Articolo 43 attrezzature private di uso pubblico e di interesse locale

1. Definizione

1.1. Sono le aree che ospitano attrezzature scolastiche e/o culturali di uso pubblico, esistenti o di progetto, ma che appartengono a soggetti privati, singoli o associati, ovvero ad enti comunque diversi dalla Amministrazione Comunale.

1.2. Sono individuate con apposita campitura e apposite sigle (AsbnP e AccP) dagli elaborati grafici del RU (Elaborati D in scala 1:2.000).

1.3. Pure essendo assimilabili alle attrezzature e ai servizi pubblici o di interesse comune non concorrono al soddisfacimento degli standards urbanistici di cui al DM 1444/1968.

1.4. Possono essere gestite esclusivamente da enti, associazioni e/o soggetti privati in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio delle attività ivi consentite ai sensi delle presenti norme.

1.5. L'Amministrazione Comunale provvede a catalogarle in un apposito elenco allegato al "Catasto delle aree per attrezzature e servizi pubblici o di interesse comune", previsto dall'Articolo 41 delle presenti norme, evidenziandone la tipologia, la natura privata e provvedendo a una loro distinta contabilizzazione.

2. Prestazioni qualitative

2.1. Le attrezzature private di uso pubblico o collettivo incrementano le dotazioni territoriali di attrezzature e servizi, contribuendo alla qualificazione e al potenziamento dell'offerta comunale.

3. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti

3.1. Territorio rurale: si conformano alle disposizioni sui caratteri costruttivi che regolano gli ambiti territoriali di appartenenza.

3.2. Ambiti urbani: si conformano alle disposizioni sui caratteri costruttivi definite dalle prestazioni qualitative dei tessuti urbani di appartenenza.

4. Interventi consentiti

4.1. Territorio rurale: ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, l'edificabilità nelle singole aree è regolata sulla base delle disposizioni che regolano gli ambiti territoriali di appartenenza.

4.2. Ambiti urbani: ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, l'edificabilità nelle singole aree è regolata sulla base delle disposizioni che regolano le prestazioni qualitative nei tessuti urbani di appartenenza.

5. Destinazioni d'uso

5.1. Nelle aree e nelle strutture di cui trattasi sono consentite esclusivamente funzioni di interesse pubblico e collettivo appartenenti alle seguenti categorie funzionali:

  1. 5.1.1. attrezzature scolastiche di base, quali asilo nido (AsbnP), scuola dell'infanzia (AsbiP), scuola primaria di primo grado (AsbpP), scuola secondaria di primo grado (AsbsP)
  2. 5.1.2. attrezzature e servizi per la cultura, quali biblioteche, musei, centri ricreativi e culturali (AccP)

5.2. Previa deliberazione del Consiglio Comunale e nell'ambito delle singole categorie funzionali, di cui al precedente punto 5.1 del presente Articolo, è sempre possibile, per l'Amministrazione Comunale, modificare motivatamente la destinazione d'uso delle aree e degli edifici indicata dagli elaborati grafici del RU senza che ciò costituisca variante urbanistica. La suddetta deliberazione del Consiglio Comunale è predisposta sulla base di un rapporto che contiene:

  • * le motivazioni che hanno determinato la scelta;
  • * la valutazione preventiva degli effetti ambientali, urbanistici e sociali della nuova previsione, con la dimostrazione della sua convenienza;
  • * l'aggiornamento del "Catasto delle aree per attrezzature e servizi pubblici o di interesse comune" di cui al punto 1.5 del presente Articolo.