Articolo 16 Permeabilità dei terreni
1. Definizione
1.1. Per permeabilità del terreno deve intendersi la capacità, anche parziale, di assorbimento delle acque di pioggia da parte di una porzione di suolo non occupata da costruzioni.
2. Finalità
2.1. La permeabilità del terreno è finalizzata a trattenere in loco, in tutto o in parte, le acque meteoriche, evitando o limitando il loro convogliamento nella rete fognaria e/o nel reticolo idrografico superficiale.
3. Requisiti generali
3.1. Le trasformazioni territoriali di qualsiasi tipo, siano esse interne o esterne al perimetro degli ambiti urbani, dovranno garantire la permeabilità dei terreni soddisfacendo i seguenti requisiti minimi, a meno di disposizioni specifiche e più restrittive dettate in relazione alle singole zone territoriali omogenee di cui alla Parte Quarta delle presenti norme:
- a. nelle nuove edificazioni, negli ampliamenti di edifici esistenti e nella sistemazione delle aree pertinenziali, si dovrà garantire la permeabilità di almeno il 25% della superficie fondiaria all'interno del perimetro dei centri abitati; nel territorio rurale, si dovrà garantire la permeabilità di almeno il 50% della superficie di pertinenza edilizia degli edifici;
- b. il convogliamento delle acque meteoriche nella rete fognaria o nel reticolo idrografico superficiale dovrà essere evitato ogni qual volta sia possibile convogliare legittimamente le suddette acque in terreni con superficie permeabile, senza che si determinino danni legati al ristagno.
4. Indice di permeabilità
4.1. L'entità della superficie permeabile di un lotto edificato o edificabile è espressa attraverso l'indice di permeabilità, di cui all'Articolo 9 delle presenti norme.