Articolo 51 prestazioni funzionali e disciplina delle destinazioni d'uso
1. Condizioni generali
1.1. Nel territorio rurale sono consentite le destinazioni d'uso indicate al successivo punto 2 del presenteArticolo a condizione che:
- * non producano inquinamento nell'aria (acustico, atmosferico, luminoso), nelle acque e nel suolo;
- * presuppongano trasformazioni territoriali compatibili con i caratteri storicizzati del paesaggio o che concorrano a definirne nuove forme evolutive coerenti.
2. Prestazioni funzionali
2.1. Con riferimento alla LR 01/2005, nel territorio rurale, compatibilmente con le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme e con le limitazioni e/o le specificazioni che regolano i singoli ambiti territoriali, sono consentite le seguenti funzioni:
- 2.1.1. ambiti territoriali a prevalente carattere naturale e a prevalente carattere agricolo:
- 2.1.1.1. funzioni finalizzate alla conservazione della natura e alla fruizione delle risorse naturali e storico-culturali compatibili con la conservazione delle risorse;
- 2.1.1.2. funzioni agricole e forestali, nonché funzioni connesse con l'agricoltura e la forestazione;
- 2.1.1.3. purché esercitate con utilizzazione del patrimonio edilizio esistente non agricolo, le funzioni integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione del territorio rurale così come specificate dalle presenti norme, nelle sezioni A e B, Capo II del presenteTitolo, per i singoli ambiti del territorio rurale.
- 2.1.2. ambiti territoriali a prevalente carattere insediativo:
- 2.1.2.1. funzioni specificatamente consentite dalle presenti norme, nella sezione C, Capo II del presenteTitolo, per i singoli ambiti territoriali a prevalente carattere insediativo.
2.2. Le funzioni esistenti, diverse da quelle di cui al precedente punto 2.1. del presente Articolo, possono permanere nella consistenza attuale. Fino alla totale dismissione di dette attività, o fino all'adeguamento alle disposizioni dettate dalle presenti norme, gli edifici (o le parti di essi) che le ospitano, possono essere oggetto dei soli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.