Articolo 31 verde ornamentale di impianto storico e scenografico
1. Definizione
1.1. Il verde ornamentale di impianto storico e/o scenografico comprende i giardini e i filari alberati che sono frutto di progetti organici e/o di azioni coerenti con la organizzazione storica del territorio, nonché gli alberi monumentali e/o di valore scenografico, singoli o in gruppi.
1.2. Sono rappresentati nell' "Elaborato B.2 - Risorse storico - culturali".
2. Interventi
2.1. I giardini e i filari alberati, ancorché non individuati dalle tavole grafiche del RU, devono conservare rapporti di continuità fisica e funzionale con gli edifici che ne costituiscono il principale riferimento storico.
2.2. Giardini
2.2.1. I giardini devono essere oggetto di interventi di manutenzione e di restauro conservativo e non possono essere frazionati attraverso separazioni fisiche permanenti; essi devono conservare l'unitarietà formale storicizzata, nonché gli impianti vegetali, le opere di arredo e gli elementi decorativi che si mostrino con questa coerenti.
2.2.2. Al loro interno è vietata la realizzazione di locali tecnici, impianti tecnologici emergenti e il passaggio di linee elettriche aeree. È altresì vietata la realizzazione di impianti per la produzione di energia, ancorché da fonte rinnovabile, che introduca elementi incongrui e pregiudichi la qualità formale e visuale del giardino.
2.2.3. Fermo restando il divieto di ogni nuova costruzione, l'eventuale inserimento di nuovi arredi o di nuove opere autonome di corredo può essere ammesso solo se coerente con l'impianto distributivo e formale storicizzato.
2.3. Filari alberati.
2.3.1. I filari alberati devono essere conservati, completati con gli esemplari mancanti, ed eventualmente potenziati attraverso l'impianto di esemplari della stessa specie lungo la prosecuzione del percorso viario.
2.3.2. In caso di ampliamento della carreggiata, i filari alberati devono essere conservati attraverso lo sdoppiamento della sede stradale in due carreggiate separate e opportunamente distanziate.
2.4. Alberi monumentali e/o di valore scenografico.
2.4.1. Gli alberi monumentali e/o di valore scenografico devono essere conservati e rispettati, evitando ogni intervento invasivo della parte aerea e dell'apparato radicale. Su di essi sono consentite esclusivamente potature di rimonda e interventi motivati di dendrochirurgia.
2.4.2. La loro sostituzione, possibile a seguito di indagini tecniche che dimostrino il rischio di caduta, è autorizzata, se del caso, a seguito dell'impegno formale all'impianto di alberi a pronto effetto della stessa specie, coltivare varietà.
3. Evidenza negli atti
3.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza del verde ornamentale di impianto storico e scenografico nelle aree di loro competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano dette risorse.