Articolo 34 aree di protezione paesistica e storico-monumentale

1. Definizione

1.1. Le "aree di protezione paesistica e storico monumentale" comprendono le aree limitrofe agli edifici matrice e compongono con essi ambiti paesistici organici, caratterizzati dalla presenza dominante delle architetture di impianto storico, tutelandone i caratteri fisici, naturali, storico-culturali e visuali. Sono solitamente occupate da vegetazione naturale (gariga, macchia bassa, ecc.), che copre le parti più alte dei colli e dei crinali, ovvero, più in basso, da coltivazioni tradizionali (viti, olivi, seminativi, ecc.).

1.2. Sono individuate nell' "Elaborato B.3.1 - Area a disciplina speciale".

1.3. I titoli abilitativi dei progetti che riguardino tali aree sono sottoposti al parere preventivo della commissione comunale per il paesaggio "per particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico o estetico", ai sensi della L.R. 01/2005, oltre che, se vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, delle amministrazioni competenti alla gestione del vincolo.

2. Interventi consentiti

2.1. Al loro interno sono consentiti gli interventi tesi a valorizzare la presenza del monumento nel contesto naturale o agricolo, a favorirne l'accessibilità e la fruizione, a migliorare i percorsi e gli spazi di sosta nell'ambito di itinerari escursionistici. Sono altresì consentite le pratiche agricole e selvicolturali tradizionali.

2.2. È invece vietata la realizzazione di:

  • - opere capaci di alterarne la morfologia fisica, con l'eccezione di:
    • - opere necessarie a garantire l'integrità fisica dei suoli;
    • - sistemazioni idraulico-agrarie, che potranno essere recuperate o realizzate nelle "zone a prevalente carattere agricolo".
  • - costruzioni di qualsiasi tipo, stabili o precarie, permanenti o temporanee, con l'eccezione di:
    • - quelle eventualmente necessarie a garantire servizi di pubblico interesse connessi alla fruizione e/o alle attività escursionistiche; tali costruzioni, che dovranno avere gli stessi caratteri costruttivi degli annessi temporanei di cui all'Articolo 42 delle presenti norme, saranno realizzate dalla Amm:ne Comunale o da altri soggetti previa convenzione, registrata e trascritta, che ne vincoli la destinazione d'uso e ne disciplini le forme di utilizzo, prevedendo altresì idonee garanzie finanziarie per la rimozione in caso di disuso e specifiche penali in caso di inadempimento;
    • - infrastrutture ad uso della Protezione Civile e dei servizi antincendio.
  • - recinzioni che alterino il rapporto tradizionale diretto tra edifici e spazi aperti limitrofi, o che interrompano la continuità di questi ultimi, con l'eccezione di:
    • - volumi tecnici, di cui all'Articolo 7, punto 5.4 delle presenti norme;
    • - impianti tecnologici emergenti, infrastrutture aeree e opere incongrue con evidente impatto visuale, che potranno essere realizzati solo se interrati.
    • - impianti per la produzione di energia, ancorché da fonti rinnovabili;
  • - strade e spazi di sosta carrabili, con l'eccezione di:
    • - spazi pubblici di parcheggio su fondo bianco.

2.3. Gli interventi edilizi o di trasformazione territoriale che presuppongano modifiche allo stato dei luoghi, ivi compresi gli interventi di modifica ai prospetti degli edifici esistenti, dovranno essere accompagnati da un apposito studio del paesaggio, commisurato all'entità dell'intervento, che ne dimostri la coerenza con gli assetti paesaggistici storicizzati. Tale studio, che in presenza di interventi assoggettati al regime autoritativo del D.Lgs. 42/2004 sarà sostituito dalla "Relazione paesaggistica", esaminerà in particolare, in presenza di PA, di Programmi aziendali con valore di PA e/o di progetti infrastrutturali, gli aspetti geomorfologici, idraulici, vegetazionali, storico-insediativi e visuali.

2.4. Gli interventi ammessi sulle costruzioni esistenti, ferme restando le limitazioni disposte dalle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sono definiti dalle disposizioni di cui alla Parte Quarta delle presenti norme. Qualora tali interventi comprendano anche la ristrutturazione urbanistica, la eventuale ricostruzione di volumetrie demolite dovrà dare luogo a soluzioni paesaggisticamente coerenti (per ubicazione, tipologia edilizia, caratteri architettonici, materiali, ecc.) e di pari volume, privilegiando, in particolare, soluzioni che allontanino la nuova costruzione dall'edificio matrice. Tale disposizione si applica anche alla ristrutturazione urbanistica di eventuali volumi precari dotati di apposito titolo abilitativo, ancorché in sanatoria.

3. Evidenza negli atti

3.1. I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di aree di protezione paesistica e storico-monumentale nell'ambito di loro competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano dette aree.