Articolo 50 finalità e articolazione

1. Definizione

1.1. Per territorio rurale deve intendersi la porzione di territorio comunale esterna agli ambiti urbani, così come rappresentata nell'Elaborato C, "Territorio rurale: ambiti territoriali", del RU.

1.2. Il territorio rurale, che nella sua attuale configurazione paesaggistica, è la risultante di relazioni plurisecolari tra uomo e natura, costituisce un luogo di vita e di lavoro di particolare qualità formale e storico-culturale; esso si evolve nel tempo, in dipendenza delle mutate esigenze di vita e di lavoro delle comunità insediate, e garantisce un rinnovo della qualità ecologica e formale del paesaggio coerente con le caratterizzazioni storico-culturali.

1.3. Di esso fanno parte ambiti territoriali a prevalente carattere naturale, ambiti territoriali a prevalente carattere agricolo e ambiti territoriali a prevalente carattere insediativo, comunque definiti e disciplinati, esterni agli ambiti urbani.

2. Articolazione.

2.1. La disciplina normativa del territorio rurale si articola nei seguenti capi:

  • - Capo I, "Disposizioni generali": contiene disposizioni di carattere generale valide per tutto il territorio rurale;
  • - Capo II, "Ambiti territoriali": contiene disposizioni che, sulla base degli obiettivi programmatici della Amministrazione Comunale e dei caratteri paesistici, sociali ed economico-produttivi, disciplinano le attività e le trasformazioni territoriali ammissibili, suddividendo il territorio rurale in "ambiti territoriali a prevalente carattere naturale", "ambiti territoriali a prevalente carattere agricolo" e "ambiti territoriali a prevalente carattere insediativo"

3. Finalità

3.1. In tutti gli ambiti territoriali del territorio rurale, di cui al Capo II del presenteTitolo, il RU persegue prioritariamente gli obiettivi di seguito specificati, che devono essere recepiti e sviluppati dai piani di settore, dai programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, dai PA, dai progetti delle opere pubbliche, dai progetti edilizi, nonché da tutte le politiche e le azioni che abbiano incidenza sul territorio.

3.2. Nel territorio devono essere "comunque" assicurati il presidio, la manutenzione e l'integrità fisica dei suoli, il risanamento idrogeologico, l'intercettamento e il convogliamento delle acque di pioggia anche per finalità irrigue e altri usi antropici, la funzionalità del reticolo idrografico superficiale.

3.3. Al suo interno vanno conservate, potenziate e relazionate, anche attraverso reti di connessione ecologica, le risorse naturali (floristiche, faunistiche ed ecosistemiche) che concorrono a determinare la qualità naturalistica del territorio comunale e a caratterizzarne la biodiversità. Le trasformazioni territoriali devono concorrere alla tutela attiva e/o alla valorizzazione dei caratteri identificativi dei luoghi.

3.4. Le attività consentite, che non devono comportare emissioni in atmosfera inquinanti e/o climalteranti, né produrre inquinamento acustico o luminoso, devono perseguire la qualità ambientale e paesaggistica congiuntamente alla valorizzazione sociale ed economica del territorio comunale, contribuendo alla promozione delle risorse territoriali interne e alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

3.5.L'inquinamento luminoso, in particolare, deve essere attentamente contenuto in prossimità della Laguna di Orbetello e degli isolotti satelliti, in modo da evitare che fonti luminose, troppo potenti o mal direzionate, provochino la collisione o il disorientamento degli uccelli che nidificano in tali ambienti.

4. Classificazione

4.1. Il territorio rurale è classificato come zona omogenea "E" ai sensi del DM 1444/1968.