Articolo 57 recinzioni

1. Sono ammesse recinzioni:

  • per garantire la sicurezza di cose o persone nelle aree collocate ai margini della viabilità pubblica e carrabile,
  • per le coltivazioni florovivaistiche,
  • per le attività di allevamento;
  • per la protezione e l’integrità dei raccolti o di specifiche produzioni;
  • per la produzione e cattura della fauna selvatica o esigenze di protezione dalla fauna selvatica in prossimità di edifici;
  • per la protezione e l’allevamento di animali domestici o da cortile, allevamenti avinucoli a carattere familiare;
  • per la sicurezza e la protezione di impianti tecnologici sia pubblici che privati;
  • per piccole superfici poste in continuità con l'edificato per la necessità di proteggere allevamenti avicunicoli a carattere familiare;
  • dei resedi degli edifici e delle relative aree di pertinenza (con altezza massima di ml. 1,50 fuori terra) con rete metallica mascherata con siepe realizzata con specie della macchia locale, senza cordonato visibile in muratura.
  • Ai fini della protezione di cose e persone, in riferimento alle attività svolte, i resedi e le pertinenze, le aree destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un edificio o di un complesso, possono essere delimitati anche diversamente e oltre i limiti di cui al precedente punto, purchè le soluzioni siano inserite in un progetto unitario, in modo proprozionale agli aspetti qualitative e quantitativi dell’insieme, in ragione della congruità con le utilizzazioni e le relazioni funzionali con l’edificio o complesso di riferimento.

2. Nel territorio rurale la recinzione potrà essere delimitata da schermi verdi di specie tipiche autoctone o comunque naturalizzate (alberature, siepi, ecc.), accompagnate da reti a maglia sciolta ancorate terra, per un’altezza complessiva non superiore a 1,80 ml: tali modalità si applicano esclusivamente nelle pertinenze.

3. E’ consentito alle aziende florovivaistiche di recingere la superficie aziendale per la parte strettamente indispensabile, ossia ove vi sia la documentata esigenza di proteggere particolari coltivazioni. Al riguardo devono essere comunque adottate soluzioni progettuali di limitato impatto dal punto di vista paesaggistico.

4. Sono consentite le recinzioni ad uso di aziende faunistico - venatorie (solo per la conduzione di particolari attività adeguatamente pianificate mediante P.A.P.M.A.A.). In tali casi la progettazione deve tuttavia garantire il mantenimento dell’accessibilità pedonale a tutta la viabilità poderale.

5. I suddetti fondi possono essere recintati solo con reti metalliche a maglia sciolta sorrette da pali in legno di altezza non superiore a ml 1,80 privi di cordolo di cemento.

6. Per gli accessi principali delle aziende agricole sono ammesse strutture murarie esclusivamente a sostegno dei cancelli di ingresso; tali strutture potranno avere uno sviluppo lineare fino a m 3 per lato con altezza massima di metri 1.80 e dovranno essere realizzate in muratura o pietra locale con esclusione del tufo. Nel caso di nuovi edifici che si inseriscono in siti già edificati, o nella creazione di nuove unità abitative mediante interventi sul patrimonio edilizio esistente, non sono ammesse nuove recinzioni che frammentino gli spazi di relazione tra gli edifici esistenti.

7. Fatto salvo quanto disciplinato negli elaborati sull’Integrità fisica di cui all’art. 3 comma 1, a servizio delle aree pertinenziali delle abitazioni e delle altre aree di cui al comma 1 del presente articolo, sono ammesse recinzioni con materiali, forme e altezze consone agli edifici di riferimento, alle caratteristiche e ampiezze delle pertinenze, ai caratteri morfologici del contesto urbano. Sono sempre ammesse finiture delle recinzioni con schermature a siepe di specie autoctone.

8. Nelle aree con vincolo ambientale Rete Natura 2000, si dovranno applicare le verifiche per la Valutazione di Incidenza completa, Semplificata o delle Cause di Esclusione dalla procedura stessa previste dall’Art. 90 della legge 30/2015 e dalla Delibera 1319/2016 e s.m.i.