Articolo 14 Disposizioni generali
1. Definizione
1.1. La tutela dell'integrità fisica del territorio è disciplinata attraverso le disposizioni contenute nel supporto geologico - tecnico del RU, al quale si rinvia per i contenuti di merito.
1.2. Le suddette disposizioni riguardano le condizioni e le limitazioni cui sono sottoposti gli interventi di trasformazione territoriale per garantire l'integrità delle componenti fisiche del territorio, quali suolo, sottosuolo e acque.
1.3. Esse prevalgono su tutte le altre disposizioni contenute nelle presenti norme e condizionano, di conseguenza, la fattibilità degli interventi edilizi, urbanistici e/o di trasformazione territoriale.
2. Supporto geologico - tecnico
2.1. Il supporto geologico - tecnico è costituito dagli elaborati elencati all'Articolo 3 delle presenti norme.
3. Adeguamenti a norme sovraordinate
3.1. Ogni adeguamento degli elaborati di cui al punto 2 del presenteArticolo e della disciplina ad essi relativa, conseguente a disposizioni statali o regionali più restrittive in materia di integrità fisica del territorio, ovvero a strumenti o atti sovraordinati in materia di assetto idrogeologico e/o idraulico, emanati successivamente all'entrata in vigore delle presenti norme, è effettuato con Deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante urbanistica. Sono comunque fatti salvi i preventivi pareri, nulla-osta o atti di assenso, comunque denominati, degli Enti e/o delle Autorità competenti.