Articolo 37 aree di reperimento (ar)
1. Definizione
1.1. Le aree di reperimento sono specifici ambiti territoriali interni alle ARPA, caratterizzati da significative condizioni di naturalità e biodiversità. Al loro interno possono essere istituite aree naturali protette.
1.2. Sono individuate dal PS ed evidenziate con apposita campitura nell' "Elaborato B.3.1 - Area a disciplina speciale".
2. Interventi
2.1. Nelle more della istituzione delle aree naturali protette, al loro interno:
- - è consentito effettuare:
- - tutti gli interventi atti a garantire la conservazione delle condizioni naturali esistenti:
- - interventi di valorizzazione delle emergenze naturali e, se non pregiudizievoli delle condizioni naturali, delle emergenze storico-culturali presenti;
- - interventi per la prevenzione degli incendi e per la protezione civile;
- - edifici esistenti: interventi fino al restauro e al risanamento conservativo;
- - viabilità esistente: interventi di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza.
- - non è consentito:
- - realizzare costruzioni di qualsiasi tipo;
- - realizzare nuovi tratti di viabilità carrabile;
- - realizzare impianti per la produzione di energia, ancorché da fonti rinnovabili;
- - alterare lo stato dei luoghi se non per ricondurli a condizioni più prossime a quelle naturali.
3. Evidenza negli atti
3.1. I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di aree di reperimento (AR) nell'ambito di loro competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano dette aree.