Articolo 17 boschi
1. Definizione
1.1. Ai sensi della L.R. n° 39/200044 “costituisce bosco qualsiasi area di estensione non inferiore a 2.000 mq. e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata dal piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o di origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a 500 piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione orizzontale delle chiome, una copertura del suolo pari ad almeno il venti per cento. Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento e secondo quanto disciplinato dall’art. 2 del DPGRT 48/R/2003”.
1.2 Per le aree boscate si applicano le norme di legislazione vigente in materia, ivi compreso il Regolamento forestale della Toscana. In coerenza con quanto previsto dal PS, i boschi costituiscono serbatoi di naturalità a carattere locale e svolgono un ruolo preminente nel sistema ecologico del territorio comunale. I boschi, nell’ambito della Rete Ecologica Regionale, ricadono all’interno della rete dei nodi forestali secondari e delle aree di collegamento ecologico individuate e pianificate con DGRT 1148/2002).Quindi ai fini della loro salvaguardia nelle future pianificazioni o progettazioni, non direttamente connesse o necessarie alla gestione dei siti della Rete Natura 2000, o comunque che siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, si dovranno applicare le verifiche per la Valutazione di Incidenza completa, Semplificata e/o delle Cause di Esclusione dalla procedura previste dall’Art. 90 della legge 30/2015 e dalla Delibera 1319/2016 e s.m.i.
1.3 I boschi presenti nel territorio comunale sono individuati nell’ ”Elaborato B.1 – Risorse naturali”. Si riporta di seguito tabella esplicativa delle principali corrispondenze fra le tipologie riportate nella legenda e le categorie forestali dell’Inventario Forestale della Toscana.
| Legenda Elaborato B1 | Conversione Tipi Forestali |
|---|---|
| Boschi di particolare valore naturalistico | |
| b1 Boschi mesofili maturi a dominanza di leccio e altre latifoglie | 1.1. Lecceta tipica a Viburnum Tinus |
| b2 Boschi a dominanza di leccio e sughera | 1.2. Lecceta di transizione ai Boschi di caducifoglie |
| b3 Formazioni forestali degli impluvi a dominanza di leccete con alloro | 2.3. Macchia Termomediterranea |
| Ambienti aperti naturali | 2.2. Macchia bassa Mesomediterranea |
| 4.2. Pineta di Pino d'aleppo di rimboschimento | |
| 20.3. Ginestreto Collinare di Spartium Junceum | |
| Gariga e prateria xerica | Terreno saldo |
2. Usi
2.1. I boschi sono da conservare quali componenti essenziali del patrimonio ambientale, della funzionalità ecologica del territorio comunale e della qualità paesaggistica: ogni intervento dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti normative statali e regionali in materia.
2.2. I proprietari delle aree boscate devono curare il mantenimento dei tracciati pedonali e viari e intervenire periodicamente con il diradamento del sottobosco e l’eliminazione delle piante infestanti, ove necessario oppure quando indicato per la salvaguardia dagli incendi dal Corpo Forestale dello Stato.
2.3. In applicazione dell’art. 12 della Disciplina dei Beni paesaggistici di cui all’elaborato 8B del PIT/PPR, gli interventi nelle aree boscate devono perseguire i seguenti obiettivi:
- a - migliorare l’efficacia dei sistemi forestali ai fini della tutela degli equilibri idrogeologici del territorio e della protezione dei rischi derivanti da valanghe e caduta massi;
- b - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei territori coperti da boschi salvaguardando la varietà e la tipicità degli ambienti forestali;
- c - salvaguardare la varietà e la qualità degli ecosistemi forestali, con particolare riferimento alle specie e agli habitat forestali di interesse comunitario e regionale e ai nodi primari e secondari della rete ecologica forestale riconosciuti tali dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico Regionale.
2.4. Nei reimpianti compensativi, si perseguiranno i seguenti obiettivi:
- - rimboschimento mediante la redazione di un Piano di Coltura e Conservazione;
- - qualora si tratti di opere pubbliche, integrare il relativo progetto con la previsione dettagliata degli interventi compensativi;
- - privilegiare l’impianto di specie tipiche dei luoghi;
- - nel caso che il soggetto obbligato sia proprietario di altri terreni disponibili, è ammessa la localizzazione del rimboschimento in un ambito di sua scelta, preferibilmente senza soluzione di continuità;
- - ottenere l’impegno del soggetto obbligato ad assicurare per almeno 10 anni l’attecchimento del nuovo impianto;
- - qualora il disboscamento da compensare sia contenuto entro le 10 piante o i mq 250 c.a. di superficie forestale, ottenere il pagamento di un’indennità in alternativa al rimboschimento;
- - i relativi proventi saranno comunque reinvestiti in interventi compensativi;
- - dettare disciplina specifica e definire perimetri esatti per i rimboschimenti compensativi, inerenti le previsioni previgenti, qualora riconfermate o da definire con una convenzione da allegare a un Piano di Coltura e Conservazione.
2.5. Fatti salvi i termini legislativi vigenti, sarà privilegiata, nel caso di rimboschimenti compensativi per superfici fino a 5 ettari, la localizzazione degli stessi entro gli ambiti comunali nei quali il disboscamento è richiesto. Analogamente, per superfici superiori a 5 ettari, saranno favorite localizzazioni di rimboschimento in ambito limitrofo (anche se esterno al perimetro comunale) alla zona interessata o, in alternativa, in aree comunque comprese nel territorio provinciale.
2.6. Al loro interno è vietata qualsiasi attività che possa pregiudicare la struttura forestale nel suo complesso, in special modo la realizzazione di nuove strade salvo l’impossibilità di utilizzare e ammodernare opere e strutture e di nuove costruzioni, ancorché precarie, fatta eccezione per quelle che si rendessero necessarie ai fini della tutela ambientale e della protezione civile e per quelle connesse al taglio dei boschi. Non è ammessa alcuna nuova edificazione, anche ai sensi di quanto prescritto alla scheda A punto 3 del PTCP, ad eccezione di quanto specificato al successivo punto 2.8.
2.7. La recinzione dei boschi, o di parte di essi, può essere autorizzata solo in casi di documentate esigenze naturalistiche o produttive e, ove necessario, previa realizzazione di idonei percorsi pubblici di attraversamento o di circonvallazione delle parti recintate, secondo quanto disciplinato all’articolo 57 delle presenti norme.
2.8. Salvo disposizioni più restrittive dettate dalle presenti norme in relazione a specifiche zone territoriali omogenee e previa valutazione di incidenza, se e in quanto richiesta, al loro interno sono consentiti gli interventi e le forme di utilizzazione che seguono:
- a. interventi di riqualificazione, di rinaturalizzazione e di assestamento forestale;
- b. opere destinate al governo e potenziamento del bosco e del sottobosco, a scopi produttivi, di tempo libero, di raccolta regolamentata;
- c. opere di difesa idrogeologica, idraulica, di servizio forestale e di prevenzione incendi in conformità a quanto disciplinato nel Piano Provinciale antincendio;
- d. attività selvicolturali e raccolta dei prodotti del sottobosco;
- e. attività escursionistiche e del tempo libero, compresa la realizzazione di percorsi per la mobilità pedonale;
- f. interventi di captazione idrica e realizzazione di impianti a rete per l’approvvigionamento idrico in caso di impossibilità di utilizzare, ammodernare o potenziare infrastrutture esistenti secondo quanto disciplinato all’art. 20 delle presenti norme e in coerenza con quanto disciplinato al punto 3 della scheda 7A del P.T.C;
- g. attività faunistiche e faunistico - venatorie (con possibilità, per le aziende faunistico - venatorie, di recingere porzioni di bosco);
- h. in caso di impossibilità di utilizzare, ammodernare o potenziare infrastrutture esistenti è ammessa la realizzazione di linee elettriche e telefoniche o altre reti di urbanizzazione, che possono, se non altrimenti localizzabili, essere ubicate anche fuori terra a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali;
- i. in caso di impossibilità di utilizzare, ammodernare o potenziare infrastrutture esistenti è ammessa l’installazione di impianti di teletrasmissione, nelle aree specificatamente individuate dal RU, e di stazioni radio base per la telefonia mobile, previa approvazione di uno specifico piano che assicuri la minimizzazione degli impatti ambientali e visuali;
- j. i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio
- k. gli interventi di recupero degli edifici esistenti
- l. i manufatti funzionali alla fruizione pubblica dei boschi
- m. interventi di manutenzione e adeguamento ai fini della sicurezza dei sentieri, ma con divieto di qualunque impermeabilizzazione e alterazione morfologica, e con l’obbligo di riservare gli stessi esclusivamente alla percorrenza a piedi, a cavallo o in bicicletta;
- n. l’installazione di segnaletica e cartellonistica, in forme e materiali consoni al luogo e compatibili, sulla presenza e sullo stato delle risorse naturali, su eventuali servizi ristoro e informazione, su piazzole di sosta di cui al successivo alinea;
- o. piazzole di sosta e realizzazione di manufatti in legno funzionali alla rete escursionistica in aree attrezzate a tal scopo con panchine, tavoli, cestini, da realizzarsi in legno, con eventuali strutture temporanee di servizio e igienico-sanitarie, in spiazzi esistenti e lungo la viabilità e i percorsi esistenti, senza che ciò provochi danno alla vegetazione esistente;
- p. opere di cantiere funzionali alle attività archeologiche e naturalistiche.
2.9. Tipi, dimensioni, materiali e colori della segnaletica e cartellonistica, degli arredi e dei manufatti ammessi dal presente articolo sono soggetti a preventiva approvazione comunale del progetto, fino all’approvazione di apposita regolamentazione nel Regolamento edilizio comunale.
2.10. Nelle aree boscate degradate a seguito di incendi o cause di origine antropica, gli interventi di manutenzione devono essere finalizzati alla riconversione verso cenosi stabili e mature, compatibili con la natura del suolo e le potenzialità di evoluzione dell’impianto vegetazionale.
3. Edifici esistenti
3.1. Sugli edifici esistenti all’interno dei boschi sono consentiti interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia RE1 e RE2 senza prevederne cambi di destinazione d’uso, quale definiti dall’articolo 7, punto 5.2 delle presenti norme. La residenza è consentita solo in edifici già legittimamente autorizzati alla data di adozione del presente RU. I locali tecnici, quali definiti dall’articolo 7, punto 5.4, delle presenti norme sono consentiti esclusivamente fuori terra, senza possibilità di locali interrati o seminterrati purché non necessitino di opere o infrastrutture di nuova realizzazione.
4. Evidenza negli atti
4.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano i casi in cui gli interventi previsti interessano aree coperte da boschi; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano tali aree.
5. Aggiornamento del quadro conoscitivo del R.U.
5.1. Qualora i perimetri delle aree coperte da boschi, così come individuate dalle tavole grafiche del RU, si dimostrassero inesatti o non aggiornati, i soggetti interessati potranno produrre idonea documentazione a firma di un agronomo e/o dottore forestale o perito tecnico abilitato, atta a dimostrare il reale stato di fatto dei luoghi, con riferimento alle modalità e ai criteri definiti dalla legge regionale vigente in materia e al PIT/PPR.