Articolo 20 sorgenti, pozzi e punti di prelievo ad uso acquedottistico
1. Definizione
1.1. Le sorgenti, i pozzi e i punti di prelievo ad uso acquedottistico individuati dalle tavole grafiche del RU costituiscono i principali punti di captazione idrica ai fini potabili, pubblici o di interesse pubblico, esistenti nel territorio comunale.
2. Usi
2.1. Essi dovranno essere mantenuti in efficienza e sottoposti a monitoraggio continuo per verificare la qualità delle acque e per consentire la segnalazione di eventuali situazioni di degrado qualitativo. Le acque captate potranno essere utilizzate solo ai fini potabili e sfruttate per alimentare acquedotti pubblici o di interesse pubblico.
2.2. I PA e i Programmi aziendali con valore di PA dovranno definire le modalità atte a razionalizzare l'uso delle acque potabili (attraverso corrette modalità di captazione e/o di uso dei pozzi e delle sorgenti) e di norma dovranno prevedere la realizzazione di reti idriche duali, anche attraverso la raccolta e il riutilizzo delle acque meteoriche.
2.3. Per mantenere e migliorare la qualità delle acque sotterranee destinate al consumo umano, all'intorno delle sorgenti e dei pozzi di cui al presenteArticolo sono istituite le seguenti aree di salvaguardia:
- a. zone di tutela assoluta: corrispondono alle aree ricadenti in un cerchio con raggio di 10 ml e centro nel punto di captazione o di derivazione;
- b. zone di rispetto: includono le zone di tutela assoluta e corrispondono alle aree ricadenti in un cerchio con raggio di 200 ml e centro nel punto di captazione o di derivazione;
- c. zone di protezione: includono le aree di ricarica della falda e sono individuate da disposizioni regionali che disciplinano altresì le attività ricadenti al loro interno.
2.4. All'interno delle suddette aree di salvaguardia sono vietate le attività e le forme di utilizzazione dei terreni che, attraverso l'inquinamento del suolo e del sottosuolo, possono produrre danni alla qualità biologica delle acque e, in particolare, valgono le seguenti disposizioni:
- a. zona di tutela assoluta: deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente a opere di captazione (o presa) e a infrastrutture di servizio. A tale scopo deve essere adeguatamente recintata, provvista di canalizzazioni per le acque meteoriche, protetta da esondazione di corpi idrici limitrofi. Nell'ulteriore zona di 10 ml (20 ml di raggio dal punto di captazione) dovranno essere preferibilmente messe a dimora specie boschive capaci di costituire un filtro per l'area di captazione.
- b. zona di rispetto: vi sono vietati insediamenti e/o attività che costituiscono fattori potenziali di rischio, quali:
- - dispersione di fanghi e di acque reflue, ancorché depurate;
- - accumulo di concimi, fertilizzanti, pesticidi;
- - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi in assenza di uno specifico piano di coltivazione riferito alle buone pratiche agricole, che valuti la vulnerabilità delle risorse idriche basandosi su specifici studi idrogeologici e che escluda la possibilità di interferenza tra suolo e falda;
- - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- - aree cimiteriali;
- - apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- - apertura di pozzi, con l'eccezione di quelli che estraggono acque destinate all'esclusivo uso potabile pubblico e di quelli finalizzati a modificare il sistema di estrazione e alla protezione delle caratteristiche qualitative e quantitative della risorsa idrica;
- - gestione dei rifiuti;
- - stoccaggio di prodotti ovvero di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- - centri di raccolta, demolizione e rottamazione degli autoveicoli;
- - pozzi perdenti;
- - pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione; è comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di tutela assoluta
2.5. In tutto il territorio comunale la realizzazione e l'adeguamento degli scarichi domestici, nonché lo spandimento dei reflui zootecnici e vegetali, sono consentiti solo se compatibili con le caratteristiche litologiche e morfologiche del suolo e di vulnerabilità della falda idrica.
2.6. Evidenza negli atti
I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i Piani Attuativi evidenziano i casi in cui gli interventi previsti ricadono nelle aree di salvaguardia delle sorgenti e dei pozzi ad uso acquedottistico; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano tali aree.
3. Nuove opere di captazione idrica
3.1. In coerenza con le disposizioni del PS, ai soggetti privati non è consentita la realizzazione di nuovi pozzi o il rifacimento dei pozzi esistenti all'interno delle aree caratterizzate da vulnerabilità degli acquiferi di classe IV come individuate nell'Elaborato A3 - Integrità fisica.
3.2. La realizzazione di nuovi pozzi è soggetta ad autorizzazione comunale e presentata prima della realizzazione dell'opera di captazione e comunque sottoposta al rispetto delle disposizioni contenute nel supporto geologico - tecnico del RU di cui all'Articolo 14 delle presenti norme e secondo quanto prescritto ai successivi commi.
3.2.1. I pozzi dovranno essere ubicati possibilmente a monte delle abitazioni e posti a distanza non inferiore a:
- - 5 ml. da abitazioni, pozzi neri, fosse biologiche e fognature a completa tenuta;
- - 25 ml. da stalle, concimaie, depositi di immondizia, stoccaggio rifiuti, centri di raccolta e demolizione autoveicoli e da pozzi neri, fosse biologiche e fognature per le quali non è garantita la perfetta tenuta;
- - 30 ml. da condotte disperdenti per sub - irrigazione;
- - 50 ml. da discariche di tipo A, fognature e pozzi perdenti;
- - 100 ml. dai cimiteri;
- - 200 ml. da pozzi del pubblico acquedotto e da discariche di tipo B.
3.2.2. I pozzi non più utilizzati per l'approvvigionamento idrico, se non adeguatamente attrezzati come punti di controllo della falda (misura del livello e qualità delle acque) dovranno essere adeguatamente tombati.
3.2.3. Nel caso si renda necessario procedere all'approfondimento di opere di captazione esistenti, regolarmente autorizzate o denunciate, dovrà essere osservata la procedura relativa alle richieste di nuove captazioni, inserendo nella documentazione a corredo dell'istanza anche gli estremi relativi all'autorizzazione/denuncia del pozzo e delle sue caratteristiche costruttive ed idrogeologiche.
4. Sorgenti storiche
4.1. Le sorgenti associate a toponimi, riportate sulla cartografia storica o citate dai documenti storici costituiscono beni di valore storico-ambientale e di interesse collettivo.
4.2. Anche se non espressamente individuate dalle tavole grafiche del RU, esse devono pertanto essere mantenute o ripristinate per garantirne la pubblica fruizione, soprattutto se ubicate in prossimità di percorsi escursionistici.
4.3. Evidenza negli atti
I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di sorgenti storiche nelle aree di competenza e definiscono gli interventi atti a garantirne il ripristino o la conservazione.
5. Raccolte d'acqua di interesse faunistico
5.1. Le raccolte d'acqua quali lavatoi, vecchi punti di abbeverata, pozze in corrispondenza di sorgenti, ecc. rivestono una notevole importanza per molte specie di fauna selvatica e in particolare per gli anfibi. Anche se non espressamente individuate dalla tavole grafiche del RU, esse devono pertanto essere conservate, recuperate o sostituite con altre capaci di assicurare le stesse prestazioni ecologiche.
5.2. Evidenza negli atti
I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di raccolte di acqua di interesse naturalistico nelle aree di competenza e, se del caso, definiscono gli interventi atti a garantirne la conservazione, il recupero o la sostituzione.
6. Aggiornamento del Quadro Conoscitivo di Riferimento e del Regolamento urbanistico
6.1. Gli elaborati grafici del RU e del relativo QCR sono periodicamente aggiornati per recepire l'ubicazione di nuovi pozzi, sorgenti (storiche o di nuovo sfruttamento), raccolte di acqua di interesse faunistico. Tale aggiornamento non costituisce variante al RU.
6.2. Nelle more dell'aggiornamento cartografico, i suddetti beni sono comunque assoggettati alle disposizioni del presente Articolo.