Articolo 58 opere di corredo per strutture turistico - ricettive e altri edifici del territorio comunale
1. Definizione
1.1 Le piscine, i campi da tennis e le altre attrezzature consimili ad uso privato, nonché le vasche antincendio, costituiscono opere autonome di corredo degli edifici soggette a previa adozione di idoneo titolo abilitativo.
1.2 Esse non sono utilizzabili commercialmente in via autonoma, costituendo servizio funzionale all’uso principale ospitato nell’edificio o complesso principale a cui afferiscono, e devono essere situate nelle aree di pertinenza.
1.3 L'area di pertinenza di un edificio e complesso di edifici è lo spazio legato all’edificio o al complesso di edifici da relazioni di complementarietà e di continuità fisica, visiva e formale.
1.4 Le aree di pertinenza possono avere valore storico-ambientale in quanto spazi di pertinenza di ville e case padronali, sistemati a giardini o parchi privati meritevoli di conservazione.
2. Condizioni generali di fattibilità delle piscine e delle altre opere di corredo degli edifici
2.1. Fatte salve le competenze delle commissioni consultive comunali e degli organi preposti alla gestione dei vincoli, le piscine e le altre opere di corredo degli edifici sono realizzabili nelle relative aree di pertinenza. La loro ubicazione deve essere coerente con la semiologia dei luoghi e rispettare i segni storicizzati della tessitura territoriale, evitando la demolizione di sistemazioni storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti storicamente consolidati, viabilità campestre, rete drenante superficiale, ecc.), tutelando le visuali e garantendo il buon inserimento paesaggistico. Analogamente, nel caso di giardini o parchi privati pertinenziali di ville o case padronali, con la realizzazione delle opere pertinenziali, per le quali si dovrà cercare e dimostrare il miglior inserimento, non possono essere alterati i manufatti, la vegetazione e qualunque altra componente di valore storico-ambientale consolidato. In corrispondenza dei tratti panoramici e dei punti visuali, la progettazione dovrà tenere conto delle prescrizioni di cui al successivo punto 3.4. La localizzazione e il posizionamento dovrà essere tale da risultare scarsamente visibile e ben integrato con il contesto naturale e/o rurale presente, anche mediante l’utilizzo di piccole depressioni naturali, di anse rocciose, di barriere verdi, preesistenti o di nuovo impianto. I terrazzamenti, previa verifica e dimostrazione della stabilità dei terreni ante e post operam, possono essere utilizzati per la realizzazione delle piscine e delle opere pertinenziali di cui al presente articolo.
2.2. Per ogni edificio, o complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti, è consentita la realizzazione di una sola piscina, o altra opera autonoma di corredo, previa istanza sottoscritta dalla totalità dei condomini.
2.3. La realizzazione delle piscine e delle altre opere di corredo degli edifici, anche in conformità con quanto disposto dal PS e sulla base dei caratteri costruttivi definiti dal RE, è consentita unicamente nelle pertinenze degli edifici, a condizione che:
- - a. la realizzazione delle opere non interessi le aree nelle quali, per motivi di tutela ambientale e paesaggistica, essa è vietata, indicate nella tavola "02-AREE IDONEE dove la realizzazione di piscine è consentita alle condizioni di cui all'articolo 58 delle NTA del RU" . Le aree individuate, dove la realizzazione di piscine è espressamente vietata, sono relative a risorse naturali, storico-culturali e elevate pericolosità idrauliche e geomorfologiche, più precisamente elencate di seguito, fatte salve eventuali modifiche apportate ai sensi dell'art. 17 comma 5 del RU ai perimetri delle aree coperte da boschi così come individuati dalle tavole grafiche del RU.
Risorse naturali:
- boschi
- vegetazione lineare
- bacini di raccolta della acque superficiali
- isolotti satellite
- affioramenti rocciosi interni
- scogliere
- emergenze geologiche
- immediate pertinenze di : pozzi e sorgenti ad uso acquedottistico, reticolo idrografico superficiale.
Risorse storico - culturali:
- verde ornamentale di impianto storico e scenografico - giardini
- immediate pertinenze di: edifici matrice, cappelle tabernacoli, croci votive, viabilità storica minore, viabilità di accesso alle mete turistiche, verde ornamentale di impianto storico e scenografico - filari alberati.
Pericolosità elevate.
- pericolosità costiera - classe 3
- pericolosità fluviale - classe 3
- pericolosità geomorfologica - classe 4 (ad eccezione di quanto riportato all'art. 32 comma 1.8).
- - b. non si faccia ricorso all’uso di acqua potabile per il riempimento delle piscine, per l’innaffiatura dei campi da tennis e per le altre attività connesse al funzionamento e alla manutenzione delle opere;
- - c. per le piscine:
- c.1. siano previsti sistemi di svuotamento graduale delle vasche, evitando l’afflusso concentrato di consistenti quantitativi di acqua nei corsi d’acqua ricettori e che lo scarico non riversi direttamente nell'ambiente;
- c.2. sia dimostrata la disponibilità idrica, sia locale che esterna al territorio comunale, senza gravare sull’acquedotto pubblico. Per le piscine private, in particolare, l’approvvigionamento idrico deve essere prevalentemente garantito attraverso sistemi di accumulo delle acque meteoriche invernali, ovvero attraverso sistemi di ricircolo biologico a filtrazione naturale delle acque grigie provenienti dalla/e unità immobiliare/i di pertinenza;
- c.3. la realizzazione della piscina sia subordinata:
- - a un atto unilaterale d’obbligo, registrato e trascritto a cura e spese del proprietario, con il quale questi riconosce la servitù di presa d'acqua per le attività di protezione civile esercitate dagli enti preposti;
- - alla attuazione di idonei impianti che, in caso di necessità, consentano ai mezzi di soccorso la captazione delle acque dall'esterno della proprietà;
- c.4. sia prevista la copertura nei periodi di non utilizzo.
- - d. Nelle aree con vincolo ambientale Rete Natura 2000, si dovranno applicare le verifiche per la Valutazione di Incidenza completa, Semplificata o delle Cause di Esclusione dalla procedura stessa previste dall’Art. 90 della legge 30/2015 e dalla Delibera 1319/2016 e s.m.i.
3. Caratteri costruttivi
3.1. Le piscine e le altre opere autonome di corredo devono essere scoperte e non presupporre coperture. La vasca delle piscine deve essere completamente interrata e deve avere una superficie netta non superiore a 150 mq. Eventuali superfici maggiori di 150 mq. sono ammissibili solo previa approvazione di un progetto unitario nel quale siano dimostrate la congruità e l’armonia dell’opera rispetto alle dimensioni e ai caratteri qualitativi, ambientali e paesaggistici, del contesto entro il quale viene proposta.
3.2. Negli alberghi e nelle altre strutture ricettive con più di 50 posti letto, la superficie netta della vasca può essere estesa fino a 100 200 mq e la vasca principale può essere affiancata da una vasca per bambini con superficie netta non superiore a 30 mq.
3.3. Le piscine devono essere realizzate con rivestimento delle pareti nelle tonalità di colore neutro, non impattante, tale da inserirsi al meglio nel contesto in cui è collocato l’impianto e da mitigarne la vista; si consigliano pertanto colorazioni scure, anche nelle tonalità del nero ovvero nelle tonalità delle terre e della sabbia, oppure grigio-verdi quali p.e. la colorazione codice RAL. 6014, escludendo comunque il colore azzurro.
3.4. I bordi perimetrali della piscina potranno presentare aspetto costruito, pavimentato o murato limitatamente al perimetro della piscina; dovranno essere privilegiate le sistemazioni del suolo a verde, attraverso la realizzazione di scogliere, di siepi e bordure di arbusti di specie autoctone, a imitazione quanto più possibile di situazioni naturali; potrà essere previsto l’utilizzo di prati stabilizzati, di superfici ricoperte con ghiaie e sabbie di fiume, nonché la realizzazione di camminamenti e superfici pedonali con lastroni in pietra posati con la tecnica a c.d. “passi perduti” o alternati a filari inerbiti, eventuali pavimentazioni coprenti dovranno essere realizzate sempre con lastroni di pietra oppure con pagliolati in tavolato di legno, dovranno interessare superfici limitate e dovranno essere contenute nelle zone che costituiscono l’accesso in acqua.
3.5. Dovranno essere previsti, laddove sia necessario, interventi di mitigazione della visibilità e dell’impatto paesaggistico dell’impianto, attraverso la realizzazione di barriere verdi e quinte arboree di delimitazioni dell’area interessata, da attuarsi con specie arboree ed arbustive autoctone o comunque naturalizzate. Le piscine dovranno essere realizzate evitando elementi standardizzati.
3.6. Il vano tecnico, ove non ricavato in costruzioni esistenti fuori terra, deve essere interrato e avere una superficie utile massima di 6,00 mq (10 mq negli alberghi e nelle altre strutture ricettive con più di 50 posti letto), con altezza netta, tra pavimento e intradosso del solaio di copertura, non superiore a 2,20 ml. Il ciclo idraulico deve essere a circuito chiuso, con apposito sistema di smaltimento per la svuotatura e per la pulizia stagionale.
4. Vasche antincendio
4.1. La realizzazione delle vasche antincendio, adibite al solo accumulo dell’acqua, è consentita nel rispetto del vigente Piano Operativo Antincendi Boschivi 2009/2011 approvato con D.G.R. n. 55/2009 e s.m.i., con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione dei punti di approvvigionamento idrico.