Articolo 19 vegetazione lineare
1. Definizione
1.1. Si tratta di formazioni vegetali arbustive e/o arboree a sviluppo lineare, costituite da specie autoctone o, più raramente, alloctone. Concorrono alla connessione ecologica di livello locale e alla qualificazione del paesaggio.
1.2. Nel territorio comunale le formazioni lineari di maggior valore naturalistico e pregio paesaggistico sono localizzate nell'area de Le Piane e sono costituite da fasce alberate con prevalenza di sughera.
2. Usi
2.1. Le formazioni lineari devono essere conservate e, se del caso, opportunamente riqualificate attraverso operazioni di ampliamento, di rinfoltimento e di ricucitura là dove interrotte, ovvero attraverso la sostituzione delle specie alloctone con quelle autoctone indicate dal RE.
2.2. Su di esse sono consentite le normali attività selvicolturali.
2.3. La rimozione di tratti di vegetazione lineare può essere ammessa, in presenza di mutamento delle forme di utilizzazione dei terreni, previa valutazione di incidenza e a seguito di impianto, a titolo compensativo, di formazioni lineari costituite da specie autoctone, aventi la stessa larghezza e uno sviluppo lineare pari ad almeno il doppio di quelle rimosse. I nuovi impianti devono assolvere funzioni di connessione ecologica e devono comunque essere concepiti e ubicati in modo da favorire tali funzioni.
3. Vegetazione lineare di particolare valore naturalistico:
3.1. Nelle formazioni vegetali a sviluppo lineare elencate al successivo punto 3.3, che costituiscono emergenze di particolare valore naturalistico, la valutazione di incidenza, ove prevista, considera in particolare i caratteri naturali sotto indicati.
3.2. Nelle suddette formazioni lineari sono vietati tutti gli interventi che possano compromettere la sopravvivenza e lo sviluppo delle piante e in particolare: tagli, potature, scassi del terreno entro un raggio di 10 ml dalla base delle piante, sfalcio delle specie erbacee e arbustive presenti sotto la copertura delle chiome. Sono invece ammessi gli interventi fitosanitari finalizzati al recupero degli esemplari deperienti.
3.3. Nel territorio comunale le formazioni lineari di particolare valore naturalistico comprendono:
- a. siepi arboree e/o arbustive de Le Piane
Si tratta di formazioni lineari e/o di alberi sparsi di notevole sviluppo che non presentano le dimensioni, la densità o la copertura del suolo di cui all'Articolo 3 della Legge Forestale 39/2000. Alcune di queste formazioni presentano un notevole sviluppo in larghezza (anche di 40 ml) ed esemplari arborei di dimensioni rilevanti.
4. Evidenza negli atti
4.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di vegetazione lineare nelle aree di loro competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano dette risorse.