Articolo 28 edifici di valore architettonico e paesaggistico

1. Definizione

1.1. Sono edifici e complessi edilizi di impianto storico realizzati prima dell'impianto del Nuovo Catasto, che hanno mantenuto, o sono suscettibili di recuperare, caratteri architettonico - paesistici di qualità. Per regole insediative e per caratteristiche tipologico - architettoniche, costituiscono componenti integranti della morfologia territoriale, contribuendo alla valorizzazione del paesaggio rurale. Possono presentare varie forme di alterazione, frutto di interventi incongrui di epoca recente, che appaiono suscettibili di reversibilità e/o che non inficiano il valore architettonico - paesistico di insieme.

1.2. Sono individuati con apposita campitura nell'Elaborato B.2 - Risorse storico - culturali"

1.3. Ad essi si applica la disciplina definita dalla Parte Quarta delle presenti norme, con le specificazioni e/o le limitazioni che seguono. Al loro interno potranno insediarsi le attività, comprese tra quelle consentite dalla disciplina di zona di cui alla Parte Quarta delle presenti norme, che non arrechino pregiudizio ai caratteri storicizzati delle costruzioni e dei relativi contesti urbani e/o territoriali

2. Interventi sugli edifici

2.1. Su tali edifici, che dovranno essere conservati nei loro tradizionali caratteri tipologici, architettonici, strutturali e formali, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, con il ricorso ai materiali e alle modalità costruttive appositamente previsti dal RE.

2.2. Sono altresì ammessi interventi di ristrutturazione edilizia RE1 e RE2, così come definita dall'Articolo 7, delle presenti norme.

2.3. È consentito il frazionamento degli edifici e dei complessi edilizi, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalla Parte Quarta delle presenti norme in merito alla superficie minima delle unità immobiliari, a condizione che gli interventi non comportino pregiudizio alle caratteristiche storico-culturali, architettoniche e paesaggistiche, rimanendo comunque subordinati ad esse ed evitandone forzature pregiudizievoli.

2.4. Non è consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia, ancorché da fonte rinnovabile, che introduca elementi incongrui e pregiudichi la qualità formale e visuale degli edifici e delle relative aree di pertinenza.

3. Interventi sulle aree di pertinenza edilizia

3.1. I progetti sugli edifici, allorché eccedenti la manutenzione e riguardanti intere unità immobiliari, dovranno essere estesi alle relative aree di pertinenza, esistenti alla data di approvazione delle presenti norme e certificate come tali da un atto sostitutivo di notorietà a firma del richiedente o, in sua vece, del tecnico incaricato.

3.2. Nelle aree di pertinenza edilizia sono ammesse nuove recinzioni così come disciplinate all'art. 57 delle presenti norme.

3.3. Le aree di pertinenza edilizia dovranno essere sempre individuate. Al loro interno, qualora siano previsti interventi di trasformazione, dovranno comunque essere descritti, conservati e valorizzati:

  1. a. gli spazi interclusi utilizzati come cortili, orti o giardini;
  2. b. il verde ornamentale di impianto storico (giardini, filari alberati, alberi monumentali);
  3. c. gli arredi stabili (muri, cancellate, pavimentazioni, ecc.) e le principali componenti vegetali (alberi e arbusti);
  4. d. le componenti minori dell'identità storico-culturale (tabernacoli, croci votive, icone, cippi, fonti, ecc.);
  5. e. le componenti strutturali del paesaggio tradizionale (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.), che dovranno costituire il riferimento fondamentale per gli eventuali interventi di riorganizzazione delle aree.

3.4. Le costruzioni precarie eventualmente esistenti nelle aree di pertinenza edilizia, dotate di regolare titolo abilitativo e comunque legittime, potranno essere demolite e ricostruite a parità di volume, secondo criteri di coerenza architettonica e formale con l'edificio principale, anche con diversa collocazione nel lotto.

3.5. Le componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, ecc.) dovranno prevedere l'impiego di materiali nobili e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati delle costruzioni principali, mentre l'equipaggiamento vegetale farà ricorso alle specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale definite dal RE.

4. Evidenza negli atti

4.1. I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di edifici di valore architettonico - paesistico nelle aree di competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano detti edifici.