Articolo 71 prestazioni funzionali e disciplina delle destinazioni d'uso

1. Le disposizioni inerenti le prestazioni funzionali e la conseguente disciplina delle destinazioni d'uso si applicano ai settori urbani funzionali in cui sono suddivisi gli ambiti urbani.

2. Gli elaborati grafici del RU (Elaborati E, scala 1:2000) individuano i settori urbani funzionali che, per epoca di impianto, ubicazione, caratteri strutturali e finalità programmatiche, assolvono specifiche prestazioni funzionali per la riqualificazione dei centri abitati e l'organizzazione degli ambiti urbani. All'interno dei suddetti settori individuano altresì gli edifici e le aree che, in virtù dei caratteri figurativi e strategici, assumono una specifica rilevanza funzionale e richiedono una specifica disciplina delle destinazioni d'uso.

3. In relazione ai settori urbani funzionali, per favorire l'equilibrata distribuzione delle funzioni, superare le situazioni di monofunzionalità e stimolare la creazione di nuove centralità urbane, le presenti norme definiscono:

  1. a. le funzioni consentite;
  2. b. le condizioni che sovrintendono i cambi di destinazione d'uso.

4. In relazione agli edifici e alle aree con specifica rilevanza funzionale le presenti norme definiscono le inibizioni o le limitazioni ai cambi di destinazione d'uso, con le eventuali e specifiche condizioni.

5. Le suddette disposizioni si applicano ai centri abitati esistenti a partire dall'entrata in vigore delle presenti norme. Alle aree di nuovo impianto si applicano, a partire dall'entrata in vigore delle presenti norme e per il periodo di validità dei relativi PA, le specifiche disposizioni delle schede raccolte nell'Elaborato F del RU; scaduto il periodo di validità dei suddetti PA, alle aree di nuovo impianto si applicano le disposizioni che regolano i settori funzionali urbani di appartenenza.

6. Le funzioni ammesse nei singoli settori urbani sono definite, con riferimento alle categorie e alle sottocategorie funzionali di cui all'Articolo 12 delle presenti norme, attraverso le "prestazioni funzionali" di cui alla Parte Quarta,Titolo III, Capo III.

7. Negli ambiti urbani, in coerenza con i carichi urbanistici previsti dal PS, i cambi di destinazione d'uso tra le funzioni urbane principali sono consentiti, nel periodo di validità del presente RU, entro i limiti definiti dalla Parte Quarta, Titolo III, Capo III delle presenti norme.