Articolo 76 tessuti urbani di formazione recente a prevalente carattere produttivo (trp)

1. Definizione

1.1. Sono le aree produttive, solitamente ubicate al margine dei centri abitati e caratterizzate dalla presenza prevalente di grandi edifici ad uso artigianale e industriale. Sono cresciute per addizioni successive senza un disegno organico, dando luogo a una morfologia confusa a densità variabile (Porto Santo Stefano), ovvero attraverso interventi unitari regolati da strumenti attuativi (Porto Ercole).

1.2. Nell’area del Campone, a Porto Santo Stefano, accanto alle strutture produttive sono presenti edifici che ospitano residenze o altre funzioni terziarie e di servizio.

1.3. Sono individuati dalle tavole grafiche del R.U. con la sigla “Trp” e sono classificati come zona “D” ai sensi del DM 1444/1968.

2. Prestazioni qualitative

2.1. Ospitano le attività più qualificate del tessuto produttivo locale, legate prevalentemente ai porti e alla nautica. 2.2. Necessitano di qualificazione nei caratteri ecologici (funzionalità del reticolo idrografico superficiale, maggiore permeabilità dei suoli, maggiore equipaggiamento vegetale, ecc.), morfologici (eccessiva disomogeneità delle tipologie edilizie, scarsa qualità delle aree pertinenziali, mancanza di efficaci raccordi con lo spazio pubblico, ecc.), infrastrutturali(miglioramento degli accessi, potenziamento delle aree di sosta, di carico-scarico merci, ecc.) e funzionali (integrazione con il terziario di servizio alle imprese e con i servizi di interesse pubblico, riordino delle funzioni residenziali, ecc.).

2.3. L’area del Campone a Porto Santo Stefano, in particolare, necessita di una progressiva riorganizzazione qualitativa, tesa a favorire l’accessibilità e la creazione di una struttura urbana efficiente.

3. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti

3.1. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti sono specificatamente disciplinati dal RE, ferme restando le disposizioni che seguono.

3.2. Edifici

3.2.1. Gli interventi di rifacimento dei fronti esterni e delle coperture degli edifici devono avere carattere unitario e devono essere pertanto estesi a tutti i prospetti (se l’edificio è isolato), all’intera facciata (se l’edificio è parte di una quinta stradale) e/o all’intera copertura.

3.2.2. Ferme restando le ulteriori disposizioni dettate dal RE:

  • - gli interventi edilizi, di qualsivoglia natura, possono comportare la realizzazione di edifici con non più di tre piani fuori terra, oltre il seminterrato, e con altezza comunque non superiore a 12,00 ml;
  • - è consentita la realizzazione di coperture piane, perimetrate da parapetto pieno, purché con alloggiamento di pannelli solari e/o fotovoltaici per finalità di autoconsumo sulla base delle specifiche disposizioni dettate dal RE.

3.3. Spazi aperti pertinenziali

3.3.1. Gli spazi aperti pertinenziali, se sottoposti a interventi di riorganizzazione legati a interventi edilizi, devono garantire il rispetto dei parametri di qualificazione ambientale riportati al successivo punto 5 del presente articolo, a meno di comprovate impossibilità tecnicofunzionali espressamente evidenziate nel titolo abilitativo.

3.3.2. Le acque di pioggia devono comunque essere raccolte, trattate e utilizzate per l’irrigazione delle aree verdi pertinenziali ovvero cedute al terreno attraverso apposite opere, evitando, di norma, la loro dispersione o la loro immissione diretta nel sistema fognario e nei fossi limitrofi.

3.3.3. Le recinzioni dei lotti edificati possono essere realizzate con muretto in pietra faccia vista o con finitura a intonaco civile, eventualmente sormontato da ringhiera metallica, ovvero con siepi addossate a reti a maglia sciolta. E’ vietata la realizzazione di muri in cemento faccia vista.

3.3.4. Gli spazi pertinenziali in pendio possono essere sistemati attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra faccia vista o comunque rivestiti con pietra faccia vista.

3.3.5. Negli spazi pertinenziali è consentita la realizzazione di parcheggi e di spazi per la movimentazione delle merci. A protezione dei parcheggi per le automobili, nell’area del Campone di Porto Santo Stefano, è consentita la realizzazione di pensiline che inglobino pannelli solari e/o fotovoltaici per produrre energia di autoconsumo, nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal RE.

3.3.6. E’ consentita l’ubicazione a terra, purché all’interno di spazi recintati, di pannelli solari e/o fotovoltaici per produrre energia di autoconsumo. La superficie coperta del lotto, quale somma della superficie coperta dalle costruzioni, dalle pensiline di cui al precedente punto 3.3.5. del presente articolo e dai suddetti pannelli, non deve superare il 70% della superficie fondiaria. L’indice di permeabilità risultante nel lotto non deve essere inferiore al 25%.

3.4. Spazi di relazione.

3.4.1. Gli spazi pedonali di relazione, quali strade minori, percorsi, slarghi, ecc., devono essere pavimentate con materiale lapideo di taglio e pezzatura adeguata, ovvero con masselli autobloccanti in cls secondo i colori e le tipologie definite dal RE, ovvero con terre stabilizzate; le piazze, i marciapiedi, i parcheggi e gli altri spazi carrabili possono essere pavimentati con gli stessi materiali o asfaltati.

4. Interventi consentiti

4.1. Nel rispetto delle distanze di cui al DM n. 1444/1968 e ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sono ammessi interventi di:

  • a. manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • b. restauro e risanamento conservativo;
  • c. ristrutturazione edilizia RE1, RE2 e RE3 così come definita dall’articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme, purché in conformità alle disposizioni di cui al punto 4.3 del presente articolo;
  • d. locali tecnici, così come definiti dall’articolo 7, punto 5.4 delle presenti norme;
  • e. sostituzione edilizia, in conformità alle disposizioni di cui ai punti 4.4 del presente articolo;
  • f. ristrutturazione urbanistica, a parità di superficie utile lorda, in conformità alle disposizioni di cui ai punti 4.4 del presente articolo.

4.2. I suddetti interventi si attuano direttamente, sulla base di regolare titolo abilitativo, ovvero, in presenza di interventi di ristrutturazione urbanistica, previa approvazione di un apposito PA.

4.3. Ristrutturazione edilizia

4.3.1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono gli incrementi volumetrici pertinenziali, così come definite dalla L.R. 65/2014 e disciplinate dall’articolo 7, delle presenti norme, purché nel rispetto di tutte le condizioni e le specificazioni di seguito indicate:

  • a. la superficie utile lorda massima utilizzabile, con esclusione delle costruzioni secondarie presenti nella superficie di pertinenza, non può superare:
  • -a.1. il 10% della superficie utile lorda di ogni unità immobiliare esistente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, fino a ottenere una superficie utile lorda massima di 50 mq/unità immobiliare e comunque, in presenza di più unità immobiliari, di 100 mq/lotto edificato o complesso edilizio;
  • -a.2. il 20% della superficie utile lorda di ogni singola unità immobiliare esistente alla data di approvazione del RU se l’intervento comporta esclusivamente un incremento della superficie utile lorda interna all’edificio, senza ulteriori consumi di suolo.
  • b. gli elaborati grafici di progetto devono evidenziare con chiarezza che, a intervento ultimato si rispettano i seguenti parametri:
  • -b.1. rapporto di copertura: non superiore al 50% della superficie fondiaria del lotto (qualora, nello stato di fatto, la suddetta soglia risulti superata, l’intervento è fattibile se non produce, direttamente o indirettamente, una ulteriore diminuzione della superficie coperta del lotto);
  • -b.2. indice di permeabilità: pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria del lotto;
  • -b.3. dotazione parcheggi: almeno pari a quelle previste dalle vigenti norme regionali e/o nazionali, con possibilità di realizzare anche parcheggi interrati, ferma restando comunque la dotazione minima di parcheggi privati nella misura di 1 mq/10 mc;
  • -b.4. altezza: non superiore a 12 ml, ovvero a quella esistente prima dell’intervento;
  • -b.5. distanze: come da DM 1444/1968.

4.4. Sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica

4.4.1. Gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, consentiti a parità di superficie utile lorda e di volumetria, devono concorrere al miglioramento delle condizioni urbanistiche e ambientali esistenti, garantendo, in particolare, il rispetto dei seguenti parametri:

  • a. rapporto di copertura: non superiore al 50% della superficie fondiaria del lotto;
  • b. indice di permeabilità: pari ad almeno il 30% della superficie fondiaria del lotto;
  • c. indice di densità arborea: pari ad almeno 50 alberi di alto fusto/ettaro, con ubicazione preferenziale lungo il bordo strada o lungo direttrici funzionali alla costituzione di reti ecologiche locali;
  • d. indice di riequilibrio ecologico: pari ad almeno 1 albero di alto fusto/100 mq di superficie impermeabilizzata;
  • e. dotazione parcheggi: almeno pari a quella richiesta dalle vigenti norme regionali e/o nazionali, con possibilità di realizzare anche parcheggi interrati, ferma restando comunque la dotazione minima di parcheggi privati nella misura di 1 mq/10 mc;
  • f. altezza: non superiore a 12 ml, ovvero a quella esistente prima dell’intervento;
  • g. distanze: come da D.M 1444/1968.
  • h. allineamenti stradali: definiti dall’Ufficio tecnico comunale in modo da garantire, in presenza di sezioni stradali inferiori alle soglie minime di legge, l’adeguamento della carreggiata stradale.

4.4.2. Gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica si conformano alle misure per il risparmio idrico, per il risparmio energetico e a favore delle fonti energetiche rinnovabili di cui all’articolo 9 delle presenti norme. E’ ammessa la deroga solo per comprovate impossibilità tecnico-funzionali espressamente evidenziate nel titolo abilitativo.