arredi vegetali sono costituiti dalle piante autoctone o naturalizzate indicate dal RE.

3.3.2. Le recinzioni dei lotti possono essere realizzate con muretto in pietra faccia vista o con finitura a intonaco civile, eventualmente sormontato da ringhiera metallica, ovvero con siepi addossate a reti a maglia sciolta. Sono vietate le ringhiere non improntate a criteri di sobrietà formale. È altresì vietata la realizzazione di muri in cemento faccia vista.

3.3.3. Gli spazi pertinenziali in pendio possono essere sistemati attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra faccia vista o comunque rivestiti con pietra faccia vista.

3.3.4. Negli spazi pertinenziali è consentita la realizzazione di posti auto scoperti, legati da vincolo di pertinenzialità all'unità immobiliare di riferimento nelle forme definite dal RE. Tali posti auto devono avere accesso diretto dalla strada e devono essere realizzati con fondo bianco ovvero limitando al massimo livello l'impermeabilizzazione del suolo. A protezione dei posti auto e per contenerne l'impatto visuale, possono essere installati pergolati in legno o metallo, privi di copertura atta ad impedire il passaggio della pioggia e realizzati secondo le modalità definite dal RE.

3.3.5. È consentita l'installazione a terra, purché all'interno di spazi recintati da muri o comunque non visibili dall'esterno, di pannelli solari e/o fotovoltaici per produrre energia di autoconsumo. La superficie coperta del lotto, quale somma della superficie coperta dalle costruzioni e dai suddetti pannelli, non deve superare il 50% della superficie fondiaria. L'indice di permeabilità risultante nel lotto non deve essere inferiore al 30%.

3.4. Spazi di relazione.

3.4.1. Gli spazi pedonali di relazione, quali strade minori, percorsi, slarghi, ecc., devono essere pavimentate con materiale lapideo di taglio e pezzatura adeguata, ovvero con masselli autobloccanti in cls secondo i colori e le tipologie definite dal RE, ovvero con terre stabilizzate; le piazze, i marciapiedi, i parcheggi e gli altri spazi carrabili possono essere pavimentati con gli stessi materiali o asfaltati.

4. Interventi consentiti

4.1. Gli interventi di nuova edificazione, che si attuano previa approvazione di apposito PA convenzionato corredato dallo studio analitico - diagnostico del paesaggio, di cui all'Articolo 7 delle presenti norme, sono specificatamente disciplinati, nella consistenza edificatoria e nella dotazione di spazi pubblici e/o di pubblici servizi, dalle schede contenute nell'Elaborato F del RU, "Aree di nuovo impianto". Detti interventi, ferme restando le specifiche condizioni dettate dalle suddette schede in relazione a ogni singola area di nuovo impianto, sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:

  1. a. rapporto di copertura: non superiore a:
    • * aree classificate come zona "B" o zona "C": 40% della superficie fondiaria del lotto;
    • * nelle aree classificate come zona "D": 50% della superficie fondiaria del lotto.
  2. b. indice di permeabilità: pari ad almeno il 30% della superficie fondiaria del lotto;
  3. c. densità arborea: pari ad almeno n. 50 alberi di alto fusto/ettaro, con ubicazione preferenziale lungo direttrici funzionali alla costituzione di reti ecologiche locali;
  4. d. indice di riequilibrio ecologico: pari ad almeno 1 albero di alto fusto/100 mq di superficie impermeabilizzata;
  5. e. dotazione di parcheggi privati: almeno pari a quella richiesta dalle vigenti norme regionali e/o nazionali con possibilità di realizzare anche parcheggi interrati, ferma restando comunque:
    • * aree classificate come zona "B" o zona "C": una dotazione minima di n.1 posto auto/unità immobiliare;
    • * aree classificate come zona "D": dotazione minima di 1 mq/10 mc
    Detti parcheggi, nelle forme indicate dal RE, sono legati da vincolo di pertinenzialità all'unità immobiliare di riferimento;
  6. f. distanze: nel rispetto del D.M. n. 1444/1968.

4.2. La convenzione che accompagna il PA prevede la realizzazione delle opere pubbliche, o di interesse pubblico, prima o contestualmente alla realizzazione degli interventi privati; subordina, altresì, l'abitabilità o l'agibilità delle costruzioni private all'esito favorevole del collaudo delle suddette opere.

4.3. Le opere pubbliche, previste a carico degli operatori, sono realizzate nel rispetto delle disposizioni contenute nei capitolati prestazionali forniti dall'Amministrazione Comunale, ovvero, in mancanza di questi, nel rispetto di standard prestazionali preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale; la realizzazione di dette opere è comunque subordinata alla approvazione dei relativi progetti esecutivi comprensivi di appositi capitolati.

4.4. L'azzonamento, definito per ogni singola area di nuovo impianto dalle schede raccolte nell'Elaborato F, è recepito dal relativo PA, che può apportarvi modifiche non sostanziali riguardanti:

  1. a. viabilità carrabile di previsione, i cui tracciati potranno subire leggere variazioni connesse a difficoltà esecutive a condizione di:
    1. a.1. garantire il congiungimento dei punti estremi di ciascun tratto viario, così come rappresentato nelle schede raccolte nell'Elaborato F del RU;
    2. a.2. non pregiudicare l'attuazione del comparto e, in particolar modo, delle opere pubbliche ivi previste;
    3. a.3. non provocare frantumazione e/ marginalizzazione degli spazi pubblici.
  2. b. percorsi pedonali e ciclabili, i cui tracciati potranno subire leggere variazioni di tracciato connesse a difficoltà esecutive a condizione di:
    1. b.1. garantire il congiungimento dei punti estremi di ciascun percorso, così come rappresentato nelle schede raccolte nell'Elaborato F del RU;
    2. b.2. non pregiudicare l'attuazione del comparto e, in particolar modo, delle altre opere pubbliche ivi previste.
  3. c. sistema degli spazi pubblici, che, conservando la superficie complessiva prevista e l'articolazione funzionale descritta nelle schede, potrà subire leggere modifiche di perimetro dovute a difficoltà esecutive, senza che ciò comporti frantumazione e/o marginalizzazione di aree con conseguente compromissione della qualità figurativa e funzionale dello spazio pubblico;
  4. d. lotti edificabili privati, che, senza incrementare la superficie fondiaria, potranno subire leggere variazioni di perimetro dovute ad esigenze funzionali riconosciute dalla Amministrazione Comunale senza che ciò provochi in alcun modo:
    1. d.1. pregiudizio alla qualità figurativa e funzionale della viabilità carrabile, dei percorsi pedonali e ciclabili, del sistema degli spazi pubblici;
    2. d.2. frantumazione e/o marginalizzazione degli spazi pubblici.

Le sagome degli edifici riportati dalle schede all'interno dei lotti edificabili rivestono carattere di indirizzo e non assumono valore prescrittivo.

4.4.1 Le perimetrazioni grafiche delle aree di nuovo impianto di cui all'allegato F sono vincolanti. Oltre a quanto previsto al precedente punto 4.4, in sede di proposta di piano attuativo potranno apportarsi, senza che ciò comporti variante al RU, solo modifiche di lieve entità, non comportanti sostanziali variazioni al perimetro approvato, in conseguenza di errori materiali o evidenti incongruenze (ad esempio incidenza parziale su preesistenti manufatti) desumibili da scala di maggior dettaglio.

4.5. Le schede raccolte nell'Elaborato F del RU prevedono, in presenza di demolizione e ricostruzione con diversa collocazione nel comparto di edifici esistenti in muratura, un premio volumetrico rispetto alla volumetria legittimamente esistente, già considerato nella volumetria assegnata al comparto. Il RU preleva tale premio volumetrico, in quanto finalizzato a favorire interventi di riordino, essenziali per consentire la realizzazione del comparto così come prefigurato dalle suddette schede, dalla volumetria prevista dal PS per:

  • - interventi di recupero ai fini residenziali, in quanto quantificati dal PS;
  • - interventi di nuova edificazione per altre destinazioni d'uso, in quanto il PS non quantifica gli interventi di recupero per fini diversi da quelli residenziali.

4.6 Nelle aree di nuovo impianto nelle quali sono previsti interventi di edilizia residenziale, la superficie utile lorda assunta per gli alloggi è:

  • - 85 mq media di Sul, nel caso di nuova edificazione;
  • - 60 mq media di Sul, nel caso di recupero degli edifici esistenti;
  • - 50 mq di Sul, nel caso di cambi di destinazione d'uso.

4.7. Le convenzioni destinate a regolamentare la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale dovranno essere prevedere almeno il 10% di alloggi da destinarsi alle giovani coppie a prezzo calmierato.

5. Decadenza

5.1. Ai sensi delle vigenti norme regionali le previsioni di cui al presenteArticolo decadono qualora, trascorsi cinque anni dalla approvazione delle presenti norme, non risultino approvati e convenzionati i relativi PA.

Articolo 78 bis aree soggette a perequazione urbanistica

1. La disciplina della perequazione urbanistica è applicata alle "Aree di nuovo impianto" contenute nell'elaborato F del Regolamento Urbanistico adottato, ai sensi della L.R. n. 1/2005 e al D.P.G.R. n. 3/R del 2007.

2. Fatto salvo diverso accordo fra gli aventi titolo, sono ripartiti in misura proporzionale:

  1. a) i quantitativi di superficie utile lorda relativi alle singole funzioni previste nel comparto edificatorio;
  2. b) gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico;
  3. c) gli oneri relativi alla cessione gratuita al comune di aree a destinazione pubblica quali sedi stradali, verde pubblico, parcheggi pubblici, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico;
  4. d) gli obblighi relativi alle quote obbligatorie di edilizia residenziale sociale;
  5. e) gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il regolamento urbanistico prescrive come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi nell'ambito soggetto a perequazione.

3. La trasformazione delle aree di nuovo impianto avviene attraverso la formazione di un Piano attuativo convenzionato, nel quale verranno definiti gli oneri economici complessivi a carico del soggetto attuatore che non potranno essere inferiori all'importo risultante dalla somma delle seguenti componenti:

  1. 1 a) il costo delle opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano attuativo;
  2. 2 b) gli oneri di urbanizzazione secondaria.

4. Fermo restando l'obbligo per il soggetto attuatore di realizzare integralmente le opere di urbanizzazione primaria e di assumere gli oneri economici per la urbanizzazione secondaria, lo stesso sarà tenuto a realizzare e a cedere gratuitamente al comune una quota della superficie territoriale dell'area di intervento nella quale sono comprese:

  • - le aree a destinazione pubblica, ossia le aree destinate ad interventi di interesse pubblico;
  • - le aree in cui sono realizzate le opere di urbanizzazione primaria;
  • - le eventuali opere di urbanizzazione secondaria laddove previste;
  • - le aree per gli standard urbanistici.

5. La realizzazione degli interventi previsti nelle aree di nuovo impianto secondo quanto disciplinato al presente Articolo, sono soggette alla redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le permute o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio a fini esecutivi riferito all'intero ambito. Il rilascio o l'efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le permute o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo.