Articolo 59 patrimonio edilizio esistente
1. Interventi di trasformazione
1.1. Ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli interventi sotto indicati, così come definiti dalle vigenti norme regionali, purché coerenti con i caratteri tipologici, architettonici e formali storicizzati degli edifici e del paesaggio circostante:
a. Edifici matrice: sono disciplinati, con le relative aree di pertinenza edilizia, dall’articolo 27 delle presenti norme.
b. Edifici di valore architettonico e paesaggistico: sono disciplinati, con le relative aree di pertinenza edilizia, dall’articolo 28 delle presenti norme.
c. Altri edifici: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2, RE3, come definita dall’articolo 7 delle presenti norme, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica.
d. Gli interventi che comportino ristrutturazione urbanistica sono consentiti previa approvazione di apposito PA, ovvero, nel caso di edifici con destinazione d’uso agricola, di programma aziendale; tale programma, in presenza di ristrutturazioni urbanistiche e/o trasferimenti di volumetrie riguardanti costruzioni con superficie utile lorda superiore a 200 mq, assume valore di PA.
1.2. La superficie utile lorda massima utilizzabile, così come disciplinate dall’articolo 7 delle presenti norme, consentite con le limitazioni di cui al successivo punto 1.3, non può superare:
a. edifici con destinazione d’uso agricola adibiti alla residenza agricola:
- a.1. unità immobiliari con superficie utile lorda inferiore a 28,00 mq: non sono consentite addizioni funzionali;
- a.2. unità immobiliari con superficie utile lorda superiore a 28,00 mq: 20 mq e comunque non eccedenti il 20% della superficie utile lorda esistente;
b. edifici con destinazione d’uso agricola adibiti ad usi agricolo - produttivi e/o ad attività connesse all’agricoltura:
- b.1. se appartenenti ad aziende agricole: fino al 20% della superficie utile lorda esistente, con un massimo di 100 mq e di 300 mc;
- b.2. se non appartenenti ad aziende agricole ed aventi superficie utile lorda pari ad almeno 30 mq: fino 20 mq e comunque non eccedenti il 20% della superficie residenziale.
c. edifici con destinazione d’uso non agricola adibiti, con esclusione della residenza e delle costruzioni aventi superficie utile lorda inferiore a 28,00 mq, alle altre attività integrate con il territorio rurale, così come previsto dall’articolo 50 delle presenti norme: fino a un massimo di 25 mq/unità immobiliare e comunque, in presenza di più unità immobiliari, fino a un massimo di 50 mq/lotto edificato o complesso edilizio, con esclusione delle costruzioni secondarie presenti nella superficie di pertinenza edilizia, per le quali non sono consentite addizioni funzionali
d. edifici con destinazione d’uso non agricola adibiti alla residenza:
- d.1. unità immobiliari con superficie utile lorda inferiore a 28,00 mq: non sono consentite addizioni funzionali;
- d.2. unità immobiliari con superficie utile lorda superiore a 28,00 mq fino a un massimo di 20,00 mq/unità immobiliare e comunque, in presenza di più unità immobiliari, di 50 mq/lotto edificato o complesso edilizio, con esclusione delle costruzioni secondarie presenti nella superficie di pertinenza edilizia, per le quali non sono consentite addizioni funzionali.
1.3. Le addizioni funzionali possono riguardare il rialzamento del sottotetto o lo sbassamento del piano terra, al fine di garantirne l’abitabilità o l’agibilità, a condizione che:
a. la maggiore altezza ricavabile all’interno dei locali non sia superiore a 0,50 ml;
b. la maggiore volumetria ricavabile non sia superiore a quella che si otterrebbe moltiplicando la superficie utile lorda aggiuntiva, consentita per le diverse tipologie di edifici sulla base di quanto disposto dal precedente punto 1.2, per l’altezza minima richiesta dalla normativa vigente in relazione alle singole destinazioni d’uso in essere.
La maggiore volumetria ricavabile attraverso il rialzamento del sottotetto o lo sbassamento del piano terra è in ogni caso sostitutiva, in tutto o in parte, di quella ottenibile attraverso gli interventi disciplinati dal precedente punto 1.2.
1.4. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione e di ristrutturazione urbanistica possono essere approvati nell’ambito di progetti organici, che dimostrino coerenza con i caratteri storici, tipologici e architettonici dell’edificio e con i caratteri paesaggistici del contesto rurale.
Gli ampliamenti e/o i rialzamenti degli edifici esistenti devono rispettare le distanze di cui al DM 1444/1968.
2. Frazionamento
2.1. Il frazionamento di edifici esistenti non può comportare la realizzazione di unità immobiliari ad uso abitativo con superficie utile lorda inferiore a 40 mq. Tale limite si applica a tutte le unità immobiliari ad uso abitativo permanente, siano esse agricole o con destinazione d'uso non agricola. Non si applica invece alle unità immobiliari ad uso turistico, agrituristico, commerciale, sociale o per pubblici esercizi, nelle quali la superficie utile lorda non può essere inferiore a 40 mq.
2.2. Le disposizioni di cui al precedente punto 2.1 si applicano anche agli edifici legittimamente realizzati o legittimati dopo l'entrata in vigore delle presenti norme.
3. Edifici esistenti con destinazione d'uso agricola
3.1. Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso degli annessi agricoli, stabili o precari, realizzati con apposito titolo abilitativo in applicazione delle leggi regionali n. 10/1979 e n. 64/1995, ancorché in presenza di convenzioni scadute, o legittimati da concessioni in sanatoria.
3.2. Previa approvazione del programma aziendale, nei casi previsti dalle presenti norme, è invece consentita l'utilizzazione ai fini non agricoli, per gli usi di cui all'Articolo 51 delle presenti norme, degli annessi agricoli realizzati prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10/1979. In presenza di annessi realizzati dopo l'impianto del Nuovo Catasto con strutture prefabbricate, la suddetta utilizzazione ai fini non agricoli può avvenire esclusivamente previo intervento di demolizione e ricostruzione, con riutilizzo di una volumetria non superiore a quella ottenuta moltiplicando il 50% della superficie utile lorda esistente per una altezza virtuale di 3,00 ml o, se inferiore, per l'altezza effettiva.
3.3. Previa approvazione del programma aziendale, è consentita l'utilizzazione ai fini non agricoli, per gli usi di cui all'Articolo 51 delle presenti norme, degli edifici che ospitano residenze agricole, ancorché non estese a tutta la consistenza dell'edificio.
4. Edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola
4.1. L'utilizzo ai fini agricoli di costruzioni esistenti con destinazioni d'uso non agricola è sempre ammesso, purché siano preventivamente verificate e assentite dalla Amministrazione Comunale le condizioni generali di compatibilità fatte salve le limitazioni e le disposizioni che regolano i singoli ambiti territoriali (Parte Quarta,Titolo II, Capo II, delle presenti norme).
4.2. Non sono consentiti cambi di destinazione d'uso in favore della residenza o per attività integrative a quella agricola.
4.3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia e le opere di sistemazione esterne sono comunque subordinati al rispetto delle disposizioni della disciplina di cui alla Parte Terza e Quarta. Ove tali interventi interessino edifici e/o complessi edilizi costituenti "Risorsa storico - culturale" di cui alTitolo II della Parte Terza, la loro attuazione non deve determinare riduzione significativa o cancellazione degli elementi storicizzati o di rilevanza paesaggistica.
In tali casi deve essere pertanto garantita la sostanziale conservazione:
- * delle forme generali e storicizzate del rapporto edificio/suolo definite dalle caratteristiche plano-altimetriche del terreno e dalle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni del terreno, strutture di contenimento, pavimentazioni, etc.);
- * delle forme generali e storicizzate del rapporto edificio/strada definite dai principali allineamenti planimetrici e dalle opere di connessione (portici, recinzioni, distacchi dal filo stradale, etc.);
- * delle forme generali e storicizzate del rapporto, negli ambiti urbani, edificio/tessuto insediativo definite dagli allineamenti plano-altimetrici e dagli assetti morfo-tipologici (marcapiani, ritmo delle aperture, ritmo e misura degli aggetti, gronde, colmi, etc.)
La realizzazione di nuove sistemazioni o elementi di arredo (recinzioni, cancelli, pavimentazioni, sistemazioni arboree, etc.) è attuata con criteri e tecniche costruttive coerenti con il contesto e garantisce comunque la salvaguardia degli elementi di cui sopra.