Articolo 30 viabilità storica minore o di accesso alle mete turistiche
1. Definizione
1.1. Comprende la rete della viabilità di impianto storico o di accesso alle principali mete turistiche. Costituisce una componente identificativa del paesaggio locale e contribuisce a favorire la fruizione qualitativa del territorio comunale.
1.2. Sono individuati con apposita campitura nell' "Elaborato B.2 - Risorse storico - culturali"
2. Interventi sulla viabilità storica minore
2.1. La viabilità storica minore, a meno di comprovate esigenze di sicurezza, dovrà conservare le attuali caratteristiche di tracciato, di giacitura e di sezione, evitando l'introduzione di componenti incongrue e/o estranee quali marciapiedi, cordonati, zanelle e simili.
2.2. Potranno essere consentiti interventi di miglioramento del fondo e, purché contenuti, di ampliamento della sede stradale per facilitare la fruizione della rete dei sentieri ai fini escursionistici.
2.3. Eventuali comprovate necessità di spostamento del tracciato potranno essere soddisfatte, nel rispetto delle disposizioni procedimentali fissate dalle "Norme Regolamentari del territorio rurale", allorché sia possibile realizzare brevi tratti viari che integrino, senza cancellarli, i tracciati esistenti, secondo criteri di coerenza con il sistema dei segni (naturali e antropici) che costituiscono la tessitura territoriale storicizzata; i nuovi tratti viari dovranno adattarsi alla morfologia dei terreni interessati, evitando significativi movimenti di terra, e dovranno riproporre gli stessi caratteri tipologici e costruttivi del tratto principale.
2.4. Il drenaggio delle acque meteoriche sarà assolto da canalette trasversali alla carreggiata e/o da fossette laterali parallele al percorso. Le eventuali inadeguatezze della sezione stradale, che generassero rilevanti problemi di fluidità del traffico veicolare, potranno essere superate attraverso la realizzazione di piazzole di scambio.
2.5. La sede carrabile, ove non già asfaltata o pavimentata, dovrà conservare il fondo bianco. La dove sono presenti brevi tratti di asfaltatura o pavimentazione, non è consentita l'estensione di tale fondo carrabile all'intero tratto di strada. Nei casi di comprovata necessità funzionale, accertati dalla Amministrazione Comunale, e per i soli tratti indispensabili il fondo potrà essere trattato con stabilizzanti che utilizzino l'inerte locale, in modo da garantire una sufficiente omogeneità cromatica e di tessitura.
2.6. Sono soggette a conservazione le opere tradizionali di sistemazione e di contenimento dei terreni posti a monte e a valle della carreggiata (muri, ciglioni, fonti,etc.), le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei, le eventuali cappelle, tabernacoli e croci votive ancorché non individuate dalle tavole grafiche del RU.
3. Viabilità di accesso alle mete turistiche 3.1. Lungo la viabilità di accesso alle mete turistiche deve essere garantito il pubblico transito. È pertanto fatto divieto di chiuderne o interromperne i tracciati, ancorché per tratti limitati.
3.2. In presenza di strade vicinali o comunque pubbliche, costituenti tratti della rete viaria di accesso alle mete turistiche, che risultino, in tutto o in parte, precluse alla fruizione pubblica, l'Amministrazione Comunale provvederà ad intimarne la riapertura ai proprietario o agli aventi titolo e, in caso di inottemperanza, potrà procedere all'esproprio per pubblico interesse.
4. Tratti di viabilità recente
4.1. I tratti di viabilità recente, che nel territorio rurale raccordano i tracciati della viabilità storica minore, sono soggetti alle disposizioni di cui al presente Articolo.
5. Evidenza negli atti
5.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza della viabilità storica minore nelle aree di loro competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano dette risorse. Evidenziano, in particolare, la presenza delle strade di accesso alle mete turistiche e ne garantiscono la percorribilità, ai sensi del punto 3 del presente Articolo.