Articolo 12 Disciplina delle funzioni

1. Definizione

1.1 La “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni”, di cui alle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio, regola i mutamenti delle destinazioni d’uso degli immobili, delle aree di pertinenza degli edifici esistenti e dei terreni inedificati. Essa garantisce il controllo della distribuzione delle funzioni d’interesse collettivo e di servizio ai residenti e persegue una organizzazione degli spazi e delle funzioni che favorisca una corretta fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità generale, salvaguardando il diritto dei cittadini all’autodeterminazione delle scelte di vita e di lavoro.

1.2 Il presente RU disciplina le funzioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 98 della LR 65/2014, e a tal fine contiene regolamentazione articolata in definizioni e regole per le categorie funzionali ammesse nel territorio comunale, in collegamento con la regolamentazione delle categorie di intervento edilizio e con le previsioni relative agli standard.

1.3 Detta regolamentazione, come contenuta nelle presenti Norme, costituisce Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni fino alla eventuale approvazione di apposito piano di settore comunale con le caratteristiche di cui alla normativa vigente.

1.4 Si intendono per destinazioni d’uso di un fabbricato o di un’unità immobiliare e per mutamenti di destinazioni quelle definite dall’art. 99 della Lr 65/2014.

1.5 I mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici o aree, realizzati senza esecuzione di opere edilizie sono subordinati alla preventiva presentazione di SCIA qualora ricorra una delle condizioni sottostanti:

  • - se associati alla stipula di convenzioni o atti d’obbligo, richiesti da norma di legge o sulla base delle presenti Norme,
  • - se soggette alla verifica della disponibilità delle aree a parcheggio previste da specifiche norme di settore,
  • - se riguardanti deruralizzazione di edifici rurali.

1.6 Non sono soggetti a SCIA, in caso di assenza di opere edilizie, i mutamenti di destinazioni d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare nel caso in cui il mutamento sia al di sotto della prevalenza della Superficie Utile (SU) dell’unità immobiliare/i esistente/i oggetto d’intervento.

1.7 I mutamenti di destinazione d’uso realizzati senza esecuzione di opere diversi da quelli disciplinati dal punto precedente sono subordinati alla presentazione del titolo abilitativo richiesto dalla legislazione vigente.

1.8 Sono fatti salvi gli usi in atto legittimati, che, ai sensi del comma 6 dell’art. 99 della Lr 65/2014, si intendono desumibili risultino da atti pubblici, o da atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore alla entrata in vigore del presente RU.

1.9 In assenza di tali atti, l’uso legittimamente esistente è quello risultante dalla classificazione catastale alla data di entrata in vigore della suddetta disciplina.

1.10 In assenza anche di tale classificazione, possono essere assunti gli usi derivanti da documenti probanti o gli usi risultanti dallo stato di fatto.

2. Funzioni principali- categorie funzionali

2.1 Ai fini di quanto stabilito nel presente articolo, si intendono sinonimi i termini funzioni e funzioni principali, categorie funzionali, destinazioni d’uso. Di seguito si danno le definizioni in riferimento alle categorie funzionali di cui alla legislazione vigente. All’interno di tali categorie sono individuate delle sottocategorie, cui sono associati elenchi esplicativi e non esaustivi delle attività in esse comprese.

  • a. residenza (R);
  • b. funzioni industriali e artigianali (I);
  • c. funzioni commerciali al dettaglio (C);
  • d. funzioni commerciali all’ingrosso e depositi (CI);
  • e. funzioni turistico-ricettive (T);
  • f. funzioni direzionali (D);
  • g. funzioni di servizio (A, V, P, S);
  • h. funzioni agricole e connesse all’agricoltura (AG)

Le categorie funzionali di cui al precedente punto 2.1 si articolano nelle sottocategorie funzionali che seguono.

2.2.1. Residenza (R)

  • 2.2.1.1. residenza comprensiva delle pertinenze (R)

2.2.2. Funzioni industriali e artigianali (I)

  • 2.2.2.1. fabbriche, officine, laboratori, magazzini, depositi coperti e scoperti legati alla produzione, locali per la trasformazione e/o la conservazione di prodotti, spazi espositivi, spazi per la promozione e la commercializzazione di prodotti aziendali generici (If)
  • 2.2.2.2. fabbriche, officine, laboratori, magazzini, depositi coperti e scoperti legati alla produzione, spazi per il rimessaggio, spazi espositivi, spazi per la promozione e la commercializzazione di prodotti aziendali inerenti la nautica (Ifn)
  • 2.2.2.3. uffici tecnico-amministrativi, mense aziendali, foresterie e abitazioni inscindibilmente connesse all’attività produttiva di riferimento (Iu)
  • 2.2.2.4. centri di servizio alle imprese (Ic)

2.2.3. Funzioni commerciali al dettaglio (C)

  • 2.2.3.1. esercizi di vendita: esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, mercati, esposizioni merceologiche (Cv)
  • 2.2.3.2. stazioni di servizio e di distribuzione carburanti (Cd)
  • 2.2.3.3. pubblici esercizi: bar, ristoranti, pizzerie, osterie, gelaterie, self service, pub (Ce)

2.2.4. Funzioni commerciali all’ingrosso (CI)

  • 2.2.4.1. vendita di prodotti alimentari (CIa)
  • 2.2.4.2. vendita di prodotti non alimentari (CIn)
  • 2.2.4.3. stoccaggio merci e depositi coperti o scoperti legati alla vendita (CId)

2.2.5. Funzioni turistico-ricettive (T)

  • 2.2.5.1. strutture ricettive (Tr)
  • -2.2.5.1.1. alberghi, residenze turistico – alberghiere (Tr1)
  • -2.2.5.1.2. campeggi (Tr2)
  • -2.2.5.1.3. affittacamere/bad & breakfast (Tr3)
  • -2.2.5.1.4. case e appartamenti per vacanza (Tr4)
  • -2.2.5.1.5. ostelli per la gioventù (Tr5)
  • 2.2.5.2. stabilimenti balneari (Tb)
  • 2.2.5.3. centri di accoglienza e di informazione turistica (Ti)

2.2.6. Funzioni direzionali (D)

  • 2.2.6.1. uffici, studi professionali (Du)
  • 2.2.6.2. banche, assicurazioni, uffici finanziari (Df)
  • 2.2.6.3. centri di ricerca, promozione, marketing (Dc)
  • 2.2.6.4. agenzie turistiche e immobiliari (Da)

2.2.7. Funzioni di servizio (As-Ac-V-P-S):

  • 2.2.7.1. attrezzature scolastiche (pubbliche As – private AsP)
  • -2.2.7.1.1. attrezzature scolastiche di base (Asb): asili nido (Asbn), scuole dell’infanzia (Asbi), scuole per l’istruzione scolastica primaria (Asbp) e secondaria di primo grado (Asbs)
  • -2.2.7.1.2. attrezzature scolastiche per l’istruzione scolastica secondaria di secondo grado (Ass)

2.2.7.2. attrezzature di interesse comune (pubbliche Ac – private AcP)

  • 2.2.7.2.1 attrezzature e servizi assistenziali, sanitari e sociali: centri di assistenza, case di riposo, ambulatori, poliambulatori, cliniche mediche (Acs)
  • 2.2.7.2.2 attrezzature e servizi per la cultura, la ricreazione e lo spettacolo: biblioteche, musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, centri sociali, circoli ricreativi e culturali (Acc)
  • 2.2.7.2.3. attrezzature religiose: chiese, conventi, oratori; residenza e spazi ricreativi connessi alla attrezzatura religiosa (Acr)
  • 2.2.7.2.4. attrezzature e servizi tecnologici: impianti per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, impianti telefonici, impianti di telecomunicazione, impianti per il trattamento dei rifiuti, depositi comunali (Act)
  • 2.2.7.2.5. attrezzature e servizi tecnico-amministrativi: sedi della Amm./ne Comunale e della protezione civile, della capitaneria di porto, dell’aereonautica militare, servizi postali, sedi della giustizia e della pubblica sicurezza quali carabinieri, polizia, guardia di finanza (Aca)
  • 2.2.7.2.6. servizi del trasporto pubblico (Actr)
  • 2.2.7.2.7. attrezzature sportive coperte: palestre, piscine, campi coperti (Acsp)
  • 2.2.7.2.8. attrezzature e servizi cimiteriali: cimiteri (Acci)

2.2.7.3. verde (pubblico V – privato VP)

  • 2.2.7.3.1. varchi (Va)
  • 2.2.7.3.2. verde di arredo stradale, parchi lineari di corredo stradale (Vs)
  • 2.2.7.3.3. aree di rigenerazione dei tessuti urbani (Vr)
  • 2.2.7.3.4. piazze alberate e aree attrezzate per il passeggio (Vp)
  • 2.2.7.3.5. aree verdi per il gioco e lo sport (Vsp)

2.2.7.4. parcheggi (pubblici P – privati PP)

  • 2.2.7.4.1. parcheggi a raso (Pr)
  • 2.2.7.4.2. parcheggi multipiano (Pm)
  • 2.2.7.4.3. parcheggi su copertura di edifici privati o al coperto (Pc)

2.2.7.5. servizi privati alle persone e alle cose (S)

  • 2.2.7.5.1. servizi alla persona: parrucchieri, lavanderie, sartorie (Sp)
  • 2.2.7.5.2. servizi alle cose: assistenza e riparazione elettrodomestici, TV, computer (Sc)

2.2.8. Funzioni agricole o connesse all’agricoltura (AG)

  • 2.2.8.1. attività agricole e forestali (AG1)
  • 2.2.8.2. residenza agricola (AG2)
  • 2.2.8.3. annessi agricoli (AG3)
  • 2.2.8.4. agriturismo e altre attività connesse (AG3)

3. Le funzioni ammesse negli ambiti del territorio rurale e nei settori urbani sono definite, con riferimento alle categorie e alle sottocategorie funzionali, attraverso le disposizioni di cui di cui alla Parte Quarta delle presenti norme.

4. Si ritengono fra di loro compatibili, pertanto assimilabili, tranne nei casi vietati dalle presenti Norme, le seguenti funzioni fra di loro:

  • • residenziale, commerciale al dettaglio eccettuati i servizi di distribuzione carburanti, direzionale, di servizio, attrezzature di interesse comune eccettuati i cimiteri, turistico-ricettive eccettuati campeggi, ostelli e stabilimenti balneari;
  • • industriale, artigianale, commerciale all'ingrosso e depositi, direzionale, di servizio, attrezzature di interesse comune eccettuati i cimiteri, autorimesse pubbliche e private, ferme restando eventuali incompatibilità dovute a inquinamenti atmosferici e acustici.

5. Nei centri abitati di Porto S. Stefano e di Porto Ercole è sempre ammessa la realizzazione dell’albergo diffuso, modalità gestionale per l’offerta turistico ricettiva tramite l’utilizzo in toto o in parte di edifici non contigui, ove allocare gli spazi e i servizi per l’accoglienza (camere e relativi servizi igienici, spazi comuni, distribuzione cibi e bevande agli ospiti, eventuali servizi aggiuntivi qualificanti l’offerta alberghiera per la permanenza degli ospiti). La realizzazione dell’albergo diffuso è favorita dalla compatibilità e relativa assimilazione fra categorie e sottocategorie funzionali di cui al precedente punto 4.

6. Non sono ammessi i cambi di destinazione d’uso da fondi commerciali a garage o ad autorimessa nelle seguenti Vie dei centri abitati di Porto S. Stefano e di Porto Ercole:

  • via del Molo ed edifici prospicienti piazzale dei Rioni
  • via Roma
  • Lungomare dei Navigatori
  • Lungomare Andrea Doria
  • Piazza Santa Barbara
  • Piazza Indipendenza

7. Nel caso delle funzioni industriali e artigianali, è ammessa la modifica di destinazione fra sottocategorie If, Ifn, Iu, Ic, ove esse siano indicate nelle tavole del presente Regolamento urbanistico, a condizione che:

  • a) sia presentato allo sportello unico comunale, da parte dell’imprenditore interessato, un piano industriale che dimostri la necessità dell’intervento di diversificazione per garantire l’attività produttiva e l’occupazione;
  • b) detto piano sia approvato da parte del Comune, a seguito della valutazione positiva circa la rispondenza del piano alle finalità di cui alla precedente lettera a), della compatibilità dell’attività da insediare con quelle esistenti nel contesto, fermo restando il rispetto delle normative ambientali di riferimento.

Il presente articolo, riferito all'ambito della disciplina delle funzioni, è altresì integrato dall'art. 6 del D.P.R. 380/2001 ed all'art. 99 della L.R.T. n.65/2014.