Articolo 55 locali interrati o seminterrati nel territorio rurale

1. Autorimesse

Nel territorio rurale non è consentita la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate, ancorché pertinenziali, né di alcuno degli interventi di cui alTitolo III della Legge 24.03.1989, n. 122.

2. Locali tecnici interrati a servizio di edifici esistenti

2.1. Fatte salve le limitazioni di cui alla Parti Seconda e Terza delle presenti norme, a servizio degli edifici esistenti, diversi dagli edifici matrice e da quelli di valore architettonico e paesaggistico di cui agli articoli 27 e 28, possono essere realizzati volumi interrati destinati a cantine, purché localizzati entro la proiezione dell'edificio soprastante, così come definiti dall'Articolo 60, punto 2.3.2.1., ove sussistano i requisiti di cui all'art. 52 delle presenti norme.

3. Annessi agricoli interrati o seminterrati

È consentita la realizzazione come locali interrati o seminterrati degli annessi stabili previsti dai programmi aziendali a servizio delle aziende produttive, così come definite dall'Articolo 51 delle presenti norme, qualora il progetto ne documenti l'idoneità a limitare l'impatto ambientale e visuale.