Articolo 61 aree a prevalente carattere naturale (en)
1. Definizione
1.1 Sono parti del territorio comunale che per ragioni storiche e/o ambientali presentano caratteri naturali o prevalentemente naturali. Comprendono boschi, macchie, garighe, praterie ad ampelodesma, aree rupestri interne e costiere, aree con vegetazione umida di acque dolci o salmastre. Comprendono altresì aree circoscritte utilizzate per le attività agricole.
1.2. Costituiscono un patrimonio strategico ai fini:
- - naturalistici, per la presenza di flora, fauna, habitat di interesse sovranazionale;
- - paesaggistici, come parte identitaria imprescindibile dell'Argentario, sfondo panoramico suggestivo per le vedute dal mare, ecomosaico complesso e ricco di articolazioni;
- - scientifici e didattici, come luogo di studio, ricerca, documentazione, visite guidate;
- - culturali, per la presenza di strutture militari e religiose che hanno prodotto una rete diffusa di luoghi antropizzati isolati nella natura;
- - escursionistici, per le potenziali forme di fruizione legate alla riscoperta della rete dei sentieri e dei percorsi storici;
- - economici e sociali, per la possibilità di trasformare, in visitatori e frequentatori dell'interno, i turisti della nautica e delle aree balneari, sviluppando nuove attività economica e nuove opportunità di lavoro.
1.3. Al loro interno valgono le disposizioni che seguono, con le specificazioni, le limitazioni e/o le integrazioni di cui alle Parti Seconda, Terza delle presenti norme e alla Parte Quarta, Capo I, del presenteTitolo.
2. Prestazioni funzionali
2.1. Al loro interno sono consentite le funzioni finalizzate alla conservazione della natura, nonché tutte le forme di fruizione e di utilizzazione delle risorse naturali e storico-culturali compatibili con la conservazione degli attuali livelli di naturalità.
2.2. Sono altresì consentite le funzioni agricole e forestali, nonché le funzioni connesse con l'agricoltura e la forestazione.
2.3. Sono infine consentite le seguenti funzioni integrate, purché esercitate con utilizzazione del patrimonio edilizio esistente non agricolo e purché non concentrate e non comportanti eccessivi carichi urbanistici e/o ambientali:
2.3.1. funzioni di servizio consistenti in: attrezzature e servizi di interesse comune a carattere culturale, scientifico, didattico, formativo, ricreativo, escursionistico, religioso e per attività sociali connesse;
2.3.2. funzioni turistico-ricettive consistenti in:
- a. strutture ricettive: limitatamente ai bad & breakfast fino a un massimo di 10 posti letto/struttura (o nella tipologia e nella consistenza effettiva se già esistenti alla entrata in vigore delle presenti norme).
2.3.3 funzioni commerciali consistenti in: esercizi di ristoro fino a un massimo di 30 coperti (o nella consistenza effettiva se già esistenti alla entrata in vigore delle presenti norme). Agli esercizi di ristoro possono essere funzionalmente collegate piccole strutture ricettive, ottenute attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, con un massimo di 16 posti letto/struttura. Il collegamento funzionale, che deve dare luogo alla gestione unitaria dell'esercizio di ristoro e della struttura ricettiva, risponde ai requisiti specificatamente definiti dal RE.
2.4. La residenza non agricola è consentita esclusivamente se e in quanto già legittimamente presente all'entrata in vigore delle presenti norme.
3. Nuove costruzioni
3.1. Vi è ammessa, se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda, Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, l'installazione di pergolati come definiti e dimensionati in appendice alla Lettera a) comma 6, la costruzione di annessi agricoli e la installazione di manufatti precari stagionali ad uso delle aziende produttive che dimostrino di non avere possibilità di utilizzare, a tale scopo, terreni ubicati nelle zone a prevalente carattere agricolo.
3.2. Non sono invece consentite altre costruzioni, a qualsiasi uso destinate, se non previste espressamente dal piano di gestione dell'ASDI e funzionali alla fruizione escursionistica. Tali costruzioni, che devono essere realizzate completamente in legno e che non devono essere permanentemente ancorate al suolo, possono essere gestite esclusivamente dall'ASDI in forma consortile e devono essere obbligatoriamente rimosse in caso di cessazione dell'ASDI.
3.3. Previa predisposizione di uno specifico piano di assetto unitario, è consentita la realizzazione di piccoli parcheggi pubblici di supporto ai monumenti e alla fruizione escursionistica dell'interno. Tali parcheggi, che devono conformarsi ai caratteri costruttivi definiti dall'Articolo 41 delle presenti norme, non possono avere una capienza superiore a 20 posti auto/cadauno.
3.4. In attuazione del "Piano direttore delle spiagge", di cui all'Articolo 48 delle presenti norme, e sulla base delle disposizioni ivi indicate, è consentita la realizzazione di piccoli parcheggi e di strutture di servizio alle spiagge.
4. Edifici esistenti con destinazione d'uso agricola
4.1. Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso agricola sono consentiti, se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2 e RE3 così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme, sostituzione edilizia.
5. Edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola
5.1. Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola in conformità a quanto disciplinato dall'art. 50, sono consentiti, se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza e Quarta,Titolo II, Capo 1 delle presenti norme, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1 e RE2 così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme.
5.2. Sugli edifici che, alla data di adozione delle presenti norme, ospitano strutture ricettive ed esercizi di ristoro sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione edilizia RE3, così come definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme.
6. Agriturismo
Le attività agrituristiche sono consentite entro il limite massimo dei 30 posti letto/azienda.