Articolo 15 Fattibilità degli interventi

1. Verifica di fattibilità

1.1. La fattibilità degli interventi edilizi, urbanistici e/o di trasformazione territoriale, consentiti dalla Parte Quarta delle presenti norme, così come le condizioni per la loro realizzazione, deve essere preventivamente verificata alla luce delle disposizioni richiamate dell'Articolo 14 delle presenti norme.

2. Interventi localizzati

2.1. La fattibilità degli interventi edilizi, urbanistici e/o di trasformazione territoriale, che trovano specifica localizzazione negli elaborati grafici del RU, è definita dalle apposite schede di fattibilità, relative alle singole aree interessate e contenute nel supporto geologico - tecnico di cui all'Articolo 14 delle presenti norme.

3. Interventi non localizzati

3.1. La fattibilità degli interventi edilizi, urbanistici e/o di trasformazione territoriale, che non trovano specifica localizzazione negli elaborati grafici del RU, ma che sono da questo consentiti sulla base delle disposizioni di cui alla Parte Quarta delle presenti norme, se e in quanto compatibili con le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza, deve essere preventivamente verificata e definita dai proponenti combinando la tipologia dell'intervento con le classi di pericolosità, sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nel supporto geologico - tecnico di cui all'Articolo 14 delle presenti norme.