Articolo 25 scogliere

1. Definizione

1.1. Sono i tratti di costa, a bassa copertura di vegetazione lito-alofila, caratterizzati dalla presenza di rupi e falesie.

1.2. Sono rappresentati nell' "Elaborato B.1 - Risorse naturali".

2. Usi

2.1. Vi sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica e recupero delle aree interessate da fenomeni franosi, purché effettuati con specie autoctone tipiche degli ambienti di costa rocciosa e sottoposti preventivamente a procedura di valutazione d'incidenza, ai sensi della vigente normativa in materia.

2.2. Vi è altresì consentita la realizzazione di percorsi pedonali di accesso e/o di piazzole per la sosta, purché coerenti con la morfologia naturale dei luoghi.:

L'adeguamento e la realizzazione di passaggi a mare dovrà avvenire secondo criteri di sicurezza, percorribilità e vicinanza alla viabilità esistente, favorendone l'uso pubblico, specie in aree non servite da altre discenderie, e verificando l'assenza di pericolo geomorfologico.

2.2.1. Non sono consentite modifiche alla rete idrica scolante superficiale, ai fini della realizzazione degli accessi a mare.

2.3. È vietata ogni forma di edificazione, ancorché interrata, così come ogni intervento di riforestazione.

3. Scogliere di particolare valore naturalistico:

3.1. Nel territorio comunale rivestono particolare importanza ai fini naturalistici le seguenti scogliere; al loro interno la valutazione di incidenza, ove prevista, considera in particolare i caratteri naturali sotto indicati.

  1. a. a. Scogliera di Poggio Pertuso (sc1)
    Nella costa rocciosa di Poggio Pertuso sono presenti emergenze floristiche di particolare rarità L'eventuale realizzazione di percorsi pedonali di accesso e/o di piazzole per la sosta può essere autorizzata solo a seguito di un progetto dettagliato che dimostri di non interferire con le emergenze floristiche locali.