Articolo 36 aree di rilevante pregio ambientale (arpa)
1. Definizione
1.1. Comprendono le aree che costituiscono emergenze paesaggistico - ambientali ai sensi del vigente Piano Strutturale.
1.2. Sono individuate nell' "Elaborato B.3.1 - Area a disciplina speciale".
2. Interventi consentiti
2.1. Al loro interno sono consentiti gli annessi stabili e i manufatti agricoli precari stagionali ad uso delle aziende produttive condotte da imprenditori agricoli professionali di cui all'Articolo 52 delle presenti norme, nonché tutti gli interventi che, pur non presupponendo nuove costruzioni, valorizzino le risorse naturali e storico-culturali presenti, nonché le attività agricole e agrituristiche. Sono inoltre consentiti:
- - gli usi residenziali e le attività turistico-ricettive, se già in atto al momento della adozione del RU;
- - le attività di ristoro e di servizio al turismo escursionistico;
- - il riuso del patrimonio edilizio esistente in funzione delle attività agricole, di ristoro, di sostegno al turismo escursionistico;
- - la sistemazione, il potenziamento e l'adeguamento funzionale della viabilità pubblica esistente, compresi gli interventi di messa in sicurezza della viabilità vicinale;
- - le infrastrutture funzionali alla prevenzione incendi, alla protezione civile e alle attività di studio e ricerca ai fini scientifici e culturali;
- - gli impianti per autoconsumo di energie da fonti rinnovabili, di tipo solare (termico e fotovoltaico), così come disciplinate all'art. 9bis delle presenti norme.
2.2. Sul patrimonio edilizio esistente, ove consentito dalle disposizioni di cui alla Parte Terza,Titolo I, delle presenti norme, sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia RE3 quale definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme. I locali tecnici, quali definiti dall'Articolo 7, punto 5.4, delle presenti norme, sono consentiti esclusivamente fuori terra, senza possibilità di locali interrati o seminterrati. La viabilità esistente è suscettibile di interventi di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza
2.3. Eventuali esigenze di spazi per la sosta veicolare possono essere soddisfatte utilizzando aree con caratteristiche morfologiche già idonee, senza che ciò comporti significativi movimenti di terra o impermeabilizzazione del fondo, evitando la creazione di spazi strutturati e/o attrezzati.
2.4. Non vi sono consentiti i seguenti interventi:
- - espansioni urbane con l'eccezione dei parchi urbani, purché non attrezzati e non comportanti la realizzazione di infrastrutture;
- - nuove costruzioni, a qualsiasi scopo destinate, diverse da quelle di cui al precedente punto 2.1 del presente Articolo;
- - sistemazioni pertinenziali comportanti impermeabilizzazione dei suoli;
- - campeggi e agricampeggi;
- - nuova viabilità carrabile;
- - nuove infrastrutture, a rete e puntuali, compresi gli impianti per le teletrasmissioni e per la telefonia mobile;
- - interventi che comportino la riduzione della qualità ambientale complessiva e, in particolare: o alterazione delle caratteristiche morfologiche;
- - compromissione delle relazioni naturali a rete;
- - compromissione delle visuali;
- - alterazione delle risorse naturali e storico culturali;
- - depositi all'aperto;
- - apposizione di pubblicità (con esclusione della segnaletica locale);
- - arredi di qualsiasi tipo, compresi quelli vegetali, incongrui con il carattere dei luoghi.
3. Evidenza negli atti
3.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di aree di rilevante pregio ambientale (ARPA) nell'ambito di loro competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano dette aree.