Articolo 66 insediamenti esistenti a prevalente carattere turistico - residenziale (irt)

1. Definizione

1.1. Sono le aree urbanizzate, a prevalente carattere turistico - residenziale, esterne agli ambiti urbani e ubicate lungo l'intero arco costiero. Al loro interno ricadono strutture ricettive alberghiere e residenze turistico alberghiere.

1.2. Sono individuate dalle tavole grafiche del R.U. con la sigla "IRT".

1.3. Comprendono le seguenti aree: residenze a carattere prevalentemente stagionale e strutture ricettive di Cala Moresca, Olivastri di Cala Moresca, Cala Piccola, Cala del Gesso, Le Cannelle, Lo Acqua Dolce/Carrubo, Sbarcatello, Poggio Pertuso, Le Miniere, Mascherino, Pianone, Costa delle Olive.

2. Prestazioni qualitative

2.1. Al loro interno devono essere migliorati gli standard ambientali, paesaggistici e urbanistici in particolare attraverso:

  • - l'incremento delle dotazioni di verde, della permeabilità dei terreni, degli spazi per la sosta veicolare;
  • - la minimizzazione degli impatti visuali;
  • - la dotazione dei servizi di base.

2.2. Deve essere altresì sostenuta la trasformazione delle strutture abitative in strutture ricettive a gestione unitaria;

3. Prestazioni funzionali

3.1. Purché esercitate con utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, vi sono consentite le seguenti funzioni:

  1. 3.1.1. ove già esistente alla adozione delle presenti norme: residenza, permanente o temporanea, e relative aree di pertinenza;
  2. 3.1.2. uffici;
  3. 3.1.3. funzioni turistico-ricettive consistenti in alberghi e, solo se esistenti alla adozione delle presenti norme, residenze turistico - alberghiere o altre strutture ricettive;
  4. 3.1.4. funzioni commerciali:
    1. a. commercio al dettaglio, limitatamente agli empori polifunzionali e agli esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a 100,00 mq/cad;
    2. b. pubblici esercizi
  5. 3.1.5. servizi pubblici di interesse locale;
  6. 3.1.6. verde privato;
  7. 3.1.7. parcheggi privati (a raso).

3.2. Purché esercitate senza recare disturbo alle persone, nelle aree libere da edificazioni sono altresì consentite le attività agricole. Tali aree, se facenti parte di aziende agricole, concorrono alla formazione delle unità colturali di cui all'Articolo 52 delle presenti norme. Al loro interno, tuttavia, non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni agricole.

4. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti

4.1. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti sono specificatamente disciplinati dal RE, ferme restando le disposizioni che seguono.

4.2. Edifici

4.2.1. Gli interventi di rifacimento dei fronti esterni e delle coperture degli edifici devono avere carattere unitario e devono essere pertanto estesi a tutti i prospetti (se l'edificio è isolato), all'intera facciata (se l'edificio è parte di una quinta stradale) e/o all'intera copertura.

4.2.2. Gli interventi edilizi, di qualsivoglia natura, non possono comportare la realizzazione di edifici con più di due piani fuori terra.

4.2.3. Le coperture devono essere realizzate con falde inclinate e manto di copertura in laterizio;

4.2.4. Tutte le opere murarie, di qualsiasi tipo, devono essere realizzate con finiture in pietra o laterizio faccia vista ovvero con intonaco tinteggiato, evitando parti in cemento armato faccia vista.

4.3. Spazi aperti pertinenziali

4.3.1. Negli spazi aperti non pavimentati, costituiti da orti e giardini, deve essere favorita la permeabilità dei suoli, ovvero l'intercettamento delle acque di pioggia attraverso adeguate opere di drenaggio, superficiale o profondo, con successivo convogliamento verso i fossi limitrofi o verso la rete fognaria, se in condizioni di ricevere le acque trattenute. Gli arredi vegetali sono costituiti dalle piante autoctone o naturalizzate indicate dal RE.

4.3.2. Le recinzioni dei lotti possono essere realizzate con muretto in pietra faccia vista o con finitura a intonaco civile, eventualmente sormontato da ringhiera metallica, ovvero con siepi addossate a reti a maglia sciolta. È altresì vietata la realizzazione di muri in cemento faccia vista.

4.3.3. Gli spazi pertinenziali in pendio possono essere sistemati attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra faccia vista o comunque rivestiti con pietra faccia vista

4.3.4. Negli spazi pertinenziali è consentita la realizzazione di posti auto scoperti, purché legati da vincolo di pertinenzialità all'unità immobiliare di riferimento nelle forme definite dal RE. Tali posti auto devono avere accesso diretto dalla strada e devono essere realizzati con fondo bianco ovvero limitando al massimo livello l'impermeabilizzazione del suolo. A protezione dei posti auto e per contenerne l'impatto visuale, possono essere installati pergolati in legno o metallo, privi di copertura atta ad impedire il passaggio della pioggia e realizzati secondo le modalità definite dal RE.

4.4. Ambiti di tutela e valorizzazione del paesaggio

4.4.1. Sono le parti di territorio non urbanizzate ricadenti all'interno del perimetro dell' ambito IRT, in cui non sono presenti edifici o opere infrastrutturali. Nel loro insieme costituiscono struttura formale del paesaggio e sono assunti come fattori di rilevanza estetica e di identità simbolica del territorio rurale. Sono individuate con apposito segno grafico (Amt) nell'Elaborato C: Territorio rurale.

4.4.2. In quanto caposaldi percettivi, tali luoghi costituiscono nell'insieme una risorsa preordinata alla conservazione delle configurazioni paesistiche. Sono identificati con apposito segno grafico nell'Elaborato C - Territorio rurale: ambiti territoriali.

4.4.3. All'interno degli ambiti di tutela e valorizzazione del paesaggio è vietata:

  1. a. ogni nuova costruzione per finalità residenziale;
  2. b. la realizzazione di eventuali ampliamenti volumetrici (volumi tecnici interrati fuori sagoma e fuori terra) consentiti sulla base della disciplina di cui alTitolo II della Parte Quarta e dell'art. 7 delle presenti norme;

4.4.4. In corrispondenza dei tratti panoramici e dei punti visuali non è ammessa alcuna nuova costruzione o sopraelevazione di costruzioni esistenti, compresi tralicci, antenne, ripetitori, cartelli pubblicitari, recinzioni e siepi o impianti arborei, il cui punto più alto superi la linea che si diparte dal ciglio a valle della strada o dall'area scoperta pubblica.

4.4.5. Nei casi in cui l'ambito di tutela intercetta la pertinenza edilizia come definita all'art. 54 delle presenti norme, gli interventi edilizi consentiti al successivo comma 5 deve avvenire nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti 4.4.3. e 4.4.4..

5. Interventi consentiti

5.1. Nel rispetto delle distanze di cui al DM n. 1444/1968 e ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui al precedente punto 4.4 e alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi gli interventi di seguito specificati: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2 e RE3 di cui all'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme.

5.2. Ristrutturazione edilizia

5.2.1. Gli elaborati grafici di progetto, che prevedono interventi di ristrutturazione edilizia RE3, così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme, devono evidenziare con chiarezza che, a intervento ultimato:

  1. a. la superficie coperta complessiva non supera il 40% della superficie complessiva del lotto di pertinenza dell'edificio, mentre la superficie impermeabilizzata non supera il 75%. Qualora il rilievo dello stato di fatto evidenzi il superamento di dette soglie, l'intervento risulta fattibile qualora non produca, direttamente o indirettamente, una ulteriore diminuzione della superficie coperta e della superficie permeabile del lotto e comporti, di contro, un qualsivoglia miglioramento dello stato precedente;
  2. b. risultano soddisfatte le dotazioni di parcheggi richieste dalle vigenti norme regionali e nazionali, con una dotazione minima per la residenza di n. 1 posti auto/unità immobiliare;
  3. c. l'altezza dell'edificio non supera i due piani fuori terra e comunque 6,50 ml ovvero l'altezza esistente prima dell'intervento, nel rispetto dei parametri di cui al precedente punto 4.4.4.;
  4. d. risultano rispettate le distanza di cui al DM 1444/1968.