Articolo 13 Poteri di deroga

1. Il permesso di costruire in deroga al RU può essere rilasciato nei casi previsti dall'Articolo 54 della LR 01/2005, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/2004 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

3. Per motivi di interesse pubblico, nonché per comprovati motivi di interesse generale, sono esercitabili da parte del Consiglio Comunale poteri di deroga alle previsioni del Regolamento Urbanistico, nei limiti fissati dalle vigenti norme in materia di governo del territorio. L'interesse pubblico o generale cui l'intervento in deroga è preordinato al perseguimento di finalità culturali, sociali, religiose, nonché di tutela dell'incolumità, dalla salute e dell'igiene pubblica.

4. Ove consentito dalle vigenti norme in materia di governo del territorio, gli interventi in deroga alle previsioni del Regolamento Urbanistico possono altresì:

  • - concernere il perseguimento di finalità economico-occupazionali, purché di interesse generale;
  • - essere proposti ed attuati anche da soggetti privati, previa stipula di una convenzione a garanzia del perseguimento delle finalità pubbliche o generali.

5. Sono fatte salve le disposizioni settoriali a tutela d'interessi differenziati (tutela paesaggistica, storicoculturale, idrogeologica etc.) eventualmente sussistenti sul bene o sull'area interessata.

6. Non è consentito il cambio di destinazione d'uso di consistenze edilizie realizzate in deroga alle disposizioni del Regolamento Urbanistico o del previgente P.R.G.C. senza preventivo atto di assenso del Consiglio Comunale.

7. Non sono ammessi interventi in deroga al Regolamento Urbanistico contrastanti con le previsioni del Piano Strutturale.