Articolo 45 attrezzature sportive private di interesse generale

1. Definizione

1.1. Sono le aree che ospitano attrezzature sportive private all'aperto, anche di interesse sovra comunale.

1.2. Sono individuate con apposita campitura e apposito simbolo (FrP) dagli elaborati grafici del RU

2. Prestazioni qualitative

2.1 Le attrezzature sportive private di interesse generale costituiscono dotazioni strategiche che ampliano l'offerta territoriale di qualità e che sono suscettibili di integrazione con il turismo balneare e con i circuiti culturali ed enogastronomici dell'interno.

3. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti

3.1. Gli interventi sottoposti alla preventiva approvazione di un PA unitario assumono come riferimenti fondamentali i caratteri del paesaggio nell'ambito territoriale di riferimento. Tali caratteri costituiscono oggetto dello studio analitico - diagnostico di cui all'Articolo 7, punto 1.2.6, delle presenti norme.

3.2. Le nuove costruzioni, che devono rispettare i caratteri costruttivi definiti dal RE, devono essere contenute entro i due piani fuori terra e prevedere tetti a falde inclinate con copertura in tegole di laterizio; previo parere favorevole degli enti preposti alla gestione del vincolo paesaggistico, sono comunque consentite coperture piane se finalizzate all'alloggiamento di pannelli solari e/o fotovoltaici. I fronti sono in pietra faccia vista o rifiniti con intonaco civile tinteggiato.

3.3. Le specie vegetali utilizzabili, costituite preferenzialmente da alberi di alto fusto a foglia caduca, sono definite dal RE.

3.4. Il fondo della viabilità interna e degli stalli per la sosta delle auto deve essere realizzato in modo da garantire la permeabilità ed evitare il sollevamento di polvere, ovvero con terre stabilizzate che utilizzino l'inerte locale. I parcheggi sono a raso e si adattano alla morfologia del terreno. In presenza di situazioni morfologiche sfavorevoli è consentita la realizzazione di parcheggi a raso su terrazzamenti di ampiezza non inferiore a 10,00 ml, retti da muri in pietra faccia vista, o comunque rivestiti con pietra faccia vista, di altezza non superiore a 1,20 ml.

La distanza minima dei parcheggi dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine del reticolo idrografico superficiale non può essere inferiore a 10,00 ml.

Al loro interno devono essere collocate rastrelliere per la sosta delle biciclette, assicurando a queste ultime un numero di posti pari a 1/5 degli stalli per la sosta delle automobili

L'ombreggiamento può essere ottenuto attraverso gruppi di alberi di alto fusto a disposizione irregolare, evitando, di norma, l'impianto di filari alberati ad andamento geometrico. Le specie vegetali utilizzabili, costituite preferenzialmente da alberi di alto fusto a foglia caduca, sono definite dal RE.

3.5. Le recinzioni, consentite solo a fronte di documentate esigenze funzionali e/o di sicurezza, sono realizzate con ringhiere metalliche di forme semplici ovvero con siepi sempreverdi, abbinate o meno a reti a maglia sciolta, che utilizzino le specie vegetali indicate dal RE.

3.6. L'illuminazione dei campi di gioco è concepita per limitare l'inquinamento luminoso verso l'alto. L'illuminazione dei percorsi, dei parcheggi e delle aree di sosta è realizzata con corpi illuminanti segnavia, a luce radente, comunque schermati nella parte superiore.

4. Interventi consentiti

4.1. Ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, al loro interno sono consentiti gli interventi di seguito indicati in relazione alle singole attrezzature.

4.2. Sulle strutture esistenti sono consentiti, nelle forme ordinarie, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2, e RE3, così come definita dall'Articolo7, punto 5.2 delle presenti norme, locali tecnici, così come definiti dall'Articolo 7, punto 5.4 delle presenti norme e, purché estesa a non più del 50% della superficie utile lorda esistente, sostituzione edilizia. Gli interventi di sostituzione edilizia estesi ad oltre il 50% della SUL esistente e gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono subordinati alla preventiva approvazione di un PA convenzionato.

4.3. Non sono consentiti interventi di nuova edificazione.

4.4. Il PA deve essere accompagnato dalla valutazione integrata di alla L.R. n.1/2005, che per gli aspetti paesaggistici deve essere effettuata a partire dallo studio analitico - diagnostico del paesaggio di cui al precedente punto3.

4.5. L'approvazione del PA è subordinata al rispetto delle condizioni preliminari di cui all'Articolo 7, punto 1.2.8 delle presenti norme, così come integrate dalle seguenti condizioni aggiuntive:

  • * il fabbisogno di acqua per scopi irrigui e per altri scopi non potabili compatibili, in coerenza con quanto previsto dal PS, deve essere assolto previo allacciamento alla condotta delle acque reflue del depuratore di Terra Rossa;
  • * deve essere assicurato il compostaggio in proprio della frazione ligneo - cellulosica del verde ornamentale;
  • * deve essere ripristinata la continuità dei corridoi ecologici di attraversamento delle aree.

Tali condizioni devono essere garantite da apposite convenzioni o atti unilaterali d'obbligo, registrati e trascritti, contenenti idonee garanzie finanziarie nelle modalità definite dal RE.

4.6. I parametri che regolano gli interventi sottoposti a PA sono i seguenti:

4.6.1. Zona per attrezzature sportive private "Val di Prato" (FrP.1)

impianti: campi da tennis
campi polivalenti
piscina scoperta
SUL servizi connessi: pari a quella esistente
altezza massima strutture di servizio: 4,00 ml.
indice di permeabilità: non inferiore all'80% della superficie territoriale
densità arborea: non inferiore a 50 alberi di alto fusto per ettaro
parcheggi di uso pubblico: 100 posti auto
distanze: come da D.M. n. 1444/1968.

4.6.2. Zona per attrezzature sportive "Golf Le Piane" (FrP.2) Nelle more di perfezionamento della variante al PS, avviata con Delibera CC n. 28 del 23.04.2010, sono consentiti interventi sulle strutture esistenti fino alla ristrutturazione edilizia RE2 di cui all'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme.

4.6.3. Zona per attrezzature sportive "Polo Le Piane" (FrP.3)

impianto principale esistente: campo polo professionale
SUL servizi connessi (stalle e rimessaggi): pari a quella esistente realizzata con regolare titolo abilitativo
altezza massima: 7 ml.
indice di permeabilità: non inferiore al 90% della superficie territoriale
densità arborea: non inferiore a 60 alberi di alto fusto per ettaro
parcheggi di uso pubblico: 100 posti auto
distanze: come da D.M. n. 1444/1968