Articolo 49 impianti per la distribuzione di carburanti

1. Definizione

1.1. Sono aree che ospitano stazioni per la distribuzione di carburanti destinati all'autotrazione e i relativi servizi connessi.

1.2. Sono individuate dagli elaborati grafici del RU con apposito simbolo (Cd) e campitura grafica.

2. Interventi

2.1. Al loro interno sono consentiti, ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme e nelle more del suo adeguamento, gli interventi previsti dallo specifico "Piano comunale della rete degli impianti per la distribuzione di carburanti ad uso autotrazione", che costituisce piano di settore ai sensi dell'Articolo 5 delle presenti norme.

2.2. Come previsto dallo stessoArticolo 5, il suddetto piano comunale di settore, entro un anno dalla entrata in vigore del RU, si adegua alle disposizioni che seguono.

2.2.1. Negli ambiti urbani, l'installazione di nuovi impianti per la distribuzione di carburanti è consentita esclusivamente nei settori urbani dove è specificatamente prevista ai sensi della Parte Quarta,Titolo III, Capo III, delle presenti norme.

2.2.2. Nel territorio rurale l'installazione di nuovi impianti è consentita previa approvazione di un apposito PA, evitando di interessare le seguenti risorse e aree a disciplina speciale che, ai sensi delle presenti norme, costituiscono caratteri qualitativi del territorio:

  1. a. risorse naturali e storico-culturali di cui alla Parte Terza,Titolo I e Titolo II, delle presenti norme;
  2. b. aree pertinenziali dei corsi d'acqua e di connessione interambientale, aree di protezione paesistica e storico-monumentale, aree di rilevante pregio ambientale, aree di reperimento, aree di protezione e compensazione, di cui alla Parte Terza,Titolo III, delle presenti norme;
  3. c. aree a prevalente carattere naturale, di cui alla Parte Quarta,Titolo II, Capo II, delle presenti norme.

2.2.3. Non è "comunque" consentita la realizzazione di impianti secondo modalità che compromettano le visuali verso le risorse storiche e/o architettoniche di cui alla Parte Terza delle presenti norme, verso il mare, ovvero verso le aree con paesaggi a maggiore caratterizzazione naturale e/o storico-culturale.

2.3. Nelle costruzioni esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2, e RE3, così come definita dall'Articolo7, punto 5.2 delle presenti norme, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica.