Articolo 25 scogliere
1. Definizione
1.1. Sono i tratti di costa, a bassa copertura di vegetazione lito-alofila, caratterizzati dalla presenza di rupi e falesie.
1.2. Sono rappresentati nell' "Elaborato B.1 - Risorse naturali".
2. Usi
2.1. Vi sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica e recupero delle aree interessate da fenomeni franosi, purché effettuati con specie autoctone tipiche degli ambienti di costa rocciosa e sottoposti preventivamente a procedura di valutazione d'incidenza, ai sensi della vigente normativa in materia.
2.2. Vi è altresì consentita la realizzazione di percorsi pedonali di accesso e/o di piazzole per la sosta, purché coerenti con la morfologia naturale dei luoghi.:
L'adeguamento e la realizzazione di passaggi a mare dovrà avvenire secondo criteri di sicurezza, percorribilità e vicinanza alla viabilità esistente, favorendone l'uso pubblico, specie in aree non servite da altre discenderie, e verificando l'assenza di pericolo geomorfologico.
2.2.1. Non sono consentite modifiche alla rete idrica scolante superficiale, ai fini della realizzazione degli accessi a mare.
2.3. È vietata ogni forma di edificazione, ancorché interrata, così come ogni intervento di riforestazione.
3. Scogliere di particolare valore naturalistico:
3.1. Nel territorio comunale rivestono particolare importanza ai fini naturalistici le seguenti scogliere; al loro interno la valutazione di incidenza, ove prevista, considera in particolare i caratteri naturali sotto indicati.
- a. a. Scogliera di Poggio Pertuso (sc1)
Nella costa rocciosa di Poggio Pertuso sono presenti emergenze floristiche di particolare rarità L'eventuale realizzazione di percorsi pedonali di accesso e/o di piazzole per la sosta può essere autorizzata solo a seguito di un progetto dettagliato che dimostri di non interferire con le emergenze floristiche locali.