Articolo 39 aree di protezione e compensazione
1. Definizione
1.1. Comprendono le aree con vegetazione naturale e con vegetazione artificiale (rimboschimenti e giardini), esistente o di progetto, che, per la loro contiguità con le aree urbanizzate, svolgono un ruolo di mitigazione e di compensazione nei confronti dei principali inquinamenti urbani (acustico, atmosferico, luminoso, climalterante).
2. Interventi
2.1. Vegetazione
In attuazione di quanto previsto dal PS, al loro interno è vietato il taglio e il diradamento di specie arboree e arbustive, mentre è da favorire la costituzione di fasce boscate miste, ad alta densità di impianto irregolare, composte da specie arboree e arbustive autoctone o comunque naturalizzate resistenti alle emissioni inquinanti atmosferiche e sonore, con spessore minimo pari a 25 m..
2.2. Costruzioni
Vi è vietata la realizzazione di nuove costruzioni, ancorché precarie. Le costruzioni esistenti sono suscettibili di interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia RE1 e RE2, quale definita dall'Articolo 7, punto 5.2. delle presenti norme. Non sono consentiti locali tecnici quali definiti dall'Articolo 7, punto 5.4 delle presenti norme.
3. Evidenza negli atti
3.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di aree di protezione e di compensazione nell'ambito di loro competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano dette aree.