Articolo 44 attrezzature sportive private di interesse locale

1. Definizione

1.1. Sono spazi aperti privati al cui interno assumono specifica rilevanza le sistemazioni a verde combinate con attrezzature sportive.

1.2. Sono individuate con apposita campitura e apposita sigla (VspP) dagli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico (Elaborati D in scala 1:2.000).

1.3. L'Amministrazione Comunale provvede a catalogarle in un apposito elenco allegato al "Catasto delle aree per attrezzature e servizi pubblici o di interesse comune", previsto dall'Articolo 41 delle presenti norme, evidenziandone la tipologia, la natura privata e provvedendo a una loro distinta contabilizzazione.

2. Prestazioni qualitative

2.1. Assolvono funzioni ecologiche, formali e ricreative, contribuendo alla qualificazione strutturale e funzionale del territorio rurale e degli ambiti urbani.

2.2. Assolvono funzioni sociali legate alla attività motorie e, in modo particolare, alle attività sportive anche di carattere agonistico.

3. Caratteri costruttivi

3.1. Ambiti urbani

3.1.1. Devono essere evitate alterazioni significative alla morfologia dei terreni, se non finalizzate a modellamenti morfologici atti a garantire l'integrità fisica dei luoghi. I raccordi tra quote diverse sono realizzabili attraverso scarpate inerbite, ovvero attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra faccia vista, o rivestiti con pietra faccia vista, di altezza non superiore a 1,20 ml.

3.1.2. I percorsi e le aree di sosta sono realizzati con fondo bianco o con terre stabilizzate.

3.1.3. Le specie vegetali utilizzabili, costituite preferenzialmente da alberi di alto fusto a foglia caduca, sono definite dal RE.

3.1.4. Le costruzioni di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali muri di contenimento, devono essere realizzate con finitura in pietra faccia vista o con intonaco civile tinteggiato; sono vietate le finiture con cemento faccia vista.

3.1.5. Sono consentite recinzioni realizzate con muri in pietra faccia vista o con finitura a intonaco civile tinteggiato, ringhiere metalliche di forme semplici, siepi sempreverdi abbinate o meno a reti a maglia sciolta.

3.1.6. L'illuminazione dei campi di gioco è concepita per limitare l'inquinamento luminoso verso l'alto. L'illuminazione dei percorsi, dei parcheggi e delle aree di sosta è realizzata con corpi illuminanti segnavia, a luce radente, ovvero schermati nella parte superiore.

4. Interventi consentiti

4.1. Con intervento diretto sono consentiti, sulle strutture esistenti, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2, e RE3, così come definita dall'Articolo7, punto 5.2 delle presenti norme, sostituzione edilizia, locali tecnici, così come definiti dall'Articolo 7, punto 5.4 delle presenti norme.

4.2. Ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sono altresì consentiti, previa approvazione di apposito PA, interventi di ristrutturazione urbanistica e/o finalizzati alla realizzazione di costruzioni di servizio nel rispetto dei seguenti parametri:

  • - altezza: 4,00 ml fuori terra, oltre interrato;
  • - rapporto di copertura: 10%, fino a un massimo di 50 mq di superficie coperta
  • - indice di permeabilità: 60% della superficie dell'area;
  • - densità arborea: 25 alberi di alto fusto/ettaro
  • - distanze dai confini: come da D.M. n. 1444/1968