Articolo 2 Validità
1. La disciplina degli assetti territoriali esistenti, di cui all'Articolo 1, comma 3, lettera "a" delle presenti norme, ha validità a tempo indeterminato ed è suscettibile di modifiche e/o integrazioni previa approvazione di apposite varianti al RU, predisposte nel rispetto dei contenuti statutari e strategici del PS.
2. Alla scadenza di ogni quinquennio dalla approvazione del RU, l'Amministrazione Comunale redige un rapporto che ne accerta lo stato di attuazione e ne valuta gli effetti territoriali, ambientali, sociali, economici e sulla salute umana.
3. La disciplina per la trasformazione degli assetti territoriali esistenti, di cui all'Articolo 1, punto 3, lettera "b" delle presenti norme, perde efficacia qualora, trascorsi cinque anni dalla approvazione del RU, non risultino approvati i relativi progetti esecutivi, i relativi Piani Attuativi (PA), ovvero, in presenza di PA di iniziativa privata, non risulti stipulata la relativa convenzione o prodotto, in sostituzione di questa, un valido atto unilaterale d'obbligo a favore della Amministrazione Comunale.
4. Le previsioni urbanistiche riconducibili a tale disciplina, una volta decadute, possono:
- a. essere oggetto del prossimo Regolamento Urbanistico, che provvede a confermarle nella precedente ubicazione ovvero, nel rispetto delle disposizioni del PS, a collocarle in luogo diverso;
- b. tornare nella disponibilità del PS in attesa che l'Amministrazione Comunale provveda, attraverso il prossimo RU di validità quinquennale, a disporne nuovamente la realizzazione.