Articolo 40 vincoli ex lege
1. Definizione
1.1. I vincoli ex lege sono limitazioni alle trasformazioni territoriali e all'uso delle risorse essenziali del territorio determinate dalla normativa nazionale e/o regionale.
1.2. Gli interventi edilizi e urbanistici che interessano le aree vincolate sono subordinati al previo atto di assenso, comunque denominato, dell'organo preposto alla tutela secondo i procedimenti disciplinati dalle diverse norme di settore.
1.3. In aggiunta ai vincoli ex lege e al fine di garantire la tutela delle risorse essenziali del territorio, il RU disciplina, con apposite disposizioni contenute nelle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, l'integrità fisica e i caratteri qualitativi del territorio, definendo le conseguenti limitazioni alle trasformazioni territoriali.
2. Rappresentazione indicativa ed esemplificativa dei vincoli ex lege
2.1. Gli elaborati grafici del RU riportano le perimetrazioni esemplificative dei vincoli ex lege indicati ai punti seguenti. Tali perimetrazioni assumono carattere indicativo e sono suscettibili di diversa declinazione in sede di pianificazione attuativa o, in difetto, di pratica edilizia in conseguenza di conoscenze di maggior dettaglio. A tal fine è onere del proponente verificare e comprovare l'eventuale, difforme perimetrazione del vincolo.
2.1.1. Elaborato B.3.2.1: Vincoli ex lege:
2.1.1.1. Vincolo cimiteriale (R.D. 1265/1934,Articolo 338).
All'interno della fascia di vincolo sono vietate tutte le nuove costruzioni e i locali tecnici, ancorché interrati. È consentita la realizzazione di parcheggi, opere stradali e opere a verde, nonché l'installazione di chioschi prefabbricati di servizio, utilizzabili anche per la vendita di fiori, arredi funebri e affini. Sul patrimonio edilizio esistente, ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme e fatte salve le competenze delle commissioni consultive comunali e degli enti preposti alla gestione dei vincoli, sono consentiti gli interventi previsti dalle disposizioni di cui alla Parte Quarta delle presenti norme che non eccedano la ristrutturazione edilizia RE2, quale definita dall'Articolo 7, punto 5.2, delle presenti norme.
2.1.1.2. Area di rispetto degli impianti di depurazione (Delibera Interministeriale 04.02.1977)
Al loro interno sono vietate le nuove costruzioni, ancorché interrate. È consentita la realizzazione di parcheggi, di opere stradali e di opere a verde. Sul patrimonio edilizio esistente, ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme e fatte salve le competenze delle commissioni consultive comunali e degli Enti preposti alla gestione dei vincoli, sono consentiti gli interventi, previsti dalle disposizioni di cui alla Parte Quarta delle presenti norme, che non eccedano la ristrutturazione edilizia RE2, quale definita dall'Articolo 7, punto 5.2, delle presenti norme.
2.1.1.3. Aree di rispetto di pozzi, sorgenti e punti di prelievo ad uso acquedottistico (D Lgs 152/1999)
Le disposizioni che regolano le suddette aree sono contenute nell'Articolo 20 delle presenti norme.
2.1.1.4. Aree sottoposte al Vincolo Idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923)
Il vincolo idrogeologico opera su terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto delle trasformazioni territoriali, possono subire denudazioni, perdere stabilità o vedere turbato il regime delle acque con creazione di pubblico danno. Le trasformazioni territoriali significative, eccedenti le normali pratiche agricole, sono subordinate all'ottenimento del prescritto titolo autorizzativo, comunque denominato, rilasciato dalla competente amministrazione.
2.1.1.5. Aree di rispetto dei siti riproduttivi di uccelli marini protetti (Del. GR 454/2008)
Nelle aree di rispetto dei siti riproduttivi di uccelli marini protetti vige l'obbligo di utilizzare punti luce schermati verso l'alto e verso il mare, nonché lampade ai vapori di sodio a bassa pressione, per gli impianti di illuminazione esterna, di nuova realizzazione o sottoposti a manutenzione straordinaria, posti entro il raggio di 1 chilometro dalle colonie di nidificazione e visibili da queste e dai tratti di mare antistanti.
2.1.1.6. Fasce di rispetto stradale
Sono individuate lungo la viabilità principale e sono disciplinate nella Parte Quarta,Titolo IV, delle presenti norme.
2.1.2. Elaborato B.3.2.2: Vincoli ex lege: beni culturali e paesaggistici (D. Lgs. n. 42/2004):
I beni culturali e paesaggistici sono disciplinati dalle Parti Seconda e Terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che sottopongono a un preventivo nulla osta gli interventi di trasformazione edilizia, urbanistica e/o territoriali. In particolare, il D. Lgs 42/2004 riguarda:
- a. Parte Seconda,Articolo 10: beni culturali già oggetto di decreto di vincolo ai sensi della Legge 1089/1939.
- b. Parte Terza,Articolo 136: beni paesaggistici già oggetto di decreto vincolo ai sensi della Legge 1497/1939.
- c. Parte Terza,Articolo 142: beni paesaggistici e ambientali già oggetto di vincolo ai sensi della Legge n. 431/1985.
Le modalità di tutela dei suddetti beni sono specificate dalla Disciplina dei beni paesaggistici del Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana (PIT).
Il RU recepisce detta disciplina attraverso le specifiche disposizioni relative alla tutela dell'integrità fisica e dei caratteri qualitativi del territorio (Parti Seconda e Terza delle presenti norme), nonché attraverso le specifiche disposizioni inerenti i caratteri qualitativi degli interventi di trasformazione territoriale (Parte Quarta delle presenti norme).
In aggiunta alle suddette disposizioni e in coerenza con la Disciplina dei beni paesaggistici del PIT, nei tratti di costa alta interni alla fascia dei territori costieri, se esterni agli ambiti urbani, non sono consentite edificazioni di qualsiasi tipo con l'eccezione, ove previste, delle addizioni funzionali connesse agli interventi di ristrutturazione edilizia RE3, quale definita dall'Articolo 7, punto 5.2. Nei suddetti tratti deve inoltre essere garantita la visibilità della linea di costa, sia dall'entroterra che dal mare.
3. Vincoli non rappresentati negli elaborati cartografici
3.1. Prevalgono comunque sulle disposizioni del presente RU i vincoli e le limitazioni all'uso delle risorse territoriali e alle trasformazioni del territorio derivanti da fonti statali e/o regionali, ancorché non rappresentati negli elaborati cartografici, quali a titolo esemplificativo le Fasce di rispetto dei metanodotti e gasdotti (DM 24.11.1984 e smi),e le Fasce di rispetto degli elettrodotti (DPCM 08.07.2003 e smi).
3.2. Verifica di interesse culturale
I beni immobili che appartengano allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, se opera di autore non vivente e realizzati da oltre 50 anni sono sottoposti alla verifica di interesse culturale ai sensi del D.Lgs 42/2004.
4. Evidenza negli atti
4.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di vincoli e/o limitazioni ex lege alle trasformazioni territoriali nell'ambito di loro competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le limitazioni e/o le disposizioni che derivano da detti vincoli.