Articolo 54 aree di pertinenza edilizia e aree di pertinenza agricola

1. Definizione

1.1. Ai fini delle presenti norme, le aree di pertinenza degli edifici che ricadono nel territorio rurale si distinguono in :

  1. a. "aree di pertinenza edilizia": sono le aree intimamente connesse all'edificio, che mantengono con questo rapporti di contiguità fisica, di complementarietà funzionale, di relazione evidente negli assetti e negli arredi. Tali aree, pur fisicamente distinguibili, condividono la destinazione d'uso dell'edificio di riferimento e di norma, rispetto a questo, non sono suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto. Comprendono le aie, i cortili, i giardini, gli spazi per la sosta veicolare e, più in generale, gli spazi che assolvono ad un ruolo di corredo e/o di integrazione funzionale dell'edificio principale, valorizzandolo e rendendone più agevole l'uso. La superficie delle aree pertinenza edilizia dovrà essere continua alle costruzioni e non frazionata né a cavallo di spazi o di aree pubbliche e/o di uso collettivo. Inoltre deve possedere i seguenti requisiti:
    • - un nesso oggettivo strumentale e funzionale con l'abitazione principale;
    • - il mancato possesso, per natura e struttura, di una pluralità di destinazioni;
    • - un carattere durevole;
    • - la non utilizzabilità economica in modo diverso;
    • - una ridotta dimensione;
    • - una individualità fisica e strutturale propria;
    • - l'accessione ad un edificio preesistente edificato;
    • - l'assenza di un autonomo valore di mercato.
    Nel territorio rurale la pertinenza edilizia oltre a possedere le sopraccitate caratteristiche deve occupare una superficie non maggiore di 5.000 mq.
  2. b. "aree di pertinenza agricola": sono le aree che, ai sensi della legislazione vigente, sono legate all'edificio ex-agricolo che si configurano, fisicamente e funzionalmente, distinte e separabili nei confronti dell'edificio principale di riferimento.

1.2. Gli interventi che comportano la perdita della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali, ivi compresi quelli per i quali siano decaduti gli impegni assunti ai sensi della L.R. 1/2005, sono consentiti previa sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura del comune e a spese del richiedente. La convenzione o l'atto d'obbligo individuano le aree di pertinenza degli edifici. La superficie dell'area di pertinenza da sottoporre a sistemazione ambientale dovrà essere pari o superiore a quella necessaria per la costruzione di nuove abitazioni rurali. I progetti edilizi che comportino mutamento della destinazione d'uso degli edifici agricoli e, in generale, i progetti di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, riferiti ad immobili con destinazione d'uso non agricola, devono:

  1. a. definire il perimetro, la dimensione e la tipologia delle suddette pertinenze, che devono essere ritagliate in modo coerente con il sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d'acqua, viabilità minore, siepi, aree boscate, etc.);
  2. b. attribuire ciascuna pertinenza ad un edificio o a una unità immobiliare;
  3. c. provvedere alle conseguenti variazioni catastali;

1.3. La sommatoria delle aree di pertinenza così individuate - agricole ed edilizie - deve coprire l'intera area di proprietà.

2. Interventi di trasformazione

2.1. Nelle "aree di pertinenza edilizia", sulla base di progetti unitari estesi all'intera area, sono consentite le sistemazioni di carattere estensivo, la creazione di orti, giardini e spazi per la sosta veicolare, nonché, per i pubblici esercizi, sistemazioni che integrino le attività svolte all'interno. In tali aree, in coerenza con quanto disposto dall'Articolo 58 delle presenti norme, è altresì consentita la realizzazione di una piscina - e/o un campo da tennis o attrezzatura sportiva consimile ad uso privato - per ogni edificio o complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti.

2.2. Il frazionamento delle "aree di pertinenza edilizia", ove non inibito dalle presenti norme, deve avvenire sulla base di uno studio semiologico che definisca le linee dividenti in coerenza con il sistema dei segni caratterizzanti la tessitura territoriale.

2.3. Nelle "aree di pertinenza agricola" è consentita la realizzazione di manufatti precari per l'agricoltura amatoriale secondo le disposizioni di cui all'Articolo 60, punto 2.1, delle presenti norme. L'ubicazione di tali manufatti deve comunque essere prossima agli edifici di riferimento; di tale prossimità si deve dare dimostrazione nella richiesta del titolo abilitativo.