Articolo 33 aree pertinenziali dei corsi d'acqua e di connessione interambientale

1. Definizione

1.1. Lungo il reticolo idrografico superficiale, o in prossimità di esso, le tavole grafiche del RU individuano aree pertinenziali dei corsi d'acqua e di connessione interambientale, quali strutture di collegamento lineare o areale tra ambienti a diversa caratterizzazione ecologica, finalizzate a contrastare i processi di insularizzazione e di frammentazione che riducono i livelli di biodiversità.

1.2. Esse costituiscono ambiti sensibili agli effetti morfologici e idraulici indotti dalla dinamica delle acque, nonché agli effetti ecologici e paesaggistici.

2. Interventi consentiti

2.1. Al loro interno non è consentito alterare la morfologia dei terreni se non per comprovate esigenze di riqualificazione idraulica e idrogeologica, da sottoporre comunque a specifica valutazione di incidenza all'interno del SIR; i terreni potranno essere utilizzati per opere di "rimeandrizzazione", per la ricostituzione di fasce di vegetazione ripariale, per le sistemazioni a verde e a carattere ricreativo, per la realizzazione di attrezzature acquedottistiche.

2.2. È vietato realizzarvi nuove costruzioni, ancorché precarie, fatti salvi i manufatti per la regolamentazione idraulica e le infrastrutture di attraversamento. Sono altresì vietati i parcheggi per autoveicoli, i depositi di materiali, le recinzioni e i muri di cinta, le discariche di qualsiasi tipo, le attività estrattive che non siano previste da interventi di sistemazioni idraulica o di risanamento naturalistico e ambientale.

2.3. Sugli edifici esistenti legittimi sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia RE2, quale definita dall'Articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme. Non sono consentiti locali tecnici quali definiti dall'Articolo 7, punto 5.4 delle presenti norme.

2.4. Ogni intervento di trasformazione territoriale, compreso il taglio della vegetazione, che interessi il bacino del Fosso di S.Antonio (Le Piane), del Fosso degli Acquastrini e della Valle dei Molini, dovrà essere preventivamente sottoposto alla valutazione di incidenza ai sensi della L.R. nº56/2000.

2.5. Per quanto non specificatamente definito dalle presenti norme, si fa riferimento alla vigente disciplina di settore e alle specifiche competenze degli Enti preposti alla gestione dei corsi d'acqua.

3. Vegetazione ripariale 3.1. La vegetazione ripariale svolge importanti funzioni di carattere tecnico-meccanico, per la difesa delle rive, e di carattere paesistico - ambientale, per il mantenimento e/o il ripristino dell'equilibrio ecologico.

3.2. Gli interventi che interessano aree prossime ai corsi d'acqua dovranno conservare e qualificare la vegetazione ripariale esistente, rimuovendo quella morta o alloctona e favorendo il graduale sopravvento di quella naturale potenziale. Saranno comunque consentiti i tagli delle piante che ostruiscono l'alveo e i diradamenti di quelle che potrebbero generare sbarramento al regolare deflusso delle acque.

3.3. Lungo i corsi d'acqua che attraversano le zone agricole e/o le aree verdi ad uso sportivo de Le Piane è fatto obbligo di mantenere, o ricostituire, su entrambe le sponde, fasce continue di vegetazione naturale con funzione di filtro; tali fasce dovranno avere una larghezza di almeno 10,00 ml misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine.

4. Evidenza negli atti

4.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di aree pertinenziali dei corsi d'acqua e di connessione interambientale nell'ambito di loro competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano dette aree.