Articolo 26 grotte
1. Definizione
1.1. Sono cavità ipogee di origine naturale (complessi carsici). Ad esse vengono associate quelle cavità artificiali, quali gallerie e miniere abbandonate, che assumono analogo significato quale rifugio per la fauna.
1.2. Sono rappresentati nell' "Elaborato B.1 - Risorse naturali".
2. Usi
2.1. Non sono consentite alterazioni morfologiche significative agli accessi e alle parti interne delle grotte.
2.2. Gli interventi di sistemazione, atti a favorire la fruizione umana controllata, possono essere consentiti solo a seguito di valutazione di incidenza, ai sensi della normativa vigente in materia.
2.3. vietata qualsiasi costruzione, ancorché interrata.
3. Grotte di particolare valore naturalistico: disciplina comunale di tutela e valorizzazione delle emergenze geologiche (geositi)
3.1. Nel territorio comunale rivestono particolare importanza ai fini naturalistici le seguenti emergenze geologiche individuate con apposito segno grafico nell'Elaborato B.1 - Risorse Naturali.
- a. Grotta di Punta degli Stretti (gr1)
Nella grotta di Punta degli Stretti sono presenti emergenze faunistiche di particolare rilevanza.
Qualsiasi intervento di sistemazione, atto a favorire la fruizione umana controllata, deve essere accompagnato da un regolamento che disciplini gli accessi, le attività consentite all'interno e il tetto massimo dei visitatori, prestando altresì attenzione ad eventuali reperti di interesse archeologico, ancorché non segnalati; - a. a. Poggio Mandrioli e Mortaio (ge1)
- b. Poggio Mandrioli e Mortaio (ge2)
- c. Cala Piatti (ge3)
3.2. Le emergenze geologiche sono tutelate, a fini di conservazione e recupero, con specifico riferimento al contesto naturale e ambientale. Sono altresì da incentivare interventi per migliorare l'accessibilità ed in generale alla valorizzazione didattico-scientifica e turistica del sito. Oltre a quanto sopra si dovrà tenere conto degli "indirizzi per la tutela e la valorizzazione" contenuti al punto E della relazione allegata alla scheda di inventario descrittiva redatta per ogni singola emergenza geologica allegata in appendice alle seguenti norme di attuazione.
3.3. Oltre a quanto disciplinato al precedente punto 3, per l'area del geosito della Grotta degli Stretti è vietata l'edificazione e gli interventi invasivi nel sottosuolo che possano pregiudicare la stabilità della grotta. Oltre alle norme del presenteArticolo si applica la disciplina la tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico.
3.4. Saranno fatti salvi, ancorché interferenti con l'emergenza geologica, gli interventi mirati alla difesa del suolo, alla messa in sicurezza dei luoghi ed alle esigenze dei progetti di bonifica ambientale delle antiche aree minerarie dismesse. Tali interventi dovranno comunque favorire le migliori condizioni di conservazione e fruibilità dell'emergenza.
3.5. In caso di individuazione di nuove emergenze geologiche il Comune informa il Parco Nazionale Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane e la Provincia di Grosseto allo scopo di consentire l'aggiornamento dei rispettivi quadri conoscitivi territoriali