Articolo 60 nuove costruzioni

1. Residenza

1.1. Ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, ove consentito dalle disposizioni di cui alla Parte Quarta,Titolo II, Capo II, è ammessa la realizzazione di nuove residenze agricole ad uso degli imprenditori agricoli professionali, previo riutilizzo prioritario del patrimonio edilizio esistente.

1.2. In coerenza con quanto previsto dal PS, le nuove costruzioni mantengono la destinazione d'uso agricola per un periodo di almeno 20 anni dalla loro ultimazione

1.3. Nel programma aziendale, ai fini della costruzione di un nuovo edificio ad uso abitativo, deve essere dimostrata la necessità di utilizzare almeno 1728 ore lavorative annue, corrispondenti al lavoro di un addetto a tempo pieno (Unità Lavorativa Uomo), per ogni unità abitativa, computando anche le unità esistenti, salvo diversa disposizione definita nel piano territoriale di coordinamento della provincia. Le 1728 ore lavorative devono essere riferite in modo prevalente alle attività agricole e, solo per la parte residua, alle attività connesse. Al fine di dimostrare che l'edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola, l'imprenditore agricolo deve inoltre soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

  1. a. essere imprenditore agricolo professionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e avere necessità di risiedere sul fondo;
  2. b. avere dei familiari coadiuvanti iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che necessitano di risiedere sul fondo;
  3. c. avere degli addetti a tempo indeterminato che necessitano di risiedere sul fondo.
  4. d. L'intervento dovrà perseguire il conseguimento dell'aggregazione edilizio-urbanistica o in assenza di preesistenze edilizie il rispetto della maglia territoriale e poderale storicamente consolidata.

1.4. Per il rilascio dei permessi di costruire relativi alla costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, di seguito denominato "programma aziendale", è presentato al comune dall'imprenditore agricolo professionale (IAP) così come definito dalle vigenti norme in materia.

1.5. A seguito dell'approvazione del P.A.P.M.A.A è ammessa la costruzione di nuove abitazioni rurali per l'imprenditore agricolo a titolo principale di superficie utile netta, massima pari a mq 110 e nel rispetto dei parametri e dei criteri riportati nelle presenti norme.
Le dimensioni massime dell'abitazione rurale sono di seguito determinate:

  • - altezza massima in gronda nel caso di una elevazioni = ml. 3.50,
  • - altezza massima in gronda nel caso di due elevazioni = ml. 7.50.

1.6. La realizzazione di nuove residenze rurali è consentita alle Aziende agricole in relazione alle esigenze abitative:

  • - dell'imprenditore agricolo professionale;
  • - dei familiari coadiuvanti e salariati fissi.

1.7. La nuova abitazione rurale, dovrà essere distribuita su una o due elevazioni e dovrà essere collocata nel pieno rispetto dei criteri insediativi di seguito indicati:

  • - ubicazione dei nuovi interventi edilizi (compresi gli annessi agricoli) nel rispetto della viabilità territoriale esistente e con opere edilizie che garantiscano una continuità con le proprietà tipologiche e morfologiche dell'edilizia rurale esistente;
  • - mantenimento, a seguito degli interventi edilizi, della rete scolante e del sistema delle acque superficiali;
  • - predisposizione degli accorgimenti necessari, quali la collocazione di siepi e alberature di specie autoctone o comunque naturalizzate, o aree meno impattanti, per i nuovi interventi da realizzare;
  • - dimostrazione della fattibilità dell'intervento in riferimento al consumo delle risorse e alle problematiche di natura idrogeologica.

1.8. Data la valenza paesaggistica del territorio comunale e della strutturazione media della imprenditoria agricola di Monte Argentario, le nuove residenze rurali possono essere consentite alle aziende agricole che dimostrino di soddisfare entrambi i seguenti requisiti:

  1. a) dimostrino di mantenere in produzione le UC indicate all'Articolo 52 punto 1.3 in relazione al tipo di cultura effettivamente praticata;
  2. b) presentino una superficie fondiaria minima (SAU) di 3 ha su tutto il territorio comunale escluso le superficie boscate, ad eccezione delle "Aree a prevalente carattere naturale (En), in cui per realizzare una nuova residenza rurale è richiesta una superficie fondiaria minima (SAU) di 10ha.

1.9. Non sono comunque consentite nuove residenze rurali nei "Serbatoi di naturalità a carattere locale interni alle A.R.P.A", nei "Serbatoi di naturalità a carattere locale esterni alle A.R.P.A", nelle "Connessioni interambientali", negli "Impianti di protezione e compensazione", come disciplinato all'art. 11 del Piano Strutturale.

1.10. Le superfici indicate al punto 1.8 si riferiscono ai terreni effettivamente mantenuti in coltivazione all'atto della presentazione delle istanze; il fondo agricolo deve essere detenuto con un titolo di possesso valido, ad esclusione del comodato.

1.11. Per aziende che non hanno una continuità fisica e/o sono costituite da più corpi aziendali frazionati, la superficie fondiaria minima richiesta dalla lett. b) del punto 1.8 è aumentata del 50%; la residenza rurale deve essere costruita dove è identificato il centro aziendale. Nei casi in cui l'azienda agricola conduca terreni in altro Comune confinante, per l'edificazione di nuova residenza rurale, il centro aziendale deve essere ubicato entro il Comune di Monte Argentario e la superficie fondiaria minima richiesta dalla lett. b) del punto 1.8 è aumentata del 50%.

1.12. Non è consentito l'accorpamento di volumetrie tra Comuni anche contermini, né il trasferimento di queste.

2. Manufatti agricoli ad uso produttivo

Ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, nel territorio rurale è consentita la costruzione di nuovi manufatti agricoli ad uso produttivo, sulla base dei procedimenti abilitativi e nel rispetto dei caratteri costruttivi conformi alle caratteristiche e alle tradizioni tipiche del territorio rurale, oltre che dei criteri insediativi di cui ai precedenti commi 1.3 lett d) e 1.7, fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle costruzioni esistenti. Tali manufatti, con riferimento alla classificazione di cui all'Articolo 52 delle presenti norme, si distinguono in:

  1. a. "manufatti agricoli precari stagionali", ad uso di tutte le tipologie di aziende agricole;
  2. b. "annessi agricoli stabili" ad uso delle aziende "produttive".

2.1. Manufatti agricoli precari stagionali

2.1.1. I manufatti precari stagionali sono strutture leggere, utilizzabili per esigenze stagionali strettamente connesse alla conduzione di aziende agricole produttive, che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:

  1. a. presuppongono un periodo di utilizzazione non superiore ai 6 mesi nel corso dell'anno solare;
  2. b. sono realizzati in legno o in altri materiali leggeri e facilmente smontabili, senza presupporre alcuna parte in muratura;
  3. c. sono semplicemente appoggiati a terra ed eventualmente ancorati, senza presupporre opere di fondazione, basamenti o altre opere in muratura;
  4. d. non alterano in modo permanente i terreni dove sono installati, né tanto meno i caratteri storicizzati del paesaggio, evitando modifiche alla morfologia, alla rete drenante naturale, alle sistemazioni idraulico agrarie;
  5. e. sono utilizzabili anche per la vendita diretta dei prodotti aziendali, nelle forme previste dall'apposito regolamento comunale delle attività commerciali, o per altri usi connessi alla conduzione aziendale.

2.1.2. La loro installazione, fatte salve le competenze delle commissioni consultive comunali e degli enti preposti alla gestione dei vincoli, nonché le restrizioni nelle aree sotto indicate, è consentita:

  1. a. previa comunicazione alla Amministrazione Comunale, accompagnata da idonee garanzie per la loro rimozione, nelle modalità definite dal RE;
  2. b. a condizione che non esistano già, nel fondo interessato, costruzioni stabili o precarie utilizzabili allo stesso scopo e a condizione che le eventuali consistenze abusive esistenti vengano preventivamente rimosse.

2.1.3. Il RE ne disciplina specificatamente i caratteri costruttivi, le procedure e le condizioni abilitative

2.1.4. La superficie dei manufatti precari stagionali è determinata in funzione della superficie agricola utilizzata (SAU) che risulti nella disponibilità del richiedente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sulla base dei seguenti parametri:

  • SAU compresa tra 1.000 e 5.000 mq fino a 12 mq di SUL
  • SAU compresa tra 5.001 e 10.000 mq fino a 15 mq di SUL
  • SAU compresa tra 10.001 e 20.000 mq fino a 20 mq di SUL
  • SAU superiore a 20.001 mq fino a 25 mq di SUL

2.1.5. Non è comunque consentito installare manufatti precari stagionali all'interno degli ambiti territoriali:

  • * "Aree a prevalente carattere naturale (En)" di cui all'art. 61 delle presenti norme;
  • * "Aree a disciplina speciale": aree pertinenziali dei corsi d'acqua e di connessione interambientale" (art. 33);
  • * "Aree di protezione paesistica e storico-monumentale" (art. 34);
  • * "Aree di Rilevante Pregio Ambientale (ARPA)" (art. 36);
  • * "Aree di reperimento (AR)" (art. 37);
  • * "Aree di protezione e compensazione" (art. 39).

2.2. Annessi stabili

2.2.1. È ammessa le realizzazione di nuovi annessi agricoli, soltanto a seguito dell'approvazione del Programma Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale, che dimostri l'effettiva necessità della realizzazione di tali nuove costruzioni per la corretta gestione e conduzione dell'azienda agricola. Gli annessi stabili sono costruzioni destinate ad usi agricolo - produttivi o di supporto alle attività aziendali. Essi non sono configurabili, né è in alcun modo ammessa la loro destinazione e/o utilizzazione, come residenze, strutture ricettive o luoghi di ricreazione, se pure a titolo temporaneo o saltuario.

2.2.2. Si articolano in due tipologie:

  1. a. annessi che presuppongono la permanenza continuativa di persone, realizzabili, previa approvazione del programma aziendale, ad uso delle "aziende primarie", così come definite dall'Articolo 52 delle presenti norme. Comprendono:
    • * "centri aziendali": sedi direzionali, uffici, mense per il personale, spogliatoi, locali per la lavorazione continuativa e la trasformazione dei prodotti agricoli, ecc.;
  2. b. annessi che non presuppongono la permanenza continuativa di persone, (locali per lo stoccaggio e/o per lavorazioni saltuarie di prodotti agricoli, rimesse di mezzi e macchinari, tettoie, cantine, etc.).realizzabili, previa approvazione del programma aziendale, ad uso delle "aziende produttive", delle "aziende minime" e alle "aziende di media capacità produttiva", così come definite dall'Articolo 52 delle presenti norme. Comprendono:
    • * locali per il ricovero e lo stoccaggio dei prodotti aziendali;
    • * locali per la lavorazione saltuaria e la trasformazione dei prodotti aziendali;
    • * locali per la rimessa di mezzi, macchinari, ecc.;
    • * locali per la promozione, la degustazione, la vendita diretta dei prodotti aziendali;

2.2.2.1. Le cantine devono essere realizzate completamente interrate. Sono consentite edificazioni fuori terra destinate alla commercializzazione, pubblicizzazione, ricerca e amministrazione possono essere fuori terra nella misura massima di mq. 500 di S.U.L. Gli interventi edilizi, devono caratterizzarsi per modalità progettuali e tecniche di intervento.
A tal fine i relativi progetti edilizi sono corredati da studi di inserimento urbanistico e paesaggistico e assicurano un'adeguata qualificazione degli interventi proposti, attraverso appropriate tecniche costruttive, finiture e materiali, il tutto debitamente documentato con specifici elaborati.

2.2.3. Gli annessi stabili, così realizzati, non possono mutare la destinazione d'uso agricola.

2.2.4. Non è consentito realizzare annessi stabili all'interno degli ambiti territoriali sotto elencati:

  • * "Aree a prevalente carattere naturale (En)" di cui all'art. 61 delle presenti norme, se non ad uso delle aziende agricole produttive, così come definite dall'Articolo 52 delle stesse;
  • * "Aree pertinenziali dei corsi d'acqua e di connessione interambientale" (art. 33);
  • * "Aree di protezione paesistica e storico-monumentale" (art. 34);
  • * "Aree di Rilevante Pregio Ambientale (ARPA)" (art. 36);
  • * "Aree di reperimento (AR)" (art. 37);
  • * "Aree di protezione e compensazione" (art. 39).

2.3. Serre

Nel territorio comunale non è consentita l'installazione di serre, ancorché con copertura stagionale, ad eccezione di serre botaniche con finalità didattiche.