Articolo 63 aree agricole di interesse primario (ea.1)

1. Definizione

1.1. Sono le aree nelle quali, per le caratteristiche dei suoli, per la presenza di aziende agrarie professionali, per le sistemazioni idraulico-agrarie e per le modalità di uso in essere, si persegue lo sviluppo e la valorizzazione delle attività agricole tradizionali, con particolare riguardo a viticoltura, olivicoltura, frutticoltura, orticoltura.

1.2. Comprendono le aree de Le Piane, di Cala Grande, di Capo d'Uomo, de L'Olmo.

1.3. Al loro interno valgono le disposizioni che seguono, con le specificazioni, le limitazioni e/o le integrazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme e alla Parte Quarta, Capo I, del presenteTitolo.

2. Prestazioni funzionali

2.1. Al loro interno sono consentite le funzioni agricole e forestali, nonché le funzioni connesse con l'agricoltura e la forestazione.

2.2. Sono altresì consentite le seguenti funzioni integrate, purché esercitate con utilizzazione del patrimonio edilizio esistente non agricolo:

2.2.1. funzioni di servizio consistenti in: attrezzature e servizi di interesse comune a carattere culturale, scientifico, didattico, formativo, ricreativo, escursionistico, religioso e per attività sociali connesse;

2.2.2. ad opera delle aziende produttive, o di operatori ad esse collegati nelle forme definite dal RE:

  1. a. commercio al dettaglio, in esercizi di vicinato operanti nel settore merceologico alimentare con superficie di vendita non superiore a 100,00 mq;
  2. b. somministrazione di alimenti e bevande, in esercizi di ristoro fino a un massimo di 30 coperti ubicati in prossimità di percorsi escursionistici segnalati.

2.3. La residenza non agricola è consentita esclusivamente se e in quanto già legittimamente presente all'entrata in vigore delle presenti norme.

3. Modalità di attuazione

3.1. I progetti e i piani aziendali che prevedano il riutilizzo di ex coltivi per fini agricoli devono essere preventivamente sottoposti alla valutazione di incidenza ai sensi della vigente normativa di settore.

3.2. Qualora i terreni interessati, ancorché terrazzati, rientrino tra gli ambienti aperti naturali di cui all'Articolo 18 delle presenti norme e risultino occupati da formazioni vegetali quali garighe o prateria ad ampelodesma, il recupero ai fini agricoli non potrà interessare la totalità della superficie, ma dovrà mantenerne una percentuale non inferiore al 20% nelle condizioni naturali di stato.

4. Nuove costruzioni ad uso agricolo

Ad uso delle aziende produttive di cui all'Articolo 52 delle presenti norme, è consentita se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, la costruzione di residenze, l'installazione di pergolati come definiti e dimensionati in appendice alla Lettera a) comma 6, di annessi stabili, di annessi precari stagionali e di centri interaziendali di servizio per l'agricoltura.

4.1. Residenze e annessi stabili.

4.1.1. La realizzazione di residenze e/o di annessi stabili è ammessa, se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, previa approvazione del programma aziendale, a fronte del mantenimento in produzione delle superfici fondiarie minime così come definite all'art. 60 comma 1.8.

4.1.2. Le nuove residenze agricole non possono avere una superficie utile lorda superiore a 130 mq.

4.1.3. È ammessa la deroga alle superfici fondiarie minime, fino a un massimo del 50%, per le aziende agricole condotte da imprenditori agricoli professionali, il cui ordinamento colturale prevalente (Orientamento Tecnico Economico: OTE) sia rivolto per oltre l'80% della PLV all'agricoltura biologica. Tali aziende devono motivare e dimensionare il fabbisogno di nuovi annessi mediante la redazione del programma aziendale, che deve pertanto curare, in particolare, gli aspetti relativi alla valutazione della convenienza economica degli interventi.

5. Edifici esistenti con destinazione d'uso agricola

5.1. Sugli edifici con destinazione d'uso agricola sono ammessi, se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, i seguenti interventi:

  • - se operati da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1 e RE2, come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme, senza trasferimenti di volumetria;
  • - se operati da imprenditori agricoli professionali: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2, RE3, come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica.

5.2. Non sono ammessi interventi che comportino mutamento della destinazione d'uso degli edifici agricoli.

5.3. Gli interventi edilizi consentiti, con l'eccezione di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria purché non comportanti la creazione di nuovi servizi igienici e/o tecnologici, sono comunque subordinati alla dimostrazione, secondo le modalità definite dal RE, della effettiva conduzione agricola dei fondi di pertinenza e alla manutenzione delle componenti tradizionali del paesaggio (terrazze coltivate, muri a secco, viabilità minore, ecc.).

6. Edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola

6.1. Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola in conformità a quanto disciplinato dall'art. 50, se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1 e RE2, così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme.

6.2. Sugli edifici che, alla data di adozione delle presenti norme, ospitano strutture ricettive ed esercizi di ristoro sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione edilizia RE3, così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme.

7. Agriturismo

7.1. Le attività agrituristiche sono consentite anche oltre i limite massimo dei 30 posti letto/azienda.

7.2. Non è consentita l'ospitalità in spazi aperti con tende o altri mezzi di pernottamento autonomo.