Articolo 5 Relazioni con i piani e i programmi di settore
5.1. Oltre alla 'Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni' di cui all'art. 12 delle presenti Norme, contribuiscono al governo del territorio e degli insediamenti urbani, in coordinamento con il presente Regolamento urbanistico, tutti i piani e programmi di settore di competenza comunale che incidono sugli assetti territoriali.
5.2. I piani e i programmi comunali di settore e loro varianti non possono risultare in contrasto con il Regolamento Urbanistico, inoltre devono dimostrare la loro coerenza con lo Statuto del Piano strutturale e il contributo che offrono, in coordinamento con il Regolamento urbanistico, per attuarne le Strategie, soprattutto in ordine all'incremento dei servizi pubblici e privati e delle qualità di vita negli spazi urbani.
5.3. In ordine alla disciplina urbanistico-commerciale, il presente RU contiene la specifica regolamentazione delle funzioni ammesse, comprensive degli usi commerciali, secondo le definizioni dettate dalle presenti Norme, sia sul patrimonio edilizio e urbanistico esistente che per i nuovi insediamenti, in relazione ai quali sono definiti la tipologia degli esercizi commerciali realizzabili, il relativo settore merceologico (alimentare e non alimentare) e le eventuali soglie dimensionali, la dotazione dei parcheggi a servizio dei nuovi esercizi commerciali, il rapporto tra gli esercizi commerciali e la viabilità di servizio. Tale regolamentazione costituisce disciplina urbanistico-commerciale fino a eventuale approvazione di apposito piano di settore comunale.
5.4. Il RU contiene il Programma di intervento per abbattimento barriere architettoniche e urbanistiche (Elaborato L), che costituisce disciplina per il superamento delle barriere architettoniche, fino ad eventuale approvazione del Piano di settore relativo alla materia
(Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche- PEBA), avente valore di atto di governo ai sensi della normativa vigente in quanto piano di settore comunale con effetti territoriali. E’ cura del Comune prevedere, nell’ambito della programmazione delle opere pubbliche, la progressiva attuazione degli interventi ai fini dell’adeguamento degli spazi e degli edifici pubblici per la loro accessibilità.
5.5. I piani regolatori portuali attuano le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali e seguono le procedure della legislazione vigente in materia. Il sistema portuale comunale è disciplinato dalle presenti norme agli articoli 93 e 95, in coerenza con il PS e la programmazione regionale vigente in materia.
5.6. La coerenza fra il Piano Urbano del Traffico, il Piano della classificazione acustica, i Piani regolatori portuali, il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico deve essere verificata con un’apposita attività di ricognizione delle previsioni in esso contenute. In caso di incoerenze o contrasti, l’Amministrazione provvede a modificare il Piano Urbano del Traffico e il Piano della classificazione acustica, o a formarne nuovi, per adeguarli agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica.
5.7. In caso di contrasto, le disposizioni del PS e del RU prevalgono sulle disposizioni dei Piani e dei programmi di settore.