Articolo 73 tessuti urbani di vecchio impianto a prevalente carattere residenziale (tvr)
1. Definizione
1.1. Comprendono i tessuti compatti di antica formazione dei centri storici di Porto Santo Stefano e Porto Ercole, che hanno conservato la riconoscibilità della struttura insediativa nella rete stradale e negli spazi aperti di relazione, negli edifici e negli spazi pertinenziali, negli altri elementi dello spazio costruito. Comprendono altresì i tessuti rarefatti, di formazione solitamente antecedente la seconda guerra mondiale, che hanno costituito elementi direttori della crescita urbana. Ad essi sono assimilati gli edifici isolati di impianto storico che presentano caratteri architettonici e formali meritevoli di tutela.
1.2. Al loro interno ricadono gli edifici matrice e gli edifici di valore architettonico e paesaggistico degli ambiti urbani, specificatamente disciplinati dalle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 delle presenti norme.
1.6. Sono individuati dalle tavole grafiche del RU. con la sigla "Tvr" e sono classificati come zona "A" ai sensi del DM n. 1444/1968.
2. Prestazioni qualitative
2.1. Costituiscono parti testimoniali e identitarie dei centri abitati.
2.2. Garantiscono la permanenza o il recupero dei caratteri morfologici, tipologici, architettonici, spaziali e figurativi storicizzati, evitandone la banalizzazione e la omologazione ai tessuti recenti.
2.3. Al loro interno si devono favorire la fruizione pedonale, il recupero del rapporto diretto tra edifici e spazi aperti, pubblici o di uso pubblico, l’integrazione della residenza con funzioni terziarie e di servizio, la creazione di nuove centralità urbane.
3. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti
3.1. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti sono specificatamente disciplinati dal RE, ferme restando le disposizioni che seguono.
3.2. Edifici.
3.2.2. Ferme restando le ulteriori disposizioni dettate dal RE:
- - le coperture devono essere realizzate con falde inclinate e con manto in laterizio;
- - è vietata l’apposizione di pannelli solari e/o fotovoltaici.
3.3. Spazi aperti pertinenziali.
3.3.1. Gli spazi aperti pertinenziali, costituiti da corti, cortili, giardini e orti costituiscono elementi inscindibili dall’edificio di riferimento e contribuiscono in maniera determinante alla definizione del paesaggio urbano
3.3.2. Negli spazi aperti pertinenziali costituiti da corti o cortili devono essere conservate e restaurate le costruzioni minori e le pavimentazioni storiche, se presenti. In caso contrario sono consentite pavimentazioni in pietra locale.
3.3.3. Negli spazi aperti non pavimentati, costituiti da orti e giardini, deve essere favorita la permeabilità dei suoli, ovvero l’intercettamento delle acque di pioggia attraverso adeguate opere di drenaggio, superficiale o profondo, con successivo convogliamento verso i fossi limitrofi o verso la rete fognaria, se in condizioni di ricevere le acque trattenute. Gli arredi vegetali sono costituiti dalle piante autoctone o naturalizzate indicate dal RE.
3.3.4. Gli eventuali muri di sostegno o di recinzione devono essere restaurati, se presenti. In caso contrario possono essere realizzati in pietra locale faccia vista o con finitura a intonaco civile. E’ vietata la realizzazione di muri in cemento faccia vista. Sono altresì vietate le recinzioni in metallo che non siano improntate alla massima semplicità formale.
3.3.5. Gli spazi pertinenziali in pendio possono essere sistemati attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra faccia vista o comunque rivestiti con pietra faccia vista.
3.3.6. Negli spazi pertinenziali dei tessuti rarefatti e degli edifici isolati è consentita la realizzazione di posti auto scoperti, legati da vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare di riferimento nelle forme definite dal RE. Tali posti auto devono avere accesso diretto dalla strada e devono essere realizzati con fondo bianco ovvero limitando al massimo livello l’impermeabilizzazione del suolo, con ricorso a materiali lapidei per la pavimentazione delle corsie carrabili. A protezione dei posti auto e per contenerne l’impatto visuale, possono essere installati pergolati in legno o metallo, privi di copertura atta ad impedire il passaggio della pioggia e realizzati secondo le modalità definite dal RE.
3.4. Spazi di relazione.
3.4.1. Gli spazi pedonali di relazione, quali strade minori, percorsi, marciapiedi, slarghi, ecc, devono essere pavimentate con materiale lapideo di taglio e pezzatura adeguata; le piazze, i parcheggi e gli altri spazi carrabili possono essere pavimentati in materiale lapideo o asfaltati.
3.4.2. In ogni caso è vietato l’uso di masselli autobloccanti di cemento e di altri materiali incongrui con il carattere storicizzato dei luoghi. Costituiscono eccezione i tessuti di vecchio impianto del centro abitato di Porto Santo Stefano, dove, stanti le pavimentazioni recenti del Lungomare dei Navigatori, di Piazza dei Rioni e Corso Umberto I, le nuove pavimentazioni, soprattutto se contigue, possono essere realizzate facendo ricorso agli stessi materiali (porfido e autobloccanti in cls).
4. Interventi consentiti
4.1. I tessuti di vecchio impianto costituiscono parti urbane da conservare negli attuali assetti morfologici, tipologici, architettonici, spaziali e figurativi. Essi sono tuttavia suscettibili di interventi finalizzati al recupero di:
- - condizioni di maggiore coerenza con i caratteri storicizzati prevalenti nel tessuto;
- - migliori condizioni abitative;
- - maggiore qualità degli spazi pubblici e delle relazioni tra spazi pubblici e spazi privati;
- - maggiore articolazione funzionale.
4.2. A tal fine:
- a. sugli edifici matrice, comprendenti gli edifici notificati ai sensi del Dlgs n°42/2004 e quelli ad essi parificati, si applica la disciplina di cui all’articolo 27 delle presenti norme;
- b. sugli edifici di valore architettonico e paesaggistico, comprendenti edifici di impianto storico realizzati prima dell’impianto del nuovo catasto, si applica la disciplina di cui all’articolo 28 delle presenti norme;
- d. su tutti gli altri edifici sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia RE1, così come definita dall’articolo 7 delle presenti norme.
4.3. E’ vietata l’installazione di tralicci e manufatti di sostegno per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, così come di cartelli pubblicitari e di ogni altro manufatto incongruo con i caratteri storicizzati dei tessuti.
4.4. Sulle facciate degli edifici sono vietate le insegne luminose ubicate al di fuori dei vani porta.