Articolo 32 terrazzamenti e altre sistemazioni idraulico-agrarie o forestali
1. Definizione
1.1. I terrazzamenti e le altre sistemazioni idraulico-agrarie o forestali sono modalità di sistemazione dei versanti collinari, storicamente finalizzate a garantire le lavorazioni del suolo e ad evitarne il dilavamento e l'erosione da precipitazioni. Costituiscono componenti qualificate del paesaggio, in quanto esempi virtuosi delle possibilità di combinare difesa e uso del suolo, governo delle acque meteoriche, modellamento armonico dei versanti, condizioni ecologiche favorevoli alla biodiversità.
1.2. I terrazzamenti o le sistemazioni a terrazzi (sinonimi) sono sistemazioni artificiali di un rilievo collinare o montuoso, volti a realizzare dei piani orizzontali o leggermente inclinati su versanti scoscesi, generalmente per la coltivazione del terreno. Sono costituiti essenzialmente da una parte più o meno pianeggiante e da un muro di sostegno; possono essere completati da canali di scolo delle acque, manufatti per il collegamento dei piani tra loro (rampe, scale).
1.3. Il terrazzo è la parte orizzontale del sistema del terrazzamento sostenuto a valle e limitato a monte da un muro a secco o con legante.
1.4. I terrazzamenti sono diversi dai cordoli o dai muri di contenimento, questi ultimi essendo murature di limitato spessore direttamente appoggiate ed estese sulla superficie del suolo, che servono a impedire il dilavamento del terreno da parte delle acque meteoriche e a contribuire al mantenimento morfologico delle falde imbrifere naturali o artificiali, per la protezione dei corsi d’acqua, dei bacini di raccolta, delle sedi stradali o di altri manufatti e sistemazioni particolari del terreno.
1.5. Il muro a secco è un sistema nel quale il materiale lapideo, di varia pezzatura, si dispone in modo che i singoli elementi trovino una giusta posizione di equilibrio e di stabilità sotto l’azione del solo peso proprio e senza l’ausilio di alcuna malta.
1.6. Sia i terrazzamenti che i muri di contenimento costituiscono una componente essenziale per l’assetto idrogeologico del territorio comunale.
I terrazzamenti storicamente consolidati, che hanno permesso l’utilizzo dei suoli acclivi per coltivazioni a oliveti e vigenti, nonchè la sicurezza e la stabilità, sono caratterizzati da muri a secco, che modellano i versanti collinari trasformandoli in una successione di terrapieni coltivabili e che nel contempo definiscono il paesaggio in maniera duratura. Essi costituiscono componenti qualificate del paesaggio, in quanto esempi virtuosi delle possibilità di combinare difesa e uso del suolo, governo delle acque meteoriche, modellamento armonico dei versanti, condizioni ecologiche favorevoli alla biodiversità.
1.7. I terrazzamenti sono individuati con apposita campitura nell’”Elaborato B.2 – Risorse storico – culturali”.
1.8. I terrazzamenti posso essere utilizzati per realizzare le piscine, tranne nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata "G4". In tali aree la realizzazione delle piscine potrà avvenire esclusivamente previa dimostrazione, attraverso idonea documentazione che l’intervento contribuisce alla stabilità dei versanti interessati dall'intervento o quanto meno non ne peggiora la qualità.
2. Interventi
2.1. Le presenti Norme prescrivono la manutenzione e il recupero dei terrazzamenti e dei muri di contenimento in quanto opere di prevenzione per la difesa dei suoli e Aree di collegamento ecologico in base alla delibera di giunta regionale 1148/2002.
2.2. Al loro interno sono consentiti gli interventi edilizi previsti dalle presenti norme, purché non pregiudizievoli della loro permanenza.
2.3. La realizzazione di nuovi terrazzamenti, o di nuove sistemazioni idraulico-agrarie o forestali, è ammessa e incentivata, soprattutto per il risanamento e la riutilizzazione ai fini agricoli dei versanti collinari. Ai fini del recupero, i soggetti aventi titolo alla presentazione di concessione edilizia, verificheranno la presenza di situazioni di degrado paesaggistico e ambientale nelle superficie agrarie di proprietà e predisporranno progetti di recupero. Il recupero farà riferimento all'analisi dei fenomeni in atto e ad una definizione progettuale degli interventi e dei provvedimenti per la utilizzazione e/o la conservazione/rinaturalizzazione del suolo.
Qualora comportino rilevanti modellamenti morfologici e/o consistenti movimenti di terra, i suddetti interventi possono essere effettuati solo previa approvazione di un progetto che ne definisca le modalità esecutive e ne attesti la funzionalità ecologica, con particolare riguardo ai caratteri morfologici e idrogeologici.
2.4. In coerenza con agli obiettivi di tutela e valorizzazione paesaggistica, indicati nella scheda di paesaggio n. 26 Monte Argentario del PIT, qualora gli interventi di nuova edificazione e di trasformazione del territorio previsti nelle schede contenute nell'"Elaborato F: Aree di nuovo impianto" interessano terrazzamenti esistenti, il Piano Attuativo dovrà essere corredato da elaborati tecnici di progetto che individuano e descrivono i caratteri identificativi di tali manufatti, nonché una dettagliata documentazione fotografica e descrizione dei relativi interventi di conservazione e/o di integrazione nel nuovo sistema insediativo. La realizzazione di nuovi terrazzamenti necessari ai fini del contenimento del terreno dovrà avvenire secondo criteri di coerenza evolutiva con gli assetti paesaggistici storicizzati.
2.5. In coerenza con agli obiettivi di tutela e valorizzazione paesaggistica, indicati nella scheda di paesaggio n. 20 Bassa Maremma e ripiani tufacei del PIT/PPR, qualora gli interventi di nuova edificazione e di trasformazione del territorio previsti nelle schede contenute nell’”Elaborato F: Aree di nuovo impianto” interessano terrazzamenti esistenti, il Piano Attuativo dovrà essere corredato da elaborati tecnici di progetto che individuano e descrivono i caratteri identificativi di tali manufatti, nonché una dettagliata documentazione fotografica e descrizione dei relativi interventi di conservazione e/o di integrazione nel nuovo sistema insediativo. La realizzazione di nuovi terrazzamenti necessari ai fini del contenimento del terreno dovrà avvenire secondo criteri di coerenza evolutiva con gli assetti paesaggistici storicizzati.
3. Evidenza negli atti
3.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza dei terrazzamenti e delle altre sistemazioni idraulico-agrarie o forestali nelle aree di loro competenza e definiscono gli interventi atti a garantirne la conservazione secondo quanto disciplinato al precedente punto 2.
3.2. Nelle aree con vincolo ambientale Rete Natura 2000, si dovranno applicare le verifiche per la Valutazione di Incidenza completa, semplificata o delle Cause di Esclusione dalla procedura stessa previste dall’Art. 90 della legge 30/2015 e dalla Delibera 1319/2016 e s.m.i.