Articolo 46 verde privato

1. Definizione

1.1. Sono spazi a verde privati al cui interno assumono specifica rilevanza le sistemazioni a verde, anche con vegetazione naturale.

1.2. Sono individuate con apposita campitura e apposita sigla (VrP) dagli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico (Elaborati D in scala 1:2.000 - Elaborato C in scala 1.10.000).

2. Prestazioni qualitative

2.1. Assolvono funzioni ecologiche, formali e ricreative, contribuendo alla qualificazione strutturale e funzionale degli ambiti urbani.

3.2. Ambiti urbani (VrP)

3.2.1. Devono essere evitate alterazioni significative alla morfologia dei terreni, se non finalizzate a modellamenti morfologici atti a garantire l'integrità fisica dei luoghi. I raccordi tra quote diverse sono realizzabili attraverso scarpate inerbite, ovvero attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra faccia vista, o rivestiti con pietra faccia vista, di altezza non superiore a 1,20 ml.

3.2.2. Al loro interno sono consentite sistemazioni a giardino o orto. È altresì consentito il mantenimento delle attività agricole, aziendali o amatoriali, presenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, nel rispetto delle disposizioni di cui alTitolo II della Parte IV delle presenti norme.

3.2.3. Le eventuali recinzioni sono realizzate con siepi sempreverdi, abbinate o meno a reti a maglia sciolta. Le specie vegetali dovranno essere tipiche o autoctone o comunque naturalizzate.

3.2.4. Gli eventuali percorsi interni, così come le aree di sosta, hanno il fondo bianco ovvero sono pavimentate con terre stabilizzate che utilizzino l'inerte locale.

3.2.5. Negli spazi a verde privato di cui al presente Articolo, ove ricadenti all'interno di isolati urbani in aree costituite esclusivamente o prevalentemente da tessuti residenziali a media o alta densità insediativa, è consentita la realizzazione di autorimesse interrate ad uso privato come disciplinato dal successivo art. 47.

4.2. Ambiti urbani

4.2.2. Sono consentite recinzioni, secondo le tipologie sopra definite.