Articolo 11 Attività di valutazione
1. Il presente Regolamento urbanistico contiene specifici elaborati dedicati alle attività di valutazione, in conformità a quanto dettato dalle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione integrata e di valutazione di incidenza.
2. I contenuti dei soprarichiamati elaborati di valutazione sono parte integrante del presente RU e non sono ripetuti nelle presenti Norme per semplicità e chiarezza del testo; tuttavia si considerano componente importante dell’incremento della consapevolezza e della conoscenza al quale tendono dette attività e devono essere rispettati in ogni intervento pubblico e privato.
3. In applicazione del principio di non duplicazione e di quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia, non sono sottoposti alle attività di valutazione integrata nè di valutazione ambientale strategica i piani attuativi con i quali si realizzano gli interventi previsti dal presente RU.
4. Le procedure di valutazione di incidenza ambientale sulla rete ecologica europea Rete Natura 2000 (DIR 92/43/CEE) sono regolamentate dai d.p.r. 357/1997, L.R. 30/2015 e ss.mm.ii e sono semplificate o escluse solo nei casi previsti dall’Art. 90 della legge e dalla Delibera 1319/2016 e s.m.i.
5. Nell’attuazione del RU per le future pianificazioni o progettazioni non direttamente connesse o necessarie alla gestione dei siti Rete Natura 2000, o comunque che siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, si dovranno applicare le verifiche per la Valutazione di Incidenza completa, Semplificata o delle Cause di Esclusione dalla procedura previste dall’Art. 90 della legge 30/2015 e dalla Delibera 1319/2016 e s.m.i.”