Articolo 47 parcheggi privati
1. Definizione
1.1. Sono le aree private che ospitano spazi, aperti o chiusi, per la sosta veicolare.
1.2. Sono individuate con apposita campitura e apposita sigla (PP) dagli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico (Elaborati D in scala 1:2.000).
2. Prestazioni qualitative
2.1. Integrano le aree che ospitano i parcheggi pubblici e contribuiscono al recupero strutturale, figurativo e funzionale delle strade e delle piazze quali spazi per gli spostamenti e le relazioni sociali.
3. Caratteri costruttivi
3.1. Ambiti urbani
3.1.1. Parcheggi a raso (PrP)
3.1.1.1. Di norma si adattano alla morfologia del terreno. In presenza di situazioni morfologiche sfavorevoli è consentita la realizzazione di parcheggi a raso su terrazzamenti di ampiezza non inferiore a 10,00 ml, retti da muri in pietra faccia vista, o comunque rivestiti con pietra faccia vista, di altezza non superiore a 1,20 ml.
3.1.1.2. La distanza minima dei parcheggi dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine del reticolo idrografico superficiale non può essere inferiore a 10,00 ml.
3.1.1.3. Gli spazi di accesso e di manovra possono avere il fondo asfaltato, mentre gli stalli di sosta devono essere realizzati con fondo permeabile o semipermeabile (ghiaia, grigliato erboso, masselli autobloccanti in cls, ecc.). Nei tessuti urbani di vecchio impianto e nei tessuti urbani consolidati la pavimentazione degli stalli di sosta deve essere realizzata con materiale lapideo.
3.1.1.4. Per minimizzare l'impatto visuale dei veicoli in sosta, soprattutto dalla lunga distanza, i nuovi parcheggi possono essere:
- - delimitati con muri in pietra faccia vista (o rivestiti con pietra faccia vista o con finitura a intonaco civile tinteggiato), con siepi sempreverdi e/o dossi inverditi;
- - ombreggiati con specie arboree di alto fusto, di specie tipiche autoctone o comunque naturalizzate indicate dal RE, collocate in aiole di larghezza pari ad almeno 1,50 ml., ovvero, in presenza di superfici pavimentate, in aiole con griglie salva radice con diametro non inferiore a 1,20 ml;
- - ombreggiati con rampicanti su pergolati di legno o metallo, privi di copertura atta ad impedire il passaggio della pioggia e realizzati secondo le modalità definite dal RE.
3.1.1.5. A tale scopo i progetti sono accompagnati da apposite carte della visibilità, assoluta e relativa, e dalla attenta verifica delle principali visuali (dalla breve, media e lunga distanza) che interessano le aree destinate a ospitare i parcheggi, nonché dalla descrizione del sistema di contenimento visuale prescelto. L'efficacia e la coerenza paesaggistica di tali sistemi sono dimostrate, attraverso fotomontaggi, rendering o altre modalità capaci di simulare preventivamente lo stato dei luoghi dopo l'intervento.
3.1.1.6. L'illuminazione è realizzata con corpi illuminanti segnavia o a luce radente, con la parte superiore schermata.
3.1.2. Parcheggi coperti (PcP)
3.1.2.1. Nei parcheggi coperti i posti auto sono ricavati nell'ambito di costruzioni private.
3.1.2.2. Ai parcheggi pubblici, ricavati sulla copertura di edifici privati adibiti a parcheggio, si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 41, punto 3.5.3.4 delle presenti norme.
3.1.2.3. Le costruzioni che ospitano i posti auto si conformano alle disposizioni che regolano i caratteri costruttivi dei tessuti urbani di appartenenza.
3.1.2.4. Gli spazi di accesso e di manovra possono avere il fondo asfaltato, ovvero permeabile o semipermeabile (ghiaia, grigliato erboso, masselli autobloccanti in cls, ecc.). Nei tessuti urbani di vecchio impianto e nei tessuti urbani consolidati, tali spazi hanno il fondo realizzato con materiale lapideo.
3.1.2.5. L'illuminazione degli spazi di accesso e di manovra è realizzata con corpi illuminanti segnavia o a luce radente, con la parte superiore schermata.
4. Interventi consentiti
4.1. Con intervento diretto sono consentiti, sulle costruzioni esistenti, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1 e RE2 così come definita dall'Articolo7, punto 5.2 delle presenti norme, sostituzione edilizia. È altresì consentita, con intervento diretto, la realizzazione dei nuovi parcheggi a raso previsti dal RU, con l'eccezione di quelli previsti in aree sottoposte alla preventiva approvazione di PA, così come individuate dagli elaborati grafici del RU.
4.2. Ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sono altresì consentiti, previa approvazione di apposito PA:
- a. interventi di ristrutturazione urbanistica sulle strutture esistenti a parità di superficie utile lorda e di volumetria;
- b. interventi di nuova realizzazione ricadenti in aree sottoposte a PA, così come individuate dagli elaborati grafici del RU.
5. Parcheggi pertinenziali in ambito urbano
5.1. Le aree di parcheggio pertinenziale previsti nei soli ambiti urbani, potranno essere ricavati al piano terra delle costruzioni, in locali interrati anche fuori sagoma delle stesse, o nell'area scoperta di pertinenza dell'intervento avente una superficie massima al netto degli spazi di manovra, di mq. 15.00 (minimo 5,40x2,30).
5.2. Le aree private non di pertinenza dell'unità minima di intervento destinate e/o da destinare alla sosta, potranno essere prese in considerazione per il calcolo della dotazione di spazi a parcheggio all'aperto, purché poste nel raggio di ml. 300. Tale uso dovrà essere dimostrato mediante apposito atto di vincolo, debitamente trascritto a cura e spese del richiedente, dal quale risulti che tali aree non potranno essere oggetto di atti di disposizione o di costituzione di diritti reali separatamente dalla struttura principale, alla quale sono legati da vincolo pertinenziale.
6. Parcheggi in deroga ex art. 9 l. 122/89
6.1 I parcheggi in deroga ai sensi dell'art. 9 della legge 122/89 possono essere realizzati esclusivamente al piano terreno del fabbricato ospitante l'unità abitativa interessata da vincolo pertinenziale ovvero in aree esterne secondo quanto previsto al successivo punto 6.3.
6.2 L'istanza di permesso di costruire deve essere corredata, oltre che degli elaborati prescritti dal regolamento edilizio, da atto unilaterale d'obbligo comprovante il vincolo di pertinenzialità con l'unità immobiliare di titolarità di soggetto residente nel Comune di Monte Argentario.
6.3 Ove il parcheggio sia realizzato in area esterna al fabbricato ospitante l'unità abitativa:
- a) l'intera superficie del parcheggio deve essere ricompresa in un raggio di 100 mtl misurato dallo spigolo viciniore del manufatto ospitante l'unità abitativa; in ipotesi di cambio di quote, il requisito deve essere verificato in pianta;
- b) la costruzione ospitante il parcheggio deve essere integralmente interrata su tre lati senza che l'edificazione comporti variazioni del preesistente piano di campagna sovrastante il parcheggio;
- c) se il parcheggio in deroga è a servizio di più unità abitative, i 100 mtl di cui alla lett. a) si computano dallo spigolo viciniore del condominio; se le unità abitative afferiscono a diversi manufatti, l'intera superficie del parcheggio deve essere ricompresa in un raggio di 100 mtl misurato dallo spigolo viciniore del manufatto ospitante l'unità abitativa più lontana dal parcheggio.